Legislator Giurisprudenza & Legislazione
176.11 GEBGLEmol CH-JU

Art. 2 Legge sugli emolumenti (LEmol)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti
Apri la fonte ufficiale Atto completo (34 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 2 Legge sugli emolumenti (LEmol)

1 Le autorità comunali, intercomunali e cantonali possono percepire emolumenti e tasse di utilizzo in contropartita delle loro prestazioni e interventi. Hanno diritto, inoltre, al rimborso delle loro spese anticipate.

2 La prestazione o l'intervento dell'autorità può consistere, in particolare, nell'emanazione di un atto amministrativo, nella concessione di un vantaggio o nel pronunciamento di una sentenza.

← Art. 1A Legge sugli emolumenti (LEmol) 1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti Art. 3 Legge sugli emolumenti (LEmol) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →