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176.210.2 CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

3 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Testo normativo (3 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

Gli emolumenti cantonali stabiliti dal Parlamento e adattati all'indice 124,7 dei prezzi al consumo sono aumentati del 5%.

Questo aumento riguarda in particolare gli emolumenti fissati nei seguenti decreti

- decreto del 4 dicembre 1986 che determina gli emolumenti dell'amministrazione cantonale (ad eccezione degli emolumenti percepiti dalla Cancelleria di Stato) (RSJU 176.21);

- decreto dell'11 ottobre 1984 che stabilisce le tasse percepite in materia di polizia degli stranieri (RSJU 176.213);

- regolamento del 22 agosto 1989 concernente gli emolumenti di naturalizzazione per stranieri (RSJU 176.215);

- decreto del 6 dicembre 1978 che stabilisce gli emolumenti del registro fondiario (RSJU 176.331);

- decreto del 6 dicembre 1978 che determina gli emolumenti per il rilascio, il rinnovo e l'annullamento degli atti d'origine (RSJU 176.411);

- decreto del 6 dicembre 1978 che stabilisce gli emolumenti in materia di stabilimento e soggiorno dei cittadini svizzeri (RSJU 176.412);

- decreto del 4 dicembre 1986 che fissa gli emolumenti giudiziari in materia di giurisdizione civile (RSJU 176.511);

- decreto del 4 dicembre 1986 che stabilisce gli emolumenti e altre indennità in materia di giurisdizione penale (RSJU 176.521);

- decreto del 4 dicembre 1986 che definisce gli emolumenti in materia di giurisdizione amministrativa e costituzionale (RSJU 176.531);

- decreto del 6 dicembre 1978 che determina gli emolumenti della Commissione cantonale dei ricorsi in materia di imposte (RSJU 176.533);

- decreto del 6 dicembre 1978 concernente gli emolumenti sulle miniere (RSJU 931.61).

I nuovi importi sono arrotondati al franco più vicino.

Questo aumento compensa il rincaro totale di 22,7 punti registrato a partire dal 1º gennaio 1987.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

L'aumento previsto all'articolo primo, comma 1, non si applica agli emolumenti fissati nei seguenti atti

- direttive del 26 gennaio 1988 che stabiliscono gli emolumenti da percepire in virtù della modifica del 5 ottobre 1984 del Codice civile svizzero (RSJU 176.214);

- decreto del 25 aprile 1985 che stabilisce gli emolumenti degli ufficiali dello stato civile (RSJU 176.321);

- decreto del 6 dicembre 1978 che stabilisce gli emolumenti delle autorità tutelari (RSJU 176.421);

- decreto del 22 dicembre 1988 che stabilisce la tariffa degli emolumenti per l'elaborazione dei piani di ripartizione delle imposte municipali (RSJU 641.416).

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti

Il presente decreto entra in vigore il 1º aprile 1992.

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