1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti
Testo normativo (3 Articoli)
1 Gli emolumenti cantonali fissati dal Parlamento e adeguati all'indice 131,2 dei prezzi al consumo sono aumentati del 5%.
2 Tale aumento riguarda in particolare gli emolumenti fissati nei seguenti decreti
- decreto del 4 dicembre 1986 che stabilisce gli emolumenti dell'amministrazione cantonale (ad eccezione degli emolumenti percepiti dalla Cancelleria di Stato);
- decreto dell'11 ottobre 1984 che fissa le tasse percepite in materia di polizia degli stranieri;
- regolamento del 22 agosto 1989 riguardante gli emolumenti di naturalizzazione per stranieri;
- decreto del 6 dicembre 1978 che fissa gli emolumenti del registro fondiario;
- decreto del 6 dicembre 1978 che stabilisce gli emolumenti per il rilascio, il rinnovo e l'annullamento degli atti di origine;
- decreto del 6 dicembre 1978 che fissa gli emolumenti in materia di stabilimento e soggiorno dei cittadini svizzeri;
- decreto del 4 dicembre 1986 che stabilisce gli emolumenti giudiziari in materia di giurisdizione civile e arbitrato;
- decreto del 4 dicembre 1986 che fissa gli emolumenti e altre indennità in materia di giurisdizione penale;
- decreto del 4 dicembre 1986 che fissa gli emolumenti in materia di giurisdizione amministrativa e costituzionale;
- decreto del 6 dicembre 1978 che fissa gli emolumenti della Commissione cantonale dei ricorsi in materia di imposte;
- decreto del 6 dicembre 1978 sulle tasse e gli emolumenti dovuti per l'utilizzo delle acque;
- decreto del 6 dicembre 1978 riguardante gli emolumenti sulle miniere.
3 I nuovi importi sono arrotondati al franco più vicino.
4 Questo aumento compensa l'incremento totale di 295 punti registrato a partire dal 1° gennaio 1987.
L'aumento previsto all'articolo primo, comma 1, non si applica agli onorari fissati nei seguenti atti
direttive del 26 gennaio 1988 che stabiliscono gli onorari da percepire in virtù della modifica del 5 ottobre 1984 del Codice civile svizzero;
decreto del 25 aprile 1985 che fissa gli onorari degli ufficiali dello stato civile;
decreto del 6 dicembre 1978 che stabilisce gli onorari delle autorità tutelari;
decreto del 22 dicembre 1988 che determina la tariffa degli onorari per l'elaborazione di piani di ripartizione delle imposte municipali.
Il presente decreto entra in vigore il 1º luglio 1993.