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Art. 11 Legge sugli emolumenti (LEmol)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti
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Art. 11 Legge sugli emolumenti (LEmol)

1 Il prodotto totale degli emolumenti amministrativi o giudiziari non può, in linea di principio, superare l'importo totale delle spese del settore amministrativo o giudiziario di riferimento. Questo importo è costituito dalla somma delle spese e dei costi generali dedotti, sostenuti al fine di effettuare le operazioni remunerate da un emolumento.

2 L'importo dell'emolumento percepito in un caso specifico deve corrispondere, nella misura del possibile, al costo del servizio o dell'intervento dell'autorità.

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