1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1 Ogni atto compiuto dal conservatore del registro fondiario (denominato di seguito: "il conservatore") in applicazione del diritto federale o cantonale è soggetto a emolumenti.
2 Il conservatore riscuote dal richiedente gli emolumenti previsti nel presente decreto o, in mancanza, un emolumento calcolato in base al tempo dedicato al compito, al tasso di 120 punti all'ora.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
Se un atto comporta più operazioni soggette ciascuna a un emolumento o se un atto rientra in più disposizioni del presente decreto, si ha un cumulo dei diversi emolumenti.
Di norma, gli emolumenti sono pagati prima della consegna dell'atto richiesto.
Le disposizioni del decreto che stabiliscono gli emolumenti dell'amministrazione cantonale, in particolare i capitoli primo e V, si applicano inoltre agli emolumenti del registro fondiario.
Qualsiasi iscrizione relativa alla proprietà è soggetta a un emolumento dell'1,5 ‰ calcolato sul valore di trasferimento degli immobili determinante per il calcolo dei diritti di mutazione, ma almeno 40 punti e non più di 10.000 punti.
Per ogni iscrizione di pegno immobiliare, comprese le aumentazioni e le ipoteche legali, è dovuto un emolumento dell'1 ‰ calcolato sull'importo della somma garantita per la quale si richiede l'iscrizione, ma almeno 40 punti e al massimo 10.000 punti.
Il conservatore percepisce i seguenti onorari forfettari
1. Proprietà
a) cambiamento del nome di una persona fisica 20
b) cambiamento della ragione sociale, del nome o della sede di una persona giuridica o di una società di persone 30
c) trasformazione di una proprietà comune in comproprietà e viceversa, o qualsiasi altro cambiamento del regime della proprietà 40
d) apertura di un foglio ordinario 30
e) modifica di un foglio a seguito di cambiamento di contenuto 20
f) apertura di un foglio di comproprietà ordinario 20
g) iscrizione di un atto costitutivo di proprietà per piani o sua modifica 100
h) apertura di un foglio di proprietà per piani 30
2. Servitù e oneri fondiari
a) iscrizione di una servitù o di un onere fondiario, per immobile dominante o per beneficiario, inclusa la cancellazione 40
b) modifica, rinvio, epurazione, cancellazione parziale, cessione di rango, per servitù o onere fondiario 20
3. Annotazioni e menzioni
a) iscrizione di un'annotazione (per iscrizione o per beneficiario) o di una menzione, inclusa la cancellazione 40
b) modifica, rinvio, epurazione, cancellazione parziale, cessione di rango, per annotazione o menzione 20
4. Pegni immobiliari
a) costituzione di una cedola ipotecaria, inclusa la cancellazione 70
b) modifica del pegno o del credito, a prescindere dal numero di immobili coinvolti (estensione, sgravio, modifica di rango, postposizione, cessione di rango, modifica delle condizioni del titolo, aggiornamento del titolo, certificato di nuovo proprietario, aumento o riduzione del capitale, rinvio del pegno, diritto di avanzamento nello spazio libero) 20
c) riunificazione o scissione di cedole ipotecarie, per titolo emesso o raggruppato 30
d) iscrizione di uno spazio riservato 30
e) ripartizione del pegno effettuata d'ufficio 70
f) iscrizione nel registro dei creditori, per pegno, inclusa la cancellazione 20
5. Estratti e consultazione
a) per ogni estratto, è dovuta, per proprietario
- una tassa di base per il primo foglio 20
- per ogni foglio supplementare 10
- massimo 200
b) per ogni consultazione che richiede l'intervento di un impiegato in base al tempo dedicato
6. Consultazione tramite accesso alla banca dati, IVA esclusa
a) per utente della banca dati, per anno 100
b) per richiesta relativa al nome di un proprietario 1
c) per richiesta relativa a un numero di immobile
- per un accesso a tutte le iscrizioni 1 a 5
- per un accesso limitato 1 a 3
d) per ogni trasmissione di dati aggregati 120 a 500
e) consultazione di documenti giustificativi scansionati, per documento giustificativo 5
7. Operazioni varie
a) redazione o invio di un avviso o di qualsiasi altra comunicazione 20
b) compilazione di una richiesta 20
c) attestazione (copie certificate conformi, firme, ecc.) 10
d) decisione di rigetto 50 a 200
dbis) ritiro 20 a 50
e) per qualsiasi atto che necessiti correzioni dopo il deposito al registro fondiario 30
f) decisione in materia di richiesta di esenzione dai diritti secondo gli articoli 23 e 23a della legge che disciplina i diritti di mutazione e i diritti percepiti per la costituzione di pegni 200 più un importo pari al 10% dei diritti esonerati
g) decisione relativa all'applicazione del decreto sulla stipula pubblica degli atti di mutazione relativi a piccoli immobili 60 a 300
Non si percepiscono emolumenti
a) quando l'operazione è determinata da miglioramenti del suolo o da scambi di terreni al fine di arrotondare un'azienda agricola (art. 954, comma 2, CC);
b) per tutte le questioni i cui costi sono a carico dello Stato.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle cause in corso al momento della loro entrata in vigore.
Il decreto del 6 dicembre 1978 che fissa gli emolumenti del registro fondiario è abrogato.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto.