176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 11 Legge sugli emolumenti (LEmol)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti
Art. 11 Legge sugli emolumenti (LEmol)
1 Il prodotto totale degli emolumenti amministrativi o giudiziari non può, in linea di principio, superare l'importo totale delle spese del settore amministrativo o giudiziario di riferimento. Questo importo è costituito dalla somma delle spese e dei costi generali dedotti, sostenuti al fine di effettuare le operazioni remunerate da un emolumento.
2 L'importo dell'emolumento percepito in un caso specifico deve corrispondere, nella misura del possibile, al costo del servizio o dell'intervento dell'autorità.