1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 176. Emolumenti (GEBG)
Indice delle disposizioni (34)
Testo normativo (34 Articoli)
La presente legge si applica alla riscossione degli emolumenti, delle tasse di utilizzo e delle spese.
I termini utilizzati nella presente legge per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
1 Le autorità comunali, intercomunali e cantonali possono percepire emolumenti e tasse di utilizzo in contropartita delle loro prestazioni e interventi. Hanno diritto, inoltre, al rimborso delle loro spese anticipate.
2 La prestazione o l'intervento dell'autorità può consistere, in particolare, nell'emanazione di un atto amministrativo, nella concessione di un vantaggio o nel pronunciamento di una sentenza.
L'emolumento, la tassa di utilizzo e le spese vive sono dovuti da chi ha richiesto o provocato la prestazione o l'intervento dell'autorità.
1 Il pagamento di emolumenti e spese non può essere richiesto alla Confederazione e al cantone, né agli organismi pubblici da essi dipendenti, a meno che non lo giustifichino circostanze particolari.
2 Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, in particolare dei codici di procedura, relative alle spese.
L'emolumento amministrativo è il contributo riscosso per remunerare una prestazione o un intervento delle autorità amministrative.
1 L'emolumento di cancelleria è il contributo percepito per remunerare una prestazione o un intervento dell'autorità che non richiede da parte sua un esame o un controllo particolare.
2 L'importo dell'emolumento di cancelleria non deve superare 100 punti.
L'emolumento giudiziario è il contributo percepito per remunerare un'attività giurisdizionale richiesta o provocata dal cittadino.
L'emolumento corrispondente all'utilizzo particolare di un servizio pubblico comunale, intercomunale e cantonale è una tassa d'uso.
1 Le spese vive sono i costi sostenuti dall'autorità per l'adempimento della sua prestazione.
2 Fanno parte delle spese vive, in particolare, le indennità di viaggio e di soggiorno, le indennità per i testimoni, gli onorari degli esperti, le spese di traduzione e di pubblicazione, le tasse postali, telegrafiche e telefoniche.
L'importo degli onorari e delle tasse d'uso si calcola conformemente ai principi di uguaglianza di trattamento e di proporzionalità.
1 Il prodotto totale degli emolumenti amministrativi o giudiziari non può, in linea di principio, superare l'importo totale delle spese del settore amministrativo o giudiziario di riferimento. Questo importo è costituito dalla somma delle spese e dei costi generali dedotti, sostenuti al fine di effettuare le operazioni remunerate da un emolumento.
2 L'importo dell'emolumento percepito in un caso specifico deve corrispondere, nella misura del possibile, al costo del servizio o dell'intervento dell'autorità.
1 Nei limiti dei principi enunciati agli articoli 10 e 11 e delle tariffe stabilite, l'importo dell'onorario amministrativo o giudiziario può essere calcolato in funzione dell'interesse economico del debitore alla prestazione fornita. Può essere altresì tenuto conto della capacità finanziaria di quest'ultimo.
2 Quando il domicilio del debitore si trova al di fuori del cantone o del comune e ciò comporta un aumento dei costi, l'importo dell'onorario può essere aumentato conformemente al principio della copertura dei costi.
1 L'importo della tassa di utilizzo deve corrispondere al valore economico del vantaggio fornito dal servizio pubblico.
2 L'importo della tassa di utilizzo può essere aumentato a carico dell'utente residente fuori dal cantone o dal comune
a) quando ne deriva un aumento delle spese;
b) o quando tale utente usufruisce di un servizio pubblico istituito grazie al prodotto delle imposte generali riscosse dalla collettività da cui dipende tale servizio.
1 L'autorità può aumentare fino a un quarto l'importo degli emolumenti amministrativi e giudiziari stabiliti dalla legislazione cantonale per le cause che richiedono un lavoro di particolare importanza, in particolare quando esse richiedono molto tempo o sono complesse, nonché nei casi in cui l'interessato viola le norme procedurali o agisce in modo temerario o abusivo.
2 La legislazione speciale può eccezionalmente prevedere un aumento superiore o una diminuzione.
1 La Cancelleria di Stato percepisce gli emolumenti e le tasse di utilizzo corrispondenti alle prestazioni e agli interventi del Parlamento, del Governo e della Cancelleria.
2 Negli altri casi, le autorità cantonali, comunali e intercomunali percepiscono esse stesse gli emolumenti e le tasse di utilizzo corrispondenti alle loro prestazioni o interventi.
Quando una stessa operazione dà luogo a diversi emolumenti, questi sono sommati e percepiti in un'unica soluzione.
1 L'emolumento, la tassa d'uso e gli esborsi sono esigibili dal momento del compimento della prestazione o dell'intervento dell'autorità. Essi portano interessi del 5% annuo a partire dalla messa in mora.
2 Tuttavia, ogni debitore può essere tenuto a versare un anticipo o a fornire garanzie sull'emolumento, sulla tassa d'uso e sugli esborsi.
3 Sono fatte salve le disposizioni legali speciali.
1 Quando più persone richiedono o sollecitano insieme una prestazione o un intervento dell'autorità, l'onere, la tassa d'uso e le spese che ne derivano sono equamente ripartiti tra loro; salvo prescrizione legale o decisione contraria, esse ne rispondono solidalmente, se sono collegate tra loro da un rapporto di diritti o di obblighi comuni.
2 Sono fatte salve le disposizioni dei codici di procedura e delle altre leggi relative alle spese e ai compensi.
1 L'autorità può, su richiesta, rinunciare, totalmente o parzialmente, alla riscossione dell'emolumento, della tassa di utilizzo e delle spese
a) se ciò comporta una rigidezza eccessiva;
b) se la prestazione o l'intervento è compiuto a favore di collettività pubbliche, non esentate dall'articolo 4, nonché di organismi di utilità pubblica o di beneficenza.
2 L'autorità può, d'ufficio o su richiesta, concedere una riduzione nella misura in cui la sua prestazione o il suo intervento è principalmente destinato a soddisfare
a) un interesse pubblico;
b) l'interesse di una persona o di un gruppo di persone che non ha scopo di lucro e che organizza una manifestazione pubblica.
3 Le disposizioni speciali sono riservate.
1 Una riduzione del 50% dell'importo totale dell'onorario è concessa per le autorizzazioni riguardanti le manifestazioni e le competizioni, anche pedestri, su e fuori dalla pubblica via (art. 6 della legge sulla circolazione stradale e l'imposizione dei veicoli stradali e delle imbarcazioni).
2 Questa riduzione si applica solo alle domande di autorizzazione presentate da
a) persone giuridiche esentate dall'imposta ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettere h e hbis, della legge fiscale;
b) persone giuridiche che perseguono scopi ideali, esenti dall'imposta sul reddito (art. 76a LI) e non soggette a tassazione sul loro capitale.
3 Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, un attestato fiscale o l'ultima decisione di accertamento è consegnato all'autorità competente.
1 Quando il procedimento diventa privo di oggetto a causa, in particolare, di un ritiro o di una rinuncia, l'emolumento o la tassa d'uso è percepita solo parzialmente in conformità con gli articoli da 10 a 13.
2 Le stesse regole si applicano quando il debitore rinuncia successivamente alla prestazione ottenuta.
1 L'autorità restituisce spontaneamente il corrispettivo, la tassa d'uso e le spese che non erano dovuti o che sono stati versati in eccesso.
2 La richiesta di restituzione e le contestazioni che ne derivano sono risolte conformemente alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa e alle altre prescrizioni relative.
Fatte salve disposizioni speciali, l'onorario, la tassa d'uso e le spese si prescrivono nel termine di cinque anni a decorrere dalla loro esigibilità.
1 Il Parlamento può stabilire disposizioni legali complementari riguardanti in particolare l'assoggettamento, la garanzia, la restituzione, la riscossione, la contabilizzazione e la rimessa degli emolumenti, delle tasse di utilizzo e degli anticipi.
2 Nei limiti delle leggi e dei decreti, il Governo può, se necessario, stabilire altre prescrizioni complementari.
1 Nei limiti dei principi enunciati dalla presente legge, il Parlamento stabilisce, mediante decreto, l'importo massimo degli emolumenti del Governo, dei dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze cui la legge conferisce attribuzioni giudiziarie. Esso stabilisce inoltre le proprie tariffe.
1bis Stabilisce altresì, mediante decreto, un emolumento relativo alle operazioni o decisioni per le quali un emolumento non è espressamente previsto dalla legislazione.
2 Nei limiti dei decreti del Parlamento, il Governo stabilisce le proprie tariffe di emolumenti e spese, nonché quelle delle autorità menzionate al comma 1.
3 …
1 La tariffa indica l'ammontare degli emolumenti in punti.
2 Il Parlamento stabilisce, per decreto, il valore iniziale del punto.
3 Il Governo esamina annualmente il valore del punto. Lo adatta, mediante decreto, quando l'indice svizzero dei prezzi al consumo è variato di oltre cinque punti rispetto all'ultima indicizzazione.
1 Le tariffe delle tasse d'uso sono stabilite nei limiti della presente legge, dalle autorità designate dalla legislazione speciale.
2 Le tariffe stabilite dalle autorità comunali e intercomunali, nonché dagli organi degli enti pubblici, sono soggette all'approvazione del Governo.
Il Governo può disciplinare, mediante ordinanza, le disposizioni di esecuzione, in particolare quelle relative alla riscossione degli emolumenti.
La decisione riguardante l'assoggettamento, così come l'importo degli onorari, delle tasse di utilizzo e delle spese, può essere impugnata secondo le vie legali previste dal Codice di procedura amministrativa, quando è presa da un'autorità amministrativa o da un'istanza della giurisdizione amministrativa.
1 Quando la decisione è presa da un'autorità giudiziaria diversa da quella amministrativa, essa può essere impugnata secondo il mezzo di impugnazione previsto contro la sentenza che ha dato luogo agli onorari e alle spese.
2 Sono fatte salve le disposizioni speciali dei codici di procedura.
Le decisioni che stabiliscono un onorario o una garanzia sono assimilate a una sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della legge sull'esecuzione forzata e il fallimento.
1 Per l'indicizzazione (art. 23a, cpv. 3), gli emolumenti di cui la legislazione cantonale fissa l'importo in franchi sono considerati fissati in un numero di punti equivalente al loro valore al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.
2 Il comma 1 si applica in particolare agli emolumenti comunali fissati in franchi dalla legislazione cantonale.
Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.