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176.11 GEBGLEmol CH-JU

Art. 12 Legge sugli emolumenti (LEmol)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti
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Art. 12 Legge sugli emolumenti (LEmol)

1 Nei limiti dei principi enunciati agli articoli 10 e 11 e delle tariffe stabilite, l'importo dell'onorario amministrativo o giudiziario può essere calcolato in funzione dell'interesse economico del debitore alla prestazione fornita. Può essere altresì tenuto conto della capacità finanziaria di quest'ultimo.

2 Quando il domicilio del debitore si trova al di fuori del cantone o del comune e ciò comporta un aumento dei costi, l'importo dell'onorario può essere aumentato conformemente al principio della copertura dei costi.

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