176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 12 Legge sugli emolumenti (LEmol)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti
Art. 12 Legge sugli emolumenti (LEmol)
1 Nei limiti dei principi enunciati agli articoli 10 e 11 e delle tariffe stabilite, l'importo dell'onorario amministrativo o giudiziario può essere calcolato in funzione dell'interesse economico del debitore alla prestazione fornita. Può essere altresì tenuto conto della capacità finanziaria di quest'ultimo.
2 Quando il domicilio del debitore si trova al di fuori del cantone o del comune e ciò comporta un aumento dei costi, l'importo dell'onorario può essere aumentato conformemente al principio della copertura dei costi.