1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 175. Procedura e giurisdizione amministrative
Indice delle disposizioni (243)
Testo normativo (243 Articoli)
Il presente Codice disciplina la procedura da seguire nelle cause che devono essere risolte mediante decisioni
a) di autorità amministrative;
b) di organi della giurisdizione amministrativa;
c) della Corte costituzionale.
1. Sono considerate decisioni ai sensi dell'articolo primo, le misure adottate dalle autorità in casi specifici, fondate sul diritto pubblico federale, intercantonale, cantonale e comunale e aventi per oggetto
a) creare, modificare o annullare diritti o obblighi;
b) constatare l'esistenza, l'inesistenza o la portata di diritti o obblighi;
c) respingere o dichiarare irricevibili domande volte a creare, modificare, annullare o conservare diritti o obblighi.
Sono altresì considerate tali le decisioni pregiudiziali e incidentali, le decisioni su opposizione e su ricorso, le decisioni prese in materia di revisione e di interpretazione e le decisioni in materia di esecuzione.
Quando un'autorità si rifiuta senza motivo di pronunciarsi o ritarda a decidere, il suo silenzio è assimilato a una decisione. È fatta salva la disposizione dell'articolo 125.
Quando un'autorità respinge o invoca pretese da far valere tramite azione, la sua dichiarazione non è considerata una decisione. Sono riservate le disposizioni relative all'azione di diritto amministrativo (art. 146 e seguenti).
Sono considerate autorità amministrative, che esse deliberino in prima istanza o su opposizione
a) gli organi dell'amministrazione del Cantone e dei distretti;
b) gli organi dei comuni (art. 120 della Costituzione cantonale), delle sezioni di comune e dei sindacati di comuni;
c) gli organi delle altre collettività e istituzioni di diritto pubblico;
d) le persone e gli organismi privati incaricati dell'esecuzione di compiti pubblici.
Sono considerate istanze ordinarie della giurisdizione amministrativa
a) il giudice amministrativo;
b) la Corte amministrativa.
Sono considerate istanze speciali della giurisdizione amministrativa
a) il Governo deliberante sui ricorsi;
b) la Commissione cantonale dei ricorsi in materia fiscale;
c) altre istanze previste dalla legge.
La giurisdizione costituzionale compete alla Corte costituzionale (art. 177 e seguenti).
Essa si esercita, inoltre, sotto forma di controllo preventivo previsto all'articolo 71.
Il presente Codice non è applicabile
a) agli atti di portata puramente interna all'amministrazione, in particolare agli ordini di servizio di questa natura;
b) alle procedure penali amministrative e agli atti di polizia giudiziaria;
c) in materia di personale amministrativo, alle procedure di primo grado relative alla creazione iniziale dei rapporti di servizio e alle promozioni; tuttavia, in questi casi si applicano gli articoli 20 a 43, 58, 87, 91, 208 a 212;
d) alle procedure di primo grado nelle prove d'esame; tuttavia, in questi casi si applicano gli articoli 20 a 43, 58, 86 e 87, 91, 208 a 212;
e) alle procedure di primo grado nelle questioni amministrative la cui natura richiede che siano risolte immediatamente con una decisione immediatamente eseguibile; tuttavia, in questi casi si applicano gli articoli 20 a 43, 58, 91, 208 a 212.
Le disposizioni del diritto cantonale che regolano una procedura in modo più dettagliato sono applicabili nella misura in cui non derogano al presente Codice.
Sono riservate le disposizioni procedurali del diritto federale.
Le disposizioni di diritto cantonale che derogano al presente Codice sono applicabili solo nella misura in cui il loro mantenimento è imposto dalla natura particolare della materia.
Il presente Codice è applicabile alle decisioni prese dalle Chiese riconosciute, dalle loro parrocchie e dagli organismi dipendenti da esse, nella misura prevista dall'articolo 39 della legge concernente i rapporti tra le Chiese e lo Stato. Sono riservati gli articoli 160, lettera c, 166, lettera c, 167, lettera d, e 198, comma 1, lettera b, e comma 2.
1. Sono considerate parti ai sensi del presente Codice
a) le persone fisiche o giuridiche la cui situazione giuridica è o potrebbe essere coinvolta dalla decisione da prendere;
b) le altre persone, organizzazioni e autorità che dispongono di un mezzo di impugnazione contro la decisione;
c) l'autorità che ha emesso la decisione impugnata.
**1. L'autorità può, d'ufficio o su richiesta, chiamare in causa le persone la cui situazione giuridica potrebbe essere influenzata dall'esito del procedimento.**
La chiamata in causa è obbligatoria nei confronti di un terzo conosciuto dall'autorità e la cui situazione giuridica sarà certamente influenzata dall'esito del procedimento.
L'autorità informa l'appellato in causa delle allegazioni e delle conclusioni delle parti e gli assegna un termine per esprimersi al riguardo e far valere i propri motivi. Allo stesso modo, le parti sono invitate a pronunciarsi sulle allegazioni e conclusioni dell'appellato in causa.
La decisione è opponibile all'appellato in causa, indipendentemente dal fatto che questi abbia partecipato o meno al procedimento, ove applicabile con conseguente ripartizione delle spese e dei costi.
L'autorità può, d'ufficio o su richiesta, unire in un unico procedimento le cause che si riferiscono a una situazione identica o a una causa giuridica comune. Per il resto, si applicano le disposizioni relative alla consorzialità.
Le disposizioni del procedimento civile relative alla consorziabilità e alla separazione delle cause si applicano per analogia.
Una modifica delle parti è ammissibile quando, secondo il diritto materiale, un terzo può subentrare nei diritti o obblighi di una parte. L'autorità ne informa le altre parti.
Ha capacità di stare in giudizio amministrativo ogni parte che, secondo il diritto privato o il diritto pubblico, può agire personalmente o tramite un mandatario di sua scelta.
La parte che non possiede la capacità di stare in giudizio agisce tramite il suo rappresentante legale.
La parte può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento, a meno che non debba agire personalmente in virtù della legge o per le esigenze dell'istruzione. Può inoltre farsi assistere. Il mandatario deve avere il pieno esercizio dei diritti civili.
L'autorità può richiedere al mandatario di giustificare i suoi poteri tramite una procura scritta.
Finché la parte non revoca la procura, l'autorità indirizza le sue comunicazioni al mandatario.
Possono agire come mandatari nelle cause sottoposte al Tribunale amministrativo, alla Corte costituzionale e al giudice amministrativo
a) gli avvocati che esercitano la professione forense in virtù della legge relativa alla professione di avvocato;
b) i mandatari professionalmente qualificati per la causa in questione, in particolare nel settore delle assicurazioni sociali, degli affari fiscali e della valutazione; l'elenco è stabilito dal Tribunale amministrativo.
Le collettività e altre persone pubbliche possono anche farsi rappresentare e assistere da membri delle loro autorità o organi, oppure da un dipendente o un funzionario debitamente incaricato.
Articolo: Assistenza Giudiziaria
La parte che non dispone di risorse sufficienti per sostenere le spese di un procedimento di carattere giurisdizionale, senza privare se stessa e la propria famiglia del necessario, ha diritto all'assistenza giudiziaria, a condizione che la sua richiesta non appaia manifestamente infondata.
Se l'assistenza di un rappresentante è necessaria per la conduzione del procedimento, un avvocato o altro rappresentante autorizzato è designato d'ufficio alla parte ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
L'assistenza giudiziaria può essere richiesta o concessa unicamente per le spese di procedimento o per l'assistenza di un rappresentante d'ufficio o ancora per atti specifici del procedimento.
Se circostanze particolari lo giustificano, il beneficio dell'assistenza può essere eccezionalmente concesso nei procedimenti che si svolgono dinanzi alle autorità amministrative che decidono in primo grado o su opposizione.
Le conseguenze finanziarie dell'assistenza giudiziaria sono regolate dagli articoli 232 e 233.
La domanda di assistenza giudiziaria è indirizzata all'autorità incaricata di decidere. Essa è presentata in conformità con le disposizioni del processo civile.
L'assistenza giudiziaria è revocata dall'autorità adita, se durante il procedimento viene meno una delle condizioni per il suo accoglimento.
Le parti e i loro mandatari, così come i terzi, devono astenersi da comportamenti in malafede e da azioni che possano disturbare il corso di un procedimento, utilizzando, in particolare, mezzi manifestamente dilatori. Le espressioni sconvenienti nei confronti della parte avversa, di terzi o delle autorità sono vietate e pertanto eliminate dagli atti di procedura.
L'autorità può infliggere al trasgressore un ammonimento o una sanzione disciplinare fino a 1.000 franchi.
Nell'esercizio della sua azione, l'autorità è vincolata dalla Costituzione, dalla legge e dai principi del diritto. Ogni decisione amministrativa deve poggiare su una base legale sufficiente. Sono riservati i casi di urgenza e necessità.
L'autorità esercita il potere discrezionale che le è riconosciuto, basandosi su criteri oggettivi e ragionevoli. Essa ricerca e sceglie la misura più appropriata alle circostanze.
L'autorità non può intervenire e in particolare ledere i diritti dei privati o imporre loro obblighi se non nella misura in cui l'interesse pubblico lo giustifichi.
Nell'esercizio del suo potere discrezionale, l'autorità valuta l'importanza rispettiva degli interessi pubblici e privati in questione. Li mette in equilibrio per determinare quelli che devono prevalere.
L'autorità adotta le misure necessarie e idonee a raggiungere l'obiettivo prefissato. Deve esistere un rapporto appropriato tra l'importanza di questo obiettivo e i mezzi impiegati.
Quando ha la scelta tra diverse misure ugualmente conformi al diritto, l'autorità opta per quella che, con sufficiente efficacia, incide meno sugli interessi del singolo e della collettività.
L'autorità tratta in modo simile tutte le situazioni simili e in modo diverso i casi la cui diversità richiede soluzioni giuridiche differenti.
**1. L'autorità e le parti devono agire conformemente al principio di buona fede.**
La collettività pubblica è in linea di principio vincolata dalle assicurazioni e dalle informazioni fornite in un caso specifico da un'autorità competente o presunta tale, anche se queste sono errate, quando il destinatario non ha potuto rendersi conto immediatamente della loro inesattezza o di quella delle proprie deduzioni e si è basato su di esse per prendere decisioni che non potrebbe modificare senza subire un danno significativo, e quando la legislazione non è cambiata nel frattempo.
Se l'interesse pubblico si oppone alla soluzione enunciata al comma 2, è dovuta un'equa riparazione.
Salvo quanto previsto da una prescrizione legale contraria, una decisione amministrativa non può produrre effetti a una data anteriore a quella della sua emissione.
È riservato il controllo della validità delle prescrizioni legali di cui al comma 1.
L'autorità esamina e risolve le questioni con diligenza e sollecitudine. Si astiene da ogni formalismo eccessivo.
L'amministrazione svolge la sua attività in modo efficace e razionale. Rispetta il quadro finanziario che le è assegnato. Limita i costi di funzionamento quanto più possibile.
La competenza delle autorità è determinata dalla legge. Salvo diversa disposizione legale, essa non può essere creata mediante accordo tra le parti.
L'autorità verifica d'ufficio se è competente.
Se rinuncia alla sua competenza, trasmette senza indugio la questione all'autorità competente e ne informa le parti. L'articolo 45, comma 2, è riservato.
L'autorità che ritiene dubbia la propria competenza procede senza ritardo a uno scambio di vedute con l'autorità che considera competente.
L'autorità che si ritiene competente lo conferma in una decisione, se una parte contesta la sua competenza.
L'autorità che si ritiene incompetente emette una decisione di irricevibilità, se una parte sostiene che essa sia competente. La decisione relativa alla competenza è soggetta a ricorso (art. 119) secondo le vie legali prescritte agli articoli 33 a 37.
I conflitti di competenza tra autorità amministrative sono risolti dall'autorità gerarchica o di sorveglianza comune, in caso di dubbio o su ricorso presentato al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.
Fatti salvi l'articolo 35, comma 2, i conflitti di competenza tra i giudici della giurisdizione amministrativa sono risolti definitivamente dalla Corte amministrativa.
In caso di conflitti di competenza tra le autorità amministrative inferiori e le istanze inferiori della giurisdizione amministrativa, la questione è trasmessa da una parte all'autorità gerarchica o di vigilanza immediatamente superiore, se del caso al Governo, e dall'altra parte alla Corte amministrativa. Queste autorità procedono a uno scambio di opinioni. In mancanza di accordo, decide la Corte costituzionale.
I conflitti di competenza tra il Governo che delibera in prima istanza o su ricorso e la Corte amministrativa sono risolti dalla Corte costituzionale.
I conflitti di competenza tra il Governo o la Corte amministrativa e la giustizia civile o penale sono risolti dalla Corte costituzionale.
Quando un tale conflitto si verifica con un'autorità amministrativa inferiore o con un'istanza inferiore della giurisdizione amministrativa, il caso è trasmesso per decisione, se del caso, fino al Governo, rispettivamente alla Corte amministrativa. Se il conflitto persiste, decide la Corte costituzionale.
Il Parlamento risolve i conflitti di competenza nei quali è parte la Corte costituzionale.
In caso di conflitto di competenza tra autorità, il fascicolo è trasmesso dall'autorità preventivamente adita, con la sua decisione motivata sulla questione della competenza, all'istanza chiamata a decidere.
Quest'ultima decide in linea di principio senza dibattito e trasmette il fascicolo all'autorità dichiarata competente.
Sulla richiesta di una parte o di un interessato, una persona chiamata a preparare o emettere una decisione deve essere ricusata
a) se manca una delle qualità legali per esercitare la sua attività;
b) se ha un interesse personale nella questione;
c) se è parente di una parte in linea diretta, o fino al quarto grado incluso in linea collaterale, o è congiunta in linea diretta, o fino al terzo grado incluso in linea collaterale, o è legata alla stessa da matrimonio, unione registrata, fidanzamento, adozione o da legami di tutela;
d) se rappresenta o assiste una parte o ha agito nella stessa questione per una parte;
e) se è stata ascoltata come testimone o esperto nella questione;
f) se uno dei suoi parenti o affini in linea diretta, o fino al secondo grado incluso in linea collaterale, è apparso nella questione come mandatario o rappresentante legale, o vi interviene come tale;
g) se lei stessa o uno dei suoi parenti in linea diretta, o fino al secondo grado incluso in linea collaterale, è in causa civile, penale o amministrativa con una delle parti;
h) se esistono circostanze tali da far sospettare la sua imparzialità.
La dissoluzione del matrimonio o dell'unione registrata non fa cessare la causa di ricusazione per motivo di alleanza.
I membri del Governo o di un esecutivo comunale non devono ricusarsi nelle questioni non contenziose riguardanti persone giuridiche e altri organismi con cui collaborano nella loro qualità ufficiale.
Le prescrizioni relative all'istruzione e al giudizio di un ricorso o di un'azione di diritto amministrativo sono riservate (art. 139 e 157, comma 1).
**Quando una persona si trova in uno dei casi previsti dall'articolo 39, commi 1 e 2, è tenuta ad avvertire immediatamente l'autorità chiamata a decidere sulla ricusazione. Se la decisione di quest'ultima è negativa, le parti possono ancora esercitare il loro diritto di ricusazione.**
Le parti che intendono avvalersi di tale diritto sono tenute a presentare richiesta motivata all'autorità competente, non appena il caso di ricusazione si è verificato o se ne è venute a conoscenza.
Le parti che hanno tardato a presentare la loro richiesta possono essere tenute a pagare le spese che ne sono derivate, se hanno agito in mala fede o hanno commesso una grave negligenza. Rimangono riservate le disposizioni relative alla responsabilità degli agenti dello Stato.
La persona la cui ricusazione è richiesta è ascoltata dall'autorità chiamata a decidere sul suo caso.
### Articolo 1: Decisione sulla ricusazione
La decisione sulla ricusazione di un membro di un'autorità collegiale è presa da tale autorità in assenza di quel membro.
Se, a seguito delle richieste di ricusazione, i membri di un collegio non sono più in numero sufficiente per deliberare, la decisione sulla ricusazione è presa
a) in sostituzione delle autorità comunali e intercomunali, dal Governo;
b) in sostituzione del Governo, dalla Corte amministrativa;
c) in sostituzione della Commissione cantonale dei ricorsi in materia di imposte e di altre istanze speciali della giurisdizione amministrativa, dalla Corte amministrativa;
d) in sostituzione della Corte costituzionale, della Corte amministrativa o della Corte delle assicurazioni, dal plenum del Tribunale cantonale, senza i giudici interessati dalla richiesta; se necessario, il plenum del Tribunale cantonale può essere completato da persone eleggibili ai sensi dell'articolo 7 della legge sull'organizzazione giudiziaria.
La decisione sulla ricusazione di un giudice amministrativo è presa dalla Corte amministrativa.
La decisione sulla ricusazione di un cancelliere è presa dall'istanza alla quale è collegato.
Negli altri casi, la decisione è presa, a seconda dei casi, dal superiore diretto, dall'autorità gerarchicamente superiore o dall'autorità di vigilanza; in quanto riguarda gli esperti, dall'autorità che li ha designati.
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione speciale riguardante le autorità di vigilanza o disciplinari di determinate professioni, nonché altri organismi particolari.
Se il motivo di ricusazione è accolto, l'autorità di ricusazione decide se gli atti compiuti dalla persona ricusata devono essere ripetuti. Designa, se necessario, un sostituto o completa l'autorità collegiale.
Nei casi previsti dall'articolo 41, comma 2, lettere a e b, l'autorità di ricusazione decide essa stessa sul merito della questione.
Le decisioni riguardanti la ricusazione possono essere impugnate separatamente dalla parte richiedente, conformemente all'articolo 119.
I termini iniziano a decorrere il giorno successivo alla comunicazione o all'evento che li fa scattare.
Scadono a mezzanotte dell'ultimo giorno. Per il resto, le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 76 e 77) si applicano per analogia.
Quando il termine scade di sabato, domenica o in un altro giorno festivo legalmente riconosciuto, la sua scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo. Lo stesso vale quando l'autorità ha fissato un termine a data fissa che scade durante le ferie.
In procedura di opposizione e davanti alle istanze ordinarie e speciali della giurisdizione amministrativa nonché davanti alla Corte costituzionale, i termini fissati in giorni, settimane o mesi dalla legge o dall'autorità non decorrono
a) dal settimo giorno prima di Pasqua al settimo giorno dopo Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Il comma 1 non si applica nelle procedure riguardanti la concessione dell'effetto sospensivo e di altre misure provvisorie.
Il termine è considerato rispettato quando il documento è consegnato all'autorità o, al suo indirizzo, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, al più tardi l'ultimo giorno.
Lo stesso vale quando la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità incompetente.
Quando l'autorità indica erroneamente un termine più lungo di quello legale, la parte non subisce alcun pregiudizio se ha rispettato in buona fede il termine indicato.
L'autorità che impartisce un termine indica simultaneamente le conseguenze di un mancato rispetto; in caso di mancato rispetto, solo queste conseguenze entrano in considerazione.
Il termine legale può essere abbreviato o prorogato solo se la legge lo prevede.
Il termine impartito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta motivata prima della scadenza.
In caso di proroga, il nuovo termine decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del termine precedente.
Il termine può essere restituito quando la parte o il suo mandatario dimostra che è stata impedita, senza colpa da parte sua, di agire entro il termine fissato, ad esempio per malattia, servizio militare o a causa di altre circostanze eccezionali.
La domanda motivata di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni a partire dal momento in cui l'impedimento è cessato. Entro lo stesso termine, il richiedente deve eseguire l'atto omesso. Su richiesta, un termine supplementare può essere concesso per completare la sua domanda, se esistono motivi sufficienti a giustificarlo.
L'autorità decide se e quando deve avviare un procedimento amministrativo, sia in virtù di disposizioni legali o, in mancanza, in base alla sua valutazione della situazione.
Questo principio si applica solo nella misura in cui l'avvio di un procedimento non sia subordinato a una richiesta, un ricorso, un'azione o a un'altra manifestazione da parte degli interessati.
**L'autorità incaricata di prendere una decisione istruisce di norma personalmente le pratiche amministrative.**
Le autorità collegiali possono affidare questo compito a uno dei loro membri. All'occorrenza, possono incaricare un servizio subordinato, un impiegato o un funzionario; anche le altre autorità amministrative hanno questa facoltà. L'organo così designato dirige la procedura fino alla deliberazione. L'articolo 139 è riservato.
In casi speciali, il Governo e i capi dipartimento possono incaricare persone esterne all'amministrazione di un'indagine ufficiale.
L'autorità può adottare le misure provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori urgenti, per la conservazione di uno stato di diritto o di fatto, in particolare dei mezzi di prova, o per la salvaguardia di interessi minacciati.
Se necessario, tali misure possono essere adottate dall'organo incaricato dell'istruzione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, o dal presidente dell'autorità collegiale chiamata a decidere. L'autorità decisionale viene immediatamente informata delle misure adottate; queste ultime le sono imputabili.
La decisione può essere oggetto di ricorso separato conformemente all'articolo 119.
Per il resto, le disposizioni del procedimento civile relative alle misure provvisorie si applicano per analogia.
L'autorità chiamata a pronunciarsi può sospendere il procedimento per giusti motivi, ad esempio quando la decisione da prendere dipende dall'esito di un altro procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante.
Se, nel corso della procedura, l'adozione di una decisione diventa irrilevante o perde il suo interesse giuridico, in particolare a seguito del ritiro di una richiesta o di una rinuncia, l'autorità chiamata a pronunciarsi dichiara l'archiviazione del caso e, se del caso, decide in merito alle spese e ai costi del procedimento.
La procedura amministrativa è, in linea di principio, scritta.
Se la risoluzione della questione lo richiede, l'autorità può, d'ufficio o su istanza, procedere anche oralmente. Se necessario, essa dispone delle udienze; in tal caso, le disposizioni di procedura civile si applicano per analogia.
Sono fatte salve le disposizioni legali che prescrivono delle udienze.
Davanti alle autorità amministrative, le udienze e le deliberazioni non sono pubbliche. Per il resto, l'articolo 136 è riservato.
Se la comparizione delle parti si rivela necessaria, l'autorità le convoca per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata. Sono riservati i casi di urgenza e gli accordi contrari.
La convocazione è firmata e contiene le seguenti indicazioni
a) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione;
b) il nome delle parti e l'oggetto del colloquio o dei dibattiti;
c) le conseguenze eventuali del mancato comparire.
La procedura amministrativa si svolge in francese.
L'autorità restituisce ai mittenti gli atti di procedura redatti in un'altra lingua, invitandoli a procedere nella lingua ufficiale. Se le circostanze lo giustificano, essa può tradurre autonomamente gli atti in questione o farli tradurre, se necessario, da un traduttore giurato o ufficialmente autorizzato.
Se necessario, e nella misura in cui non possa svolgere da sola questo compito, l'autorità si avvale, durante le audizioni orali, di un interprete. Quest'ultimo può essere scelto all'interno dell'amministrazione; non può essere scelto tra i testimoni e le persone che sarebbero ricusabili come esperti.
Le spese di traduzione e d'interpretazione possono essere poste a carico delle parti (art. 215 e seguenti).
Le persone domiciliate o aventi la loro sede in una parte del territorio cantonale che non è di lingua francese possono, se non conoscono oppure conoscono insufficientemente questa lingua, procedere in tedesco. In tali casi, esse hanno il diritto di richiedere la comunicazione in questa lingua delle decisioni e di altri atti ufficiali di una procedura. Non devono pagare le spese necessarie di traduzione e d'interpretazione sostenute dallo Stato.
L’autorità invia in linea di principio le sue comunicazioni alle parti per posta, se necessario mediante lettera raccomandata.
Le comunicazioni possono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale o in un altro organo ufficiale, qualora la parte non possa essere identificata o non abbia domicilio, sede o luogo di soggiorno, né un mandatario conosciuto o raggiungibile.
L'autorità accerta i fatti d'ufficio senza essere limitata dagli allegati e dalle richieste di prove delle parti. L'articolo 60 è riservato.
L'autorità procede alle indagini necessarie, ricorrendo, se del caso, ai seguenti mezzi di prova
a) titoli, rapporti, libri e altri documenti ufficiali e privati;
b) interrogatorio delle parti;
c) fatto salvo l'articolo 63, le testimonianze o le informazioni di terzi;
d) informazioni di altre autorità e servizi amministrativi;
e) ispezione dei luoghi;
f) perizie.
Altri mezzi possono essere utilizzati se idonei a fornire la prova e se non ne risulta una violazione della libertà personale.
Le parti sono, se necessario, tenute a collaborare all'accertamento dei fatti
a) in una procedura che esse stesse avviano;
b) in un'altra procedura, nella misura in cui prendono conclusioni indipendenti;
c) quando un'altra legge impone loro un obbligo più ampio di informare o rivelare.
L'autorità può dichiarare irricevibili le conclusioni prese in una procedura ai sensi del paragrafo 1, lettere a e b, quando le parti rifiutano di fornire la collaborazione necessaria che ci si potrebbe aspettare da loro. Se procede con la valutazione della materia, l'autorità può decidere esclusivamente sulla base del dossier. Le parti sono informate delle possibili conseguenze del loro comportamento.
Le parti e i terzi sono in particolare tenuti a produrre i documenti utili in loro possesso.
I terzi sono dispensati da quest'obbligo quando i documenti si riferiscono a fatti sui quali essi potrebbero rifiutarsi di testimoniare.
**Le autorità amministrative si trasmettono reciprocamente i documenti e le informazioni in loro possesso, allo stesso modo le comunicano alle istanze della giurisdizione amministrativa, se tale collaborazione appare necessaria all'accertamento dei fatti.**
L'autorità amministrativa richiesta non è tenuta a prestare la propria assistenza
a) quando i documenti e le informazioni richieste devono rimanere riservati in virtù della legge o a causa della loro natura;
b) quando tale assistenza comprometterebbe o rischierebbe di compromettere seriamente lo svolgimento delle proprie funzioni;
c) quando ne risulterebbe leso un interesse pubblico o privato importante o vi sarebbe un serio rischio di lesione.
La comunicazione dei documenti e delle informazioni da parte delle istanze della giurisdizione amministrativa è lasciata alla loro discrezione e decisione.
Le controversie relative all'applicazione dei commi che precedono si risolvono secondo le vie di diritto previste per la soluzione dei conflitti di competenza (art. 33 a 35 e 37).
La trasmissione di documenti e informazioni alle istanze della giustizia civile e penale è lasciata alla discrezione e alla decisione delle autorità amministrative e delle istanze della giurisdizione amministrativa richieste. I criteri enunciati nel comma 2 sono applicabili. Le disposizioni speciali sono riservate. L'istanza civile o penale a cui è stata rifiutata la produzione di documenti o informazioni può ricorrere contro questa decisione secondo le vie della giurisdizione amministrativa.
Fatte salve disposizioni speciali, il Dipartimento della Giustizia presta assistenza, su loro richiesta, alle autorità amministrative e alle istanze della giurisdizione amministrativa della Confederazione e degli altri cantoni, e, se del caso, dall'estero. In caso di dubbio sull'ammissibilità del concorso richiesto, il Dipartimento sottopone la questione alla decisione del Governo.
Se i fatti non possono essere sufficientemente chiariti mediante altri mezzi di prova, l'autorità può ricorrere all'audizione di testimoni.
Le autorità competenti a ordinarla sono le seguenti
a) il Governo, i capi di dipartimento e il cancelliere;
b) il capo del Servizio giuridico del Dipartimento di Giustizia;
c) il capo dell'Amministrazione delle entrate e del distretto;
d) l'organo esecutivo dei comuni, sezioni di comune e sindacati di comuni;
e) le istanze della giurisdizione amministrativa e costituzionale, agendo per mezzo dei loro presidenti o dei membri incaricati dell'istruttoria;
f) l'autorità di protezione del minore e dell'adulto, agendo per mezzo del suo presidente o dei membri incaricati dell'istruttoria.
Le autorità menzionate al paragrafo 2 procedono esse stesse all'audizione o possono incaricare un impiegato o un funzionario qualificato a tale compito.
Le persone esterne all'amministrazione incaricate di un'inchiesta ufficiale possono essere autorizzate dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 2 a sentire testimoni.
Se necessario, le persone incaricate di sentire i testimoni si assicurano la collaborazione di specialisti.
Le condizioni e la portata del dovere di testimoniare si determinano conformemente alle disposizioni di procedura civile, nonché alle prescrizioni della legislazione speciale, in particolare a quelle della legge sulla professione forense.
Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale che stabiliscono un obbligo particolare di informare l'autorità.
Colui che può essere ascoltato come testimone è tenuto nella stessa misura a collaborare all'amministrazione di altre prove.
Le persone che partecipano alla pubblicazione di informazioni nella stampa, alla radio e alla televisione, come editori, stampatori, redattori, reporter, collaboratori, responsabili di programmi, ausiliari o a qualsiasi altro titolo, possono rifiutare la testimonianza sul contenuto e sulla fonte delle loro informazioni.
Questo diritto non è loro riconosciuto quando il mantenimento del segreto è tale da mettere seriamente in pericolo la sicurezza interna o esterna del paese.
L'autorità chiamata a pronunciarsi decide sulla legittimità del rifiuto di testimoniare o di partecipare all'amministrazione di altri mezzi di prova. Questa decisione può essere impugnata entro dieci giorni presso l'autorità di ricorso competente a giudicare nel merito.
Le disposizioni di procedura civile relative alla contumacia delle parti e dei terzi e al rifiuto di collaborare, in particolare di testimoniare, si applicano per analogia. Si estendono a qualsiasi altro atto con cui una parte o un terzo ostacola l'amministrazione delle prove o la disturba senza un motivo legittimo.
Sono altresì riservate le disposizioni di procedura civile relative al risarcimento del danno causato per questo fatto a una parte.
L'autorità valuta le prove secondo la sua libera convinzione.
Si determina anche sul valore probatorio dei fatti ammessi o non contestati dalle parti.
Per il resto, le disposizioni di procedura civile si applicano per analogia alla prova dei fatti e alla produzione dei mezzi di prova.
L'autorità applica il diritto d'ufficio.
A titolo preliminare, l'autorità verifica la validità delle disposizioni legali suscettibili di essere applicate al caso di specie.
Non è vincolata alle norme contrarie al diritto federale, nonché alla Costituzione cantonale o ad altri atti legislativi cantonali di grado superiore.
Tuttavia, le autorità amministrative inferiori possono, a seguito del controllo preliminare, discostarsi da disposizioni legali, solo se queste ultime risultano manifestamente irregolari.
L'autorità, se possibile, si consulta con l'organo che ha emanato la norma contestata, prima di respingere la sua applicazione nel caso di specie. Se lo reputa necessario, essa può inoltre sospendere la decisione e chiedere alla Corte costituzionale di dirimere la questione di diritto sottopostale.
Il controllo delle leggi e di altri atti legislativi da parte della Corte Costituzionale è riservato (art. 177 e seguenti).
1. Le parti hanno il diritto di essere ascoltate prima che una decisione venga presa.
Salvo diversa disposizione legale, non possono rivendicare un'audizione verbale.
Una conversazione informale o telefonica non soddisfa i requisiti del diritto di essere ascoltati.
L'autorità non è tenuta ad ascoltare una parte prima di prendere
a) una decisione pregiudiziale o incidentale che non è separatamente suscettibile di ricorso (art. 119);
b) una decisione con cui accoglie interamente le conclusioni delle parti;
c) un atto esecutivo;
d) altre decisioni in una procedura di primo grado quando vi è urgenza, quando è aperta alle parti una via di ricorso ordinaria e quando nessuna disposizione del diritto federale o cantonale concede loro espressamente il diritto di essere sentite previamente.
Le parti hanno il diritto di allegare fatti, offrire mezzi di prova e argomentare in diritto.
L'autorità deve esaminare gli allegati di fatto e di diritto e amministrare le prove richieste, se tali mezzi non appaiono immediatamente privi di pertinenza. Essa prende in considerazione anche mezzi tardivi se sembrano decisivi.
Se l'amministrazione delle prove comporta costi relativamente elevati, l'autorità può subordinare tale amministrazione alla condizione che la parte anticipi, entro il termine che le è assegnato, le spese che possono essere richieste. È fatto salvo l'articolo 232, comma 1.
L'autorità invita al bisogno le parti a precisare, rettificare o completare i loro mezzi.
Le parti devono essere invitate alle visite dei luoghi e all'audizione dei testimoni; esse possono porre a questi ultimi domande complementari.
Quando la salvaguardia di un interesse pubblico o privato importante lo esige, i testimoni possono essere ascoltati in assenza delle parti. L'autorizzazione a prendere conoscenza dei verbali delle audizioni può essere loro negata. In tal caso, si applica l'articolo 81.
Quando l'urgenza o la natura della questione lo esige, la visita dei luoghi può avvenire in assenza delle parti.
Prima di affidare la loro missione agli esperti, l'autorità può concedere alle parti la facoltà di esprimersi sul testo delle domande da porre e di proporre modifiche. Le parti possono chiedere spiegazioni e porre domande sul rapporto di perizia.
Le parti hanno il diritto di esprimersi sul risultato dell'amministrazione delle prove.
Quando più parti sostengono interessi opposti, l'autorità ascolta ciascuna di esse sugli argomenti fattuali e sulle conclusioni delle altre parti che sembrano pertinenti. Questa regola si estende alle memorie e ai mezzi di prova forniti dalle parti.
All'occorrenza, l'autorità informa le parti dei loro diritti e doveri nella procedura.
Su richiesta, le informa sullo stato della procedura in corso.
La parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare i documenti del fascicolo che sembrano pertinenti per la risoluzione del caso.
L'autorità redige un elenco completo dei documenti del fascicolo.
L'esame avviene presso la sede dell'autorità chiamata a decidere o presso quella di un'autorità designata da essa. Possono essere concesse eccezioni a questa regola.
L'autorità chiamata a decidere può riscuotere un compenso per l'esame dei documenti di un caso risolto.
L'autorità non può rifiutare la consultazione dei documenti del fascicolo se non nei seguenti casi
a) un interesse pubblico o privato importante richiede che un documento sia tenuto segreto nei confronti di una parte; l'autorità valuta se è possibile renderlo noto al suo rappresentante;
b) lo richiede l'interesse di un'indagine ufficiale in corso.
Il rifiuto di autorizzare la consultazione può estendersi solo ai documenti considerati riservati.
La consultazione da parte della parte dei documenti che essa stessa ha prodotto, così come quelli che ha ricevuto, non può essere rifiutata, né può essere rifiutata quella dei verbali relativi alle sue dichiarazioni.
Un documento la cui consultazione è stata rifiutata alla parte non può essere utilizzato a suo detrimento a meno che l'autorità non le abbia comunicato, oralmente o per iscritto, il contenuto essenziale relativo alla questione e non le abbia fornito, inoltre, l'opportunità di esprimersi e di far valere le proprie argomentazioni.
La parte può esigere il pagamento di un'indennità equa, quando, a seguito di una violazione del suo diritto di essere ascoltata, la decisione è stata modificata o annullata a suo favore e da tale violazione è risultato un pregiudizio per essa.
Il risarcimento ricade sull'ente pubblico il cui organo ha violato il diritto di essere ascoltato.
1. L'autorità esamina innanzitutto se le condizioni preliminari per l'adozione di una decisione siano soddisfatte.
Le condizioni di ammissibilità sono in particolare le seguenti
a) la competenza per materia e per territorio;
b) la capacità del richiedente di essere parte e di stare in giudizio;
c) i poteri di rappresentanza;
d) il rispetto dei termini.
Se una condizione di ammissibilità non è soddisfatta, l'autorità non ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito.
Se una richiesta non soddisfa i requisiti legali di forma e questo difetto è correggibile, l'autorità invita il richiedente a correggere le irregolarità riscontrate entro un termine ragionevole.
Deliberando nel merito, l'autorità esamina le condizioni della regolarità formale e sostanziale della decisione da adottare. In caso di opposizione, ricorso o azione, essa esamina la regolarità formale e sostanziale dell'atto impugnato. Delibera su tutte le conclusioni delle parti.
La decisione comporta le indicazioni seguenti
a) la designazione dell'autorità che ha deliberato; se si tratta di una sentenza, il nome dei giudici che l'hanno pronunciata;
b) il nome delle parti e dei loro rappresentanti;
c) una motivazione;
d) il dispositivo, con l'importo delle spese di procedura e delle spese legali;
e) i termini e i mezzi di impugnazione;
f) la data della decisione;
g) la firma.
La decisione è sufficientemente motivata in fatto e in diritto. Meniziona i termini e le vie di ricorso ordinarie aperte alle parti. L'autorità può rinunciare a questi requisiti se accoglie interamente le conclusioni delle parti e se nessuna di loro richiede una motivazione entro 30 giorni dalla notifica.
L'autorità notifica la sua decisione alle parti per iscritto, se necessario mediante raccomandata o tramite un pubblico ufficiale o in un altro modo.
Se la natura della questione o le circostanze lo richiedono, la decisione viene notificata verbalmente. Essa è confermata per iscritto, se una parte lo richiede entro cinque giorni; in tal caso, il termine per utilizzare una via di ricorso inizia a decorrere solo a partire dalla conferma scritta.
Anche se l'autorità le notifica sotto forma di lettera, le decisioni devono essere designate come tali.
Nei casi previsti dall'articolo 57, comma 2, la notifica può avvenire tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o in un altro organo ufficiale.
Questa forma di notifica è inoltre autorizzata quando la causa coinvolge un gran numero di parti. In tal caso, una notifica personale sarà tuttavia indirizzata a coloro che hanno partecipato alla procedura.
Una notificazione irregolare non comporta alcun pregiudizio per le parti.
**Soggetto a disposizioni legali speciali, l'autorità che ha preso la decisione o l'autorità gerarchicamente superiore o di sorveglianza può, d'ufficio o su richiesta, modificare o revocare una decisione, anche se già passata in giudicato:**
a) quando essa è viziata da un grave difetto;
b) quando le condizioni da cui la legge fa dipendere la validità dell'atto non sono più soddisfatte, sia che la legge sia stata modificata, sia che le circostanze siano cambiate in misura notevole;
c) quando l'autorità intende salvaguardare un interesse pubblico importante che non è possibile preservare altrimenti.
La parte ha diritto a un'indennità equa quando la modifica o la revoca comporta per essa un pregiudizio di cui non ha responsabilità. In linea di principio, l'indennizzo grava sull'ente pubblico che ha preso la decisione modificata o revocata.
La parte che non ottiene riparazione davanti all'autorità amministrativa può far valere i propri diritti attraverso l'azione di diritto amministrativo.
La parte può in qualsiasi momento presentare all'autorità una richiesta di riesame.
L'autorità è tenuta a esaminare la richiesta solo se il richiedente invoca fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva al momento della prima decisione, o di cui non poteva avvalersi in quel momento, o se le circostanze sono cambiate in modo significativo dalla prima decisione.
La richiesta non comporta alcuna interruzione dei termini.
L'autorità competente può, d'ufficio o su istanza, dichiarare con una decisione l'esistenza, l'inesistenza o la portata dei diritti e delle obbligazioni basati sul diritto pubblico. Essa accoglie una domanda di dichiarazione se il richiedente dimostra che vi è un interesse degno di protezione. Nessun svantaggio può derivare per la parte dal fatto che ha agito basandosi in buona fede su una decisione di dichiarazione.
Chiunque può denunciare in qualsiasi momento all'autorità gerarchica superiore o di sorveglianza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità.
Il denunciante non ha alcuno dei diritti riconosciuti alla parte. Gli viene data comunicazione del modo in cui l'affare è stato risolto. Una motivazione non è necessaria.
Ogni decisione presa da un'autorità amministrativa in primo grado è soggetta a opposizione. Il testo della decisione ricorderà all'interessato questo diritto nonché il contenuto dell'articolo 96.
Senza pregiudizio dei diritti di ricorso, la procedura di opposizione non è applicata
a) quando la decisione è stata presa su opposizione;
b) in tutte le procedure in cui una procedura di opposizione ha preceduto la decisione amministrativa, ad esempio nelle procedure relative all'approvazione di un piano, al rilascio di un permesso di costruzione o alla ratifica di un regolamento comunale;
c) nei casi in cui è previsto un ricorso a un organo superiore del comune;
d) nei casi di inapplicabilità statuìti all'articolo 6, lettere a ad e, in particolare quando la natura della questione richiede che sia risolta immediatamente con una decisione immediatamente esecutiva;
e) alle decisioni riguardanti i diritti politici;
f) quando la decisione emana dal Governo;
g) alle decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali che non sono separatamente suscettibili di ricorso;
h) alle decisioni relative alla competenza, alla ricusazione e alla revoca dell'effetto sospensivo;
i) quando l'autorità e le parti convengono di rinunciare all'applicazione della procedura di opposizione;
j) nelle procedure di esecuzione (art. 108 a 112);
k) quando la decisione è stata presa su richiesta di revisione, riesame, interpretazione e rettifica;
l) negli altri casi previsti da disposizioni speciali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 95, la procedura di opposizione è una condizione pregiudiziale per una successiva procedura di ricorso presso le istanze della giurisdizione amministrativa.
La qualità per presentare opposizione si definisce negli stessi termini della qualità per ricorrere (art. 120).
L'articolo 1: L'opposizione è indirizzata per iscritto all'autorità che ha emesso la decisione, entro trenta giorni, o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notifica. Inoltre, il termine per presentare opposizione è lo stesso del termine fissato per il ricorso successivo.
L'opposizione è motivata e contiene eventuali offerte di prova.
Per il resto, le disposizioni relative alla presentazione dei ricorsi sono applicabili per analogia (art. 126 a 131 e 135).
**L'opposizione ha effetto sospensivo.**
Salvo che riguardi una prestazione pecuniaria, la decisione può prevedere che un'eventuale opposizione non abbia effetto sospensivo. L'autorità di ricorso competente per esaminare il merito, o il suo presidente se si tratta di un collegio, può restituirlo su richiesta. Essa decide senza indugio.
Se l'effetto sospensivo è arbitrariamente revocato o la richiesta di restituzione è arbitrariamente respinta o tardivamente accolta, la collettività, l'ente o la persona in nome dei quali l'autorità ha deliberato risponde del pregiudizio che ne deriva.
Se, in un procedimento di opposizione, l'annullamento o la modifica di una decisione amministrativa può ledere un terzo, quest'ultimo deve essere ascoltato prima che venga presa la nuova decisione (art. 73 e seguenti).
L'opponente può invocare
a) la violazione del diritto, inclusi l'eccesso o l'abuso del potere discrezionale;
b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti pertinenti;
c) l'inopportunità.
La decisione sull'opposizione è preparata e presa dall'impiegato o dal funzionario di grado più elevato nel servizio.
Se la decisione impugnata proviene da un collegio, la nuova decisione è presa da quest'ultimo sulla base di una proposta elaborata da uno dei suoi membri che non ha partecipato all'istruzione della causa in primo grado.
La nuova decisione deve essere presa entro trenta giorni dalla ricezione dell'opposizione. Se le circostanze lo richiedono, l'autorità può deliberare entro un termine più lungo; l'opponente deve essere informato per iscritto di questo rinvio e delle sue ragioni prima della scadenza del primo termine.
L'autorità non è vincolata dalle conclusioni di cui è investita. Essa può discostarsi da tali conclusioni a vantaggio del ricorrente; può anche modificare la decisione impugnata a suo danno, se tale decisione viola la legge o si basa su una constatazione inesatta o incompleta dei fatti.
Se l'autorità intende modificare la decisione impugnata a discapito del ricorrente, essa lo informa della sua intenzione e gli dà l'opportunità di esprimere il suo parere.
L'opposizione può essere ritirata fintanto che l'autorità non ha statuito su di essa.
Gli articoli 221 e 228 sono riservati.
Ogni sei mesi, le autorità amministrative sono tenute a redigere un rapporto sulle opposizioni formate contro le loro decisioni e sulle conseguenti azioni intraprese.
Questo rapporto è trasmesso attraverso la via gerarchica alla Cancelleria, a destinazione del Governo.
Sono riservate le procedure di opposizione previste nella legislazione speciale, in particolare in materia fiscale.
**Articolo 1: Le autorità amministrative eseguono le proprie decisioni.**
1. Le decisioni prese dalle istanze della giurisdizione amministrativa sono eseguite dall'autorità amministrativa competente in prima istanza, oppure da quella designata dall'istanza di ricorso.
2. Le sentenze pronunciate su azione di diritto amministrativo sono eseguite dal Dipartimento della Giustizia.
3. Le autorità comunali, intercomunali e di distretto si rivolgono al suddetto dipartimento quando la loro propria competenza o l'efficacia delle misure che potrebbero adottare appaiono loro dubbie.
4. Le autorità d'esecuzione dispongono, se necessario, della polizia comunale e cantonale.
5. L'articolo 110 è riservato.
Salvo prescrizione speciale della legge o dell'autorità, una decisione è esecutiva quando
a) non può più essere impugnata mediante opposizione o ricorso;
b) il mezzo di diritto utilizzabile non ha effetto sospensivo;
c) l'effetto sospensivo attribuito a tale mezzo è stato revocato.
Costituisce una decisione simile ogni transazione stipulata davanti a un'istanza della giurisdizione amministrativa o da essa sanzionata, così come ogni rinuncia dichiarata in giudizio o notificata con il permesso del giudice.
Le decisioni che impongono la condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di garanzie sono eseguite tramite procedura esecutiva, conformemente alla legge federale sull'esecuzione forzata e sul fallimento. Tali decisioni sono equiparate ai giudizi esecutivi ai sensi dell'articolo 80 della suddetta legge non appena passano in giudicato.
Le disposizioni del concordato sull'assistenza giudiziaria per l'esecuzione delle pretese di diritto pubblico sono riservate.
Per eseguire altre decisioni, l'autorità ricorre alle seguenti misure
a) l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità o di un terzo da essa incaricato; tali spese sono fissate da una decisione speciale;
b) l'esecuzione diretta contro la persona dell'obbligato o i suoi beni;
c) la privazione di vantaggi amministrativi e altre costrizioni o sanzioni amministrative previste dalla legge;
d) il procedimento penale, nella misura in cui lo prevede una disposizione speciale;
e) se nessun'altra disposizione penale è applicabile, il procedimento penale per inosservanza di una decisione notificata sotto minaccia di una multa prevista dall'articolo 292 del Codice penale svizzero.
Prima di ricorrere a un mezzo di coercizione, l'autorità minaccia l'obbligato e gli concede un termine sufficiente per adempiere; lo rende attento alle sanzioni cui potrebbe incorrere. Tali avvisi possono essere notificati nella stessa decisione da eseguire o in un atto successivo.
Nei casi previsti al comma 1, lettere a e b, l'autorità può rinunciare all'avvertimento se vi è pericolo nel ritardo.
L'autorità non adotta mezzi di coercizione più severi di quanto le circostanze richiedano.
L'autorità restituisce spontaneamente i versamenti che non erano dovuti o che sono stati effettuati in eccesso.
Tanto l'autorità quanto il privato possono richiedere la restituzione di somme versate indebitamente. La domanda deve essere presentata entro un termine di cinque anni dal pagamento.
Se non ottiene direttamente soddisfazione, l'avente diritto può far valere le proprie pretese tramite l'azione di diritto amministrativo.
Rimane riservata l'autorità degli atti amministrativi passati in giudicato.
La restituzione è dovuta con interessi calcolati al tasso dell'interesse moratorio fissato per ogni anno fiscale.
Sono riservate le disposizioni speciali del diritto federale e cantonale.
Il ricorso di diritto amministrativo è il ricorso aperto presso le istanze ordinarie della giurisdizione amministrativa.
Il ricorso amministrativo è il ricorso aperto presso le istanze speciali della giurisdizione amministrativa.
Possono costituire oggetto di ricorso
a) le decisioni emesse su opposizione;
b) le decisioni non soggette a opposizione ai sensi dell'articolo 95, lettere b, c, e, f, i e j;
c) le decisioni di cui all'articolo 6, lettere c ad e;
d) le decisioni prese su richiesta di revisione e di interpretazione; l'autorità di ricorso valuta i casi in cui la decisione presa su richiesta di riesame e su denuncia è soggetta a ricorso;
e) altri atti nei casi previsti dalla legislazione.
Le decisioni finali sono suscettibili di ricorso.
Le decisioni pregiudiziali e incidentali che sono notificate separatamente e che riguardano la competenza (art. 30 e seguenti) o la ricusazione (art. 39 e seguenti) possono essere oggetto di ricorso. Non possono più essere impugnate successivamente.
Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere oggetto di ricorso
a) se possono causare un pregiudizio irreparabile, oppure
b) se l'ammissione del ricorso può condurre immediatamente a una decisione finale che permette di evitare una procedura probatoria lunga e onerosa.
Sono in particolare suscettibili di un ricorso separato ai sensi del comma 3 le decisioni incidentali riguardanti
a) le misure provvisorie (art. 51), in particolare il rifiuto o la revoca dell'effetto sospensivo (art. 99 e 132);
b) la sospensione del procedimento (art. 52);
c) il rifiuto di chiamata in causa (art. 11), la riunione e la separazione delle cause (art. 12 e 13);
d) le decisioni relative all'assistenza giudiziaria (art. 18);
e) l'accertamento dei fatti (art. 58 e seguenti);
f) il diritto delle parti di essere ascoltate (art. 73 e seguenti).
Se il ricorso separato previsto al comma 3 non è stato utilizzato, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate tramite ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono sul contenuto di quest'ultima.
Ha qualità per ricorrere
a) chiunque sia particolarmente leso dalla decisione impugnata e abbia un interesse degno di protezione affinché essa venga annullata o modificata;
b) qualsiasi altra persona, organizzazione o autorità quando disposizioni speciali lo prevedono.
Il ricorso è presentato entro trenta giorni, o, nel caso di una decisione incidentale o di esecuzione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione.
I termini speciali previsti dal diritto cantonale e dal diritto federale sono riservati.
Ricorso di diritto amministrativo, i motivi seguenti possono essere invocati
a) la violazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere discrezionale;
b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti pertinenti;
c) l'inopportunità
1. delle decisioni relative alla fissazione di una contribuzione pubblica o di un'indennità di diritto pubblico;
2. delle sanzioni disciplinari escluse la censura, la multa fino a 200 franchi e la sospensione fino a cinque giorni;
3. delle decisioni non soggette ad opposizione nei casi previsti all'articolo 95, lettere b e i;
4. delle decisioni che possono essere impugnate davanti a un'istanza federale con potere di esame illimitato;
5. di altre decisioni, quando la legislazione lo prevede.
**Su ricorso amministrativo**, il ricorrente può invocare i motivi indicati all'articolo 122, lettere a e b, così come l'inopportunità.
L'inopportunità non può essere invocata quando si tratta di affari rientranti nella sfera di autonomia dei comuni e di altre collettività o enti di diritto pubblico.
In caso di ricorso contro una misura di esecuzione, sono in linea di principio ammissibili solo i motivi basati sulla violazione delle norme relative all'esecuzione e in particolare del principio di proporzionalità.
Una parte può in ogni momento adire ricorso, per diniego di giustizia o ritardo ingiustificato, contro un'autorità che, senza motivo, rifiuta di pronunciarsi o tarda a decidere.
Se l'autorità adita accoglie il ricorso, rinvia la questione all'autorità decisionale fornendole istruzioni imperative.
La parte che subisce in questi casi un pregiudizio ha diritto a un indennizzo equo.
Il ricorso è presentato per iscritto all'autorità competente per il ricorso in almeno due copie o in un numero di copie pari al numero delle parti coinvolte nel procedimento.
Se non si soddisfano questi requisiti, l'autorità può richiedere al ricorrente la consegna immediata delle copie mancanti. Essa avverte che, in caso contrario, provvederà a fare le copie a sue spese.
Il memoriale contiene un'esposizione concisa dei fatti, dei motivi e dei mezzi di prova, nonché l'enunciazione delle conclusioni. La decisione impugnata e i documenti che servono come mezzi di prova in possesso del ricorrente sono allegati al memoriale.
Il memoriale è datato e firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.
Se la memoria di ricorso non soddisfa i requisiti dell'articolo 127, o se i motivi e le conclusioni del ricorrente non hanno la necessaria chiarezza, senza che il ricorso sia manifestamente irricevibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine supplementare per porre rimedio a queste informalità.
Essa avvisa contemporaneamente il ricorrente che, se il termine non viene utilizzato, delibera sulla base del fascicolo o, se mancano le conclusioni o la firma, dichiarerà il ricorso irricevibile.
Se il ricorso è privo di qualsiasi motivazione, l'autorità di ricorso lo dichiara immediatamente irricevibile.
L'autorità di ricorso può concedere al ricorrente che ne fa richiesta per motivi sufficienti un termine per integrare il suo atto di ricorso.
Il ricorrente può invocare, entro il termine di ricorso e i termini supplementari previsti dagli articoli 128 e 129, motivi, fatti e mezzi di prova che non sono stati presentati nelle precedenti procedure. L'articolo 75, comma 2, è riservato.
Il ricorrente può modificare le sue conclusioni fino alla fine degli scambi di scritti o, se del caso, fino alla chiusura dei dibattimenti.
Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso ha effetto sospensivo. Per il resto, l'articolo 99 si applica per analogia.
Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita può adottare, d'ufficio o su richiesta di una parte, altre misure provvisorie conformemente all'articolo 51.
Dal momento della presentazione del ricorso, il potere di trattare l'oggetto dello stesso passa all'autorità di ricorso.
L'autorità di primo grado può, fino all'invio della sua risposta alla memoria di ricorso, procedere a un nuovo esame della decisione contestata.
Essa notifica senza indugio la sua nuova decisione alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di ricorso.
Quest'ultima continua a trattare il ricorso, nella misura in cui la nuova decisione non lo abbia reso privo di oggetto. L'articolo 135, comma 3, si applica se tale decisione si basa su uno stato di fatto notevolmente modificato o crea una situazione giuridica sensibilmente diversa.
Se il ricorso non è immediatamente irricevibile, l'autorità adita comunica senza indugio i ricorsi ed i ricorsi complementari all'autorità che ha preso la decisione contestata e alle altre parti, fissando loro un termine per presentare la loro risposta; invita contemporaneamente l'autorità inferiore a produrre il suo fascicolo. Gli articoli da 126 a 131 si applicano per analogia al memorandum di risposta.
I memoranda di risposta sono portati a conoscenza del ricorrente e delle altre parti avverse.
L'autorità può, in qualsiasi fase del procedimento, invitare le parti a un nuovo scambio di scritti.
Conformemente all'articolo 54, commi 2 e 3, l'autorità di ricorso può ordinare dibattimenti, d'ufficio o su richiesta.
Davanti alle istanze speciali della giurisdizione amministrativa, i dibattimenti e le deliberazioni non sono pubblici.
Salvo prescrizioni speciali, i dibattimenti davanti al giudice amministrativo e alla Corte amministrativa sono pubblici, ad eccezione delle deliberazioni. Si svolgono a porte chiuse se si tratta di questioni fiscali. Queste istanze possono inoltre, in ogni caso particolare o in un ambito determinato, disporre la chiusura delle porte se un importante interesse pubblico o privato lo richiede. Questa misura non riguarda né le parti, né i loro rappresentanti.
Se la natura della questione lo richiede, l'autorità di ricorso può fare appello a uno o più esperti.
L'autorità di ricorso può cercare la conciliazione delle parti, se il caso lo consente.
Deve organizzare una conciliazione quando il ricorso riguarda un'ineguaglianza di genere nei rapporti di lavoro soggetti al diritto pubblico cantonale o comunale.
In caso di accordo, questo viene verbalizzato e firmato dalle parti; l'accordo acquisisce forza esecutiva.
Una persona non può prendere parte all'istruzione o al giudizio di un ricorso presentato contro una decisione alla cui adozione abbia partecipato come autorità amministrativa, membro di tale autorità, dipendente o funzionario, deliberando in primo grado, su opposizione o su ricorso.
Se questa persona è membro di un'autorità amministrativa collegiale, essa ha comunque voce consultiva durante la deliberazione dell'affare da parte di questa autorità; si ritira durante la votazione.
I ricorsi indirizzati al Governo sono istruiti dal Servizio giuridico del Dipartimento della Giustizia o, nel caso in cui la decisione impugnata provenga da questo dipartimento, da un altro organo designato dal Governo.
Il ricorso può essere ritirato, purché non sia stato oggetto di una decisione.
Gli articoli 221 e 228 sono riservati.
Con una decisione sommariamente motivata, l'autorità di ricorso può immediatamente respingere un ricorso manifestamente irricevibile o rigettare un ricorso manifestamente infondato.
**2. Presidente della Corte Costituzionale, della Corte Amministrativa o della Corte delle Assicurazioni**
Il presidente della Corte costituzionale, della Corte amministrativa o della Corte delle assicurazioni è competente come giudice unico per
a) emettere le decisioni pregiudiziali e incidentali ai sensi dell'articolo 119;
b) pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni pregiudiziali o incidentali ai sensi dell'articolo 119;
c) pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni di inammissibilità;
d) liquidare le procedure divenute prive di oggetto a seguito di ritiro, rinuncia o per altra ragione e pronunciarsi sulle spese e sui costi relativi;
e) liquidare le procedure e i ricorsi in materia di spese e costi;
f) pronunciarsi nei casi in cui il valore della controversia non raggiunge i 15.000 franchi;
g) pronunciarsi sulle altre questioni nei casi previsti dalla legge.
Se il valore della controversia non può essere determinato facilmente o se le circostanze di fatto o di diritto lo giustificano, il presidente può far risolvere la controversia dall'insieme della Corte.
Nel ricorso di diritto amministrativo, l'autorità adita non può andare oltre le conclusioni del ricorrente, né modificare la decisione a suo detrimento. Sono riservate le disposizioni contrarie del diritto cantonale e federale.
Nel ricorso amministrativo, il potere decisionale dell'autorità di ricorso è definito conformemente all'articolo 104.
Nella misura in cui il ricorso è accolto, l'autorità annulla la decisione impugnata e decide essa stessa sulla questione; se necessario, la rinvia all'autorità di primo grado, con istruzioni imperative.
La decisione sul ricorso contiene un riassunto dei fatti essenziali, i considerandi in diritto e il dispositivo. Essa è comunicata alle parti e alle autorità inferiori interessate. L'articolo 86 è riservato.
Per il resto, le disposizioni del Titolo secondo si applicano alla procedura di ricorso.
L'azione di diritto amministrativo è aperta in caso di contestazioni relative a pretese di diritto pubblico che non possono essere oggetto di una decisione. Le disposizioni legali speciali sono riservate.
L'azione è aperta nelle contestazioni relative
a) alle pretese derivanti dai rapporti di servizio dei magistrati, degli impiegati dello Stato e degli altri agenti pubblici;
b) alle pretese derivanti dai contratti di diritto pubblico o dalle concessioni;
c) a indennità non contrattuali;
d) al pagamento di prestazioni pecuniarie concesse, alla restituzione di prestazioni pecuniarie pagate e alla devoluzione di altri vantaggi pecuniari di diritto pubblico acquisiti senza diritto;
e) ad altre materie, nei casi previsti dalla legge.
Ha facoltà di intentare un'azione chiunque rivendichi una pretesa giuridica.
Prima di intentare un'azione, l'attore comunica le sue pretese al convenuto insieme ai motivi; concede un termine sufficiente affinché quest'ultimo possa esprimersi in merito.
Se l'attore avvia l'azione senza aver seguito la procedura prevista dal comma 1, o se il convenuto non si esprime tempestivamente, l'autorità potrà tenerne conto nella determinazione delle spese.
Il deposito della domanda scritta presso l'organo giurisdizionale amministrativo determina la litispendenza. Questa, in particolare, ha l'effetto di interrompere la prescrizione.
Il convenuto può opporre una domanda al ricorrente. Le disposizioni di procedura civile relative alla domanda riconvenzionale si applicano per analogia.
Il valore della lite si determina secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
L'autorità, o la persona incaricata dell'istruzione, può tentare la conciliazione delle parti o sottoporre loro una proposta di transazione.
I commi 2 e 3 dell'articolo 138 si applicano per analogia.
Se i dibattiti sono ordinati, l'autorità può, dopo la chiusura, autorizzare le parti a discutere. In via eccezionale, può permettere loro di replicare e duplicare.
Il presidente del Tribunale Amministrativo o del Tribunale delle Assicurazioni dirige la procedura preparatoria dei dibattimenti principali. È competente come giudice unico per
a) emettere le decisioni preliminari e incidentali ai sensi dell'articolo 119;
b) liquidare le procedure divenute prive di oggetto a seguito di ritiro, rinuncia o per altra ragione e statuire sulle spese e sui costi relativi;
c) ratificare un accordo concluso tra le parti, nonché qualsiasi altra convenzione extragiudiziale;
d) pronunciarsi nei casi in cui il valore della controversia non raggiunga i 15.000 franchi.
Se il valore della controversia non può essere determinato facilmente o se le circostanze di fatto o di diritto lo giustificano, il presidente può far decidere la controversia dall'intero Tribunale.
L'autorità valuta la causa sotto tutti i suoi aspetti, di fatto, di diritto e di opportunità.
Le disposizioni del Titolo secondo si applicano per analogia all'azione di diritto amministrativo, così come gli articoli 126 a 131, 135 a 137, 139, comma 1, 140, 141 e 143, comma 1.
Per il resto, le disposizioni di procedura civile sono applicabili per analogia.
Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, il giudice amministrativo è competente per i ricorsi presentati contro le decisioni prese da
a) gli organi dei comuni, delle sezioni di comune e dei sindacati di comuni, nonché delle collettività e degli enti pubblici da essi dipendenti;
b) la Riscossione e l'Amministrazione di distretto;
c) le persone e gli organismi privati incaricati dell'esecuzione di compiti pubblici relativi a uno degli organi indicati alle lettere a) e b).
Il giudice amministrativo è inoltre competente per i ricorsi presentati contro le decisioni prese da altre autorità, commissioni e istanze quando la legge o il decreto lo prevedono, ad esempio in materia di circolazione stradale, di espropriazione, di migliorie fondiarie, di costruzioni e di controllo lattiero-caseario.
Salvo quanto previsto dagli articoli 162 e 164, la Corte amministrativa è competente a conoscere dei ricorsi presentati contro le decisioni prese da
a) il Governo;
b) gli organi dell'amministrazione cantonale;
c) il giudice amministrativo; sono riservate le competenze della Corte costituzionale in materia di elezioni e votazioni organizzate nei distretti e nei comuni;
d) la Commissione cantonale dei ricorsi in materia di imposte;
e) gli organi delle Chiese riconosciute o delle loro parrocchie competenti in materia di imposte e altri contributi;
f) le collettività e gli enti pubblici che dipendono dal Cantone;
g) le persone e gli organismi privati incaricati dell'espletamento di compiti pubblici di competenza del Cantone;
h) altre autorità, commissioni e istanze, quando il diritto intercantonale, la legge o il decreto lo prevede, ad esempio in materia di registro di commercio e di registro fondiario.
L'impugnazione davanti al giudice amministrativo e alla Corte amministrativa non è ammissibile contro le decisioni che rivestono un carattere politico preponderante.
In linea di principio, rivestono un carattere politico preponderante in particolare
a) le decisioni relative all'approvazione di atti legislativi e di tariffe;
b) le decisioni relative a piani, salvo che si tratti di piani di destinazione o di decisioni su opposizioni a espropriazioni, a ricomposizioni o riassestamenti;
c) le decisioni sull'assegnazione o il rifiuto di una sospensione o la remissione di contributi dovuti nei casi di particolare importanza, in particolare quando è in gioco l'interesse economico del Cantone;
d) le decisioni sull'assegnazione o il rifiuto di sovvenzioni, crediti, garanzie, indennità e altre prestazioni pecuniarie di diritto pubblico a cui la legislazione non conferisce un diritto;
e) le decisioni riguardanti la sicurezza interna del Cantone;
f) in materia di difesa nazionale e di protezione civile, le decisioni che non sono di carattere pecuniario;
g) le decisioni riguardanti la creazione iniziale dei rapporti di servizio e le promozioni nella funzione pubblica, salvo che il ricorso invochi una discriminazione in ragione del sesso;
h) in materia di istruzione, le decisioni relative ai piani di studi e alle materie di insegnamento, alla creazione e alla soppressione di scuole o classi;
i) in materia di costruzione e manutenzione delle strade, le decisioni relative alla destinazione e alla classificazione; per il resto, è riservata la lettera b;
j) in materia di polizia locale, le decisioni relative all'assistenza reciproca dei comuni;
k) altre decisioni nei casi previsti da disposizioni speciali.
Il ricorso di diritto amministrativo non è altresì ammissibile contro
a) le decisioni prese a seguito di una denuncia (art. 118, lettera d);
b) le decisioni pregiudiziali e altre decisioni incidentali (art. 119), se il ricorso di diritto amministrativo non è aperto contro la decisione finale;
c) le decisioni sulla revoca o la modifica di decisioni contro le quali il ricorso di diritto amministrativo non è aperto, tranne le decisioni sulla modifica o la revoca di decisioni attributive di vantaggi;
d) …
e) le decisioni definitive in virtù della legge o del decreto.
Per il resto, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile quando è aperta la via
a) dell'opposizione preliminare; è riservato il caso di rinuncia (art. 95, lettera i);
b) di un altro ricorso.
**Fatte salve le impugnazioni davanti al Tribunale amministrativo, il giudice amministrativo è competente per conoscere delle azioni di diritto amministrativo nelle controversie tra:**
a) i privati e un comune o un altro ente, istituto, persona e organismo menzionati all'articolo 158, lettere a, b e c;
b) i comuni e altri enti, istituti, persone e organismi menzionati all'articolo 158, lettere a, b e c, tra di loro;
c) i comuni e altri enti, istituti, persone e organismi menzionati all'articolo 158, lettere a, b e c, e una parrocchia o un organismo da essa dipendente.
È altresì competente, fatte salve le impugnazioni davanti al Tribunale amministrativo, per le azioni di responsabilità che ricadono nel diritto pubblico cantonale quando esse sono soggette a ricorso in materia civile ai sensi dell'articolo 72, capoverso 2, lettera b, della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
La Corte amministrativa è competente per le azioni di diritto amministrativo nelle controversie tra
a) i privati e il Cantone, le collettività e gli enti pubblici dipendenti dal Cantone, o persone e organismi privati incaricati di svolgere compiti pubblici di competenza del Cantone;
b) le collettività, enti, persone e organismi indicati alla lettera a, tra loro;
c) i comuni e altre collettività, enti, persone e organismi indicati all'articolo 158, lettere a, b e c, al Cantone e alle altre collettività, enti, persone e organismi indicati alla lettera a;
d) le Chiese riconosciute, le parrocchie e gli organismi da esse dipendenti, al Cantone e alle altre collettività, enti, persone e organismi indicati alla lettera a.
L'articolo 166, comma 2, è riservato.
L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile quando è aperta la strada dell'opposizione e quella del ricorso.
La Corte delle assicurazioni è competente, su ricorso o su azione di diritto amministrativo, per le controversie relative a
a) la sicurezza sociale di diritto cantonale e federale;
b) le diverse pensioni e indennità concesse dalla Cassa pensioni della Repubblica e Canton Giura e dalle altre istituzioni di previdenza degli agenti pubblici;
c) altre questioni, nei casi previsti dalla legge.
Sono riservate le competenze dei Tribunali arbitrali istituiti dalla legge che introduce la legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, e dalla legge che introduce la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità.
Le disposizioni speciali di procedura del diritto federale sono riservate.
Le decisioni che non sono soggette a ricorso al giudice amministrativo o alla Corte amministrativa possono essere impugnate attraverso un ricorso amministrativo presso il Governo.
Sono riservate le attribuzioni delle altre istanze che, secondo prescrizioni legali speciali, decidono sui ricorsi amministrativi.
Sono altresì riservati i casi in cui le parti possono, secondo prescrizioni legali speciali, deferire le loro controversie a una giurisdizione arbitrale.
Le istanze previste ai paragrafi 1 e 2 si pronunciano, salvo prescrizioni legali contrarie, a titolo definitivo.
La Commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, o il suo presidente come giudice unico, decide, su ricorso amministrativo, le controversie che sono loro attribuite dalla legge sulle imposte dirette dello Stato e dei comuni e da altre disposizioni legali.
1. L'organizzazione della Commissione è stabilita dalla legge sulle imposte dirette dello Stato e dei comuni e dal decreto riguardante la Commissione cantonale dei ricorsi.
La procedura è altresì regolata dalla legge e dal decreto sopracitati e, in via sussidiaria, dalle disposizioni del presente Codice.
Salvo i casi in cui, secondo prescrizioni legali speciali, essa decide a titolo definitivo, la Commissione si pronuncia con riserva di ricorso al Tribunale amministrativo.
La Corte costituzionale verifica, su richiesta e prima dell'entrata in vigore, la costituzionalità delle leggi e la loro conformità al diritto federale.
Hanno qualità per presentare una richiesta
a) il Governo;
b) un gruppo parlamentare;
c) dieci deputati;
d) tre comuni;
e) un comune o un'altra collettività di diritto pubblico, a condizione che invochi la violazione di garanzie a essa riconosciute dalla Costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
f) ogni persona che è particolarmente colpita dalla legge impugnata e che abbia un interesse degno di protezione alla sua annullamento o alla sua modifica.
La domanda è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.
La Corte informa immediatamente i Presidenti del Parlamento e del Governo delle richieste che le vengono sottoposte.
Ne dà comunicazione nell'edizione successiva del Giornale Ufficiale.
Quando è richiesto un controllo di costituzionalità, la legge non può essere sottoposta a referendum, ovvero a un voto popolare, prima che la Corte abbia emesso la sua sentenza.
Se necessario, la Corte invita il ricorrente a precisare la sua richiesta.
Chiede al Governo di determinarsi per iscritto sull'incostituzionalità sollevata e all'Ufficio del Parlamento di consegnarle il messaggio governativo dell'atto legislativo impugnato, i verbali della commissione parlamentare nella misura in cui riguardano il problema sollevato dalla richiesta, nonché la trascrizione dei dibattiti relativi alla norma contestata.
Essa può procedere a un dibattito. I dibattiti e le deliberazioni sono pubblici.
Gli articoli 126 a 128, 137 a 140 si applicano per analogia. Le disposizioni del Titolo secondo si applicano altresì, se necessario.
Con una sentenza sommariamente motivata, la Corte, composta da tre giudici, può respingere all’unanimità un ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato.
In tali casi, gli articoli 180, 181 e 182, commi 2 e 3, non si applicano.
Quando una legge è oggetto di diverse istanze, la Corte può esaminarle congiuntamente e pronunciarsi con una sola sentenza.
La Corte esamina se la legge impugnata sia conforme
a) al diritto federale;
b) al diritto internazionale;
c) alla Costituzione cantonale;
d) al diritto intercantonale.
Il suo esame è limitato ai motivi di doglianza sollevati dal ricorrente, salvo nei casi in cui la legge sia manifestamente contraria al diritto federale o incostituzionale.
La Corte emette la sua sentenza motivata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
La comunica al richiedente e ai presidenti del Parlamento e del Governo.
Il dispositivo della sentenza è pubblicato nell'edizione successiva della Gazzetta Ufficiale.
Quando la Corte la dichiara conforme al diritto federale e alla Costituzione cantonale, la legge può entrare in vigore oppure, se una richiesta di referendum è stata accolta, essere sottoposta al voto popolare.
Lorsque la Cour la déclare contraire au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue. Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non conformes, si la Cour les juge inséparables de l'ensemble de la loi.
Quando la Corte la dichiara contraria al diritto federale o alla Costituzione cantonale, la legge è nulla e priva di effetto. La stessa cosa vale quando solo alcune disposizioni sono dichiarate non conformi, se la Corte le giudica inseparabili dall'insieme della legge.
Quando alcune disposizioni sono dichiarate non conformi, solo queste sono colpite da nullità, se la Corte le giudica separabili dall'insieme della legge. Per il resto, la procedura segue il suo corso conformemente all'articolo 187.
Tuttavia, il Governo può chiedere al Parlamento o questo prendere l'iniziativa di procedere ad una nuova lettura; la legge non può allora essere messa in vigore, né, se del caso, sottoposta a voto popolare. Se è decisa una nuova lettura, la legge è considerata come revocata e la procedura legislativa è ripresa allo stato attuale. In caso contrario, si applica il comma 1.
La Corte costituzionale verifica, su richiesta e prima dell'entrata in vigore, la validità
a) dei decreti, ordinanze, disposizioni e regolamenti cantonali;
b) dei regolamenti comunali e intercomunali;
c) delle convenzioni di diritto pubblico;
d) di qualsiasi altra disposizione legislativa di rango inferiore alla legge.
Hanno la qualità per presentare una richiesta riguardante gli atti cantonali, le autorità e le persone designate all'articolo 178.
Hanno la qualità per presentare una richiesta riguardante gli atti comunali e intercomunali
a) Gli organi deliberanti dei comuni, delle sezioni comunali e dei sindacati di comuni, nonché i loro organi esecutivi;
b) Le persone designate all'articolo 178, lettera e.
La richiesta non può essere presentata dall'autore dell'atto sottoposto a controllo.
Per quanto riguarda gli atti cantonali, la richiesta è presentata entro quindici giorni dalla loro pubblicazione nel Giornale ufficiale.
Per quanto riguarda gli altri atti, la richiesta è presentata entro quindici giorni dalla loro pubblicazione secondo la modalità ufficiale prescritta.
Se l'atto in questione è soggetto all'approvazione di un'autorità superiore, il termine non decorre prima del rilascio di tale approvazione.
**Gli articoli 180 a 184 e 186 si applicano per analogia.**
La Corte esamina se l'atto che le è sottoposto sia conforme al diritto superiore menzionato all'articolo 185, comma 1, e agli atti legislativi cantonali di rango superiore.
L'esame è limitato ai motivi addotti dal ricorrente, salvo il caso in cui l'atto sia manifestamente contrario alle norme citate al comma 1.
Quando la Corte constata la validità dell'atto impugnato, quest'ultimo può essere messo in vigore o, se del caso, sottoposto a voto popolare.
In caso contrario, l'atto impugnato è nullo e privo di effetto. Per il resto, gli articoli 188, comma 2, e 189 si applicano per analogia.
Possono ricorrere presso la Corte costituzionale contro le decisioni definitive di un'autorità amministrativa o di un'istanza della giurisdizione amministrativa che violano la loro autonomia
a) i comuni, le sezioni di comune e i sindacati di comuni;
b) le Chiese riconosciute e le loro parrocchie;
c) le altre collettività e gli enti pubblici autonomi.
Per lo stesso motivo, le parrocchie possono anche ricorrere contro le decisioni assunte in ultima istanza dalle Chiese riconosciute.
Il ricorso è depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
L'autonomia è apprezzata nei limiti garantiti dalla Costituzione e dalla legge.
L'articolo 71, commi 1 e 2, è riservato.
Gli articoli 126 a 141, 143, comma 1, 144 e 145 si applicano per analogia.
La Corte costituzionale giudica le controversie relative all'esercizio dei diritti politici, alla validità delle elezioni e dei voti cantonali e, su ricorso, alla validità delle elezioni e dei voti organizzati nei distretti e nei comuni, conformemente alla legislazione sui diritti politici.
La Corte esamina se la decisione emessa sia conforme al diritto federale, alla Costituzione cantonale, alla legge sui diritti politici e ad altre disposizioni relative.
L'articolo 71, commi 1 e 2, è riservato.
Salvo disposizioni di legge speciali, la procedura relativa al ricorso di diritto amministrativo (art. 118 a 145) si applica per analogia.
Fatte salve le disposizioni previste a tal proposito dal presente Codice (artt. 30 a 38) e da altre leggi, la Corte costituzionale decide, su istanza, i conflitti di competenza che oppongono
a) il Parlamento e il Governo;
b) il Parlamento e l'autorità giudiziaria;
c) il Governo e l'autorità giudiziaria;
d) le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative.
L'articolo 84, lettera k, della Costituzione cantonale è riservato.
Prima di adire la Corte, le autorità in conflitto procedono a uno scambio di opinioni.
La Corte pronuncia la sua sentenza motivata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
L'autorità amministrativa o giurisdizionale amministrativa procede, d'ufficio o su richiesta di una parte, alla revisione della sua decisione passata in giudicato, quando un crimine o un delitto l'ha influenzata.
Essa procede inoltre alla revisione, su richiesta di una parte, quando questa
a) allega nuovi fatti importanti o produce nuovi mezzi di prova, oppure
b) prova che l'autorità non ha tenuto conto di fatti importanti stabiliti da documenti, oppure
c) dimostra che l'autorità ha violato le disposizioni relative alla ricusazione (art. 39 a 43) e al diritto delle parti di essere ascoltate (art. 73 a 82).
I motivi menzionati al paragrafo 2 non aprono la revisione quando avrebbero potuto essere invocati nella procedura precedente la decisione o tramite il ricorso contro questa decisione.
La richiesta è presentata per iscritto all'autorità che ha preso la decisione impugnata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione.
Dopo dieci anni, la revisione può essere richiesta solo in virtù dell'articolo 208, comma 1.
L'istanza indica, con prove a sostegno, il motivo di revisione invocato e se il termine utile è osservato; contiene inoltre le conclusioni prese per il caso in cui intervenisse una nuova decisione.
Gli articoli 126 a 129 si applicano per analogia.
Durante il procedimento, l'autorità può, richiedendo se necessario delle garanzie, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata e ordinare altre misure provvisorie.
Con una decisione sommariamente motivata, l'autorità può immediatamente respingere una domanda manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
In caso contrario, la richiesta è comunicata alla parte avversa che viene invitata a rispondere in un termine sufficiente e a produrre il proprio fascicolo. Un ulteriore scambio di memorie o dibattiti avviene solo eccezionalmente.
Se l'ammissibilità della richiesta dipende dall'accertamento di fatti contestati, l'autorità ordina il procedimento probatorio necessario.
Quando l'autorità ammette il motivo di revisione allegato, annulla la decisione e si pronuncia nuovamente.
Si pronuncia contemporaneamente sulla restituzione delle spese e delle spese processuali.
Su richiesta di una parte, l'autorità interpreta la sua decisione, quando essa contiene oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra il dispositivo e i motivi.
Un nuovo termine per proporre ricorso inizia a decorrere a partire dall'interpretazione.
L'autorità può rettificare in qualsiasi momento gli errori di redazione, errori di calcolo o altre sviste che non influiscono sul dispositivo né sul contenuto essenziale delle motivazioni.
La collettività pubblica ha diritto al rimborso delle spese di procedura che le sono causate dall'istruzione, dal regolamento o dalla sentenza delle questioni amministrative.
Queste spese comprendono ai sensi della legge sugli onorari
a) un onorario amministrativo o giudiziario;
b) gli esborsi;
c) un onorario di cancelleria.
L'importo delle spese processuali è calcolato nei limiti delle tariffe stabilite e in conformità ai principi definiti dalla legge sugli onorari e dalle altre disposizioni relative.
L'autorità può ordinare al richiedente di effettuare un anticipo delle spese o di fornire garanzie, fissando un termine ragionevole per adempiere e avvertendolo che, in mancanza, non procederà con l'esame della questione.
Salvo circostanze eccezionali, l'autorità lo ordina se il richiedente non ha un domicilio fisso, se è domiciliato all'estero o se è in mora per il pagamento di spese processuali precedenti.
**1. Il ricorrente o l'attore è tenuto a fornire un anticipo delle spese nelle cause portate davanti alle giurisdizioni ordinarie dell'amministrazione e, in materia di contenzioso elettorale, davanti alla Corte costituzionale.**
Altre parti possono altresì essere tenute a fornire un anticipo destinato a coprire le spese relative all'amministrazione delle prove che richiedono.
L'autorità può rinunciare a esigere l'anticipo delle spese se circostanze particolari lo giustificano.
Se l'anticipo non viene effettuato entro il termine stabilito, l'autorità non entra nel merito del ricorso o dell'azione; essa può rinunciare a effettuare l'atto istruttorio per il quale l'anticipo era richiesto.
Le spese di procedura sono a carico di colui che richiede un atto amministrativo per assicurarsi un servizio o un vantaggio, o lo provoca attraverso il suo comportamento.
Le spese di procedura sono addebitate all'opponente solo se ha violato delle norme procedurali, o se la sua opposizione ha un carattere temerario o abusivo.
In caso di ricorso o azione di diritto amministrativo, le spese di procedura sono generalmente a carico della parte soccombente. L'articolo 223 è riservato.
Quando la parte soccombente poteva in buona fede ritenere di avere fondato motivo per ricorrere, proporre azione o prendere conclusioni in una procedura, l'autorità può, a seconda delle circostanze, esentarla dal pagamento delle spese o ridurle.
Le spese di procedura possono essere poste a carico della parte vincente solo se essa le ha causate inutilmente o in violazione delle norme procedurali.
I paragrafi da 1 a 3 si applicano alla procedura di revisione.
Le procedure di interpretazione e rettifica sono gratuite.
Quando più persone sono parti al procedimento, le spese sono di regola ripartite tra coloro che soccombono, tenendo conto in particolare del loro interesse al procedimento e dell'esito dato alle loro conclusioni. Questa regola si applica anche nel caso in cui nessuna delle parti ottenga completa soddisfazione.
Tale ripartizione avviene dopo la detrazione delle spese sostenute dalle collettività e dagli organismi esentati conformemente all'articolo 223.
Di regola, le parti che hanno proceduto congiuntamente in qualità di concreditori rispondono solidalmente del pagamento delle spese poste a loro carico.
Quando un procedimento diventa privo di oggetto, in particolare a seguito di ritiro o di rinuncia, gli emolumenti sono percepiti solo parzialmente; l'autorità può esigere il rimborso delle sue spese.
La stessa regola può essere applicata nel caso in cui il soggetto obbligato rinunci successivamente alla prestazione ottenuta.
Le spese processuali possono, su richiesta, essere condonate totalmente o parzialmente quando
a) l'esigenza del loro pagamento sarebbe di un rigore eccessivo;
b) l'attività correlata riguarda collettività pubbliche non esentate dall'articolo 223, nonché organismi di utilità pubblica o di beneficenza.
L'autorità può, d'ufficio o su richiesta, concedere una remissione, nella misura in cui l'attività amministrativa o il giudizio è principalmente destinato a soddisfare
a) un interesse pubblico;
b) l'interesse di una persona o di un gruppo di persone che non ha scopo di lucro e che organizza una manifestazione pubblica.
Sono riservate le disposizioni speciali.
L'autorità non può imporre alla Confederazione e al Cantone il pagamento delle spese processuali, né agli organismi pubblici da essi dipendenti, a meno che circostanze particolari lo giustifichino. Questa regola si applica anche alle persone private incaricate di compiti pubblici della Confederazione e del Cantone.
Il comma 1 non si applica in caso di azione di diritto amministrativo.
La parte che ha ottenuto, in tutto o in parte, gain de cause in un procedimento amministrativo ha diritto al rimborso delle spese necessarie che le sono state sostenute.
Queste spese comprendono in particolare
a) le spese di rappresentanza e assistenza;
b) le indennità di trasferta e di comparizione.
L'importo delle spese processuali è calcolato entro i limiti delle tariffe stabilite e delle altre disposizioni relative.
Fatto salvo quanto disposto al comma 2, non sono assegnate spese processuali nei procedimenti dinanzi a un'autorità amministrativa che decide in primo grado e in opposizione.
Quando una controversia coinvolge più parti, l'autorità che decide in primo grado e in opposizione compensa, in linea di principio, le spese processuali. L'autorità applica l'articolo 227, comma 1, quando la parte soccombente ha agito senza necessità o in violazione delle norme procedurali.
In caso di ricorsi o azioni di diritto amministrativo, la parte soccombente sopporta le proprie spese; inoltre, di regola, è condannata a pagare quelle della parte vittoriosa. Quando la parte soccombente poteva, in buona fede, ritenere fondata la sua azione o le sue conclusioni in una procedura, l'autorità può, a seconda delle circostanze, compensare integralmente o parzialmente le spese. Essa gode altresì di tale facoltà nelle controversie tra coniugi, parenti e affini, nonché nelle controversie derivanti dal diritto delle successioni e del diritto di famiglia, in particolare dal diritto di protezione del minore e dell'adulto. Salvo violazione manifesta delle norme di diritto, non sono liquidate spese nelle questioni inerenti al diritto di filiazione e al diritto di protezione del minore e dell'adulto. Gli articoli da 1 a 2 bis si applicano alla procedura di revisione. Non sono liquidate spese nelle procedure di interpretazione e rettifica.
L'autorità decide se e in quale misura le spese sono assegnate, quando una procedura diventa priva di oggetto, in particolare a seguito di ritiro o rinuncia.
Quando più persone sono parti alla procedura, le spese sono, in linea di principio, ripartite o compensate tra quelle che soccombono, tenuto conto in particolare del loro interesse alla procedura e dell'esito delle loro conclusioni. Questa regola si applica anche nel caso in cui nessuna delle parti ottenga completa soddisfazione. L'articolo 220, comma 3, è riservato.
Non sono concessi spese a collettività e organismi pubblici, né a persone private incaricate di compiti pubblici che hanno ottenuto esito favorevole.
Questa regola non si applica all'azione di diritto amministrativo. Può inoltre essere fatta eccezione quando tali collettività e organismi abbiano dovuto ricorrere a esperti o mandatari esterni e ciò abbia comportato spese elevate, o qualora altre circostanze particolari lo giustifichino, in particolare la complessità in fatto o in diritto della questione, il fatto che la parte avversa fosse assistita da un mandatario professionale o quando l'equità lo richieda.
Fatto salvo il diritto federale, il procedimento davanti alla Corte delle assicurazioni è gratuito. Il procedimento è altresì gratuito davanti alla Corte costituzionale, salvo nei casi di contenzioso elettorale. Tuttavia, le spese processuali possono essere addebitate all'autore di un procedimento temerario o abusivo.
Parte 18 - Assistenza Giudiziaria
La parte ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 18) è esonerata dall'obbligo di effettuare anticipi o di fornire garanzie. Le spese processuali a suo carico sono anticipate dalla collettività pubblica.
Se a tale parte viene assegnato l'assistenza di un avvocato o di un altro rappresentante autorizzato, la loro remunerazione è stabilita in conformità alle disposizioni speciali del decreto sugli onorari degli avvocati.
Nella misura in cui le spese e i costi della parte ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono posti a carico della parte avversa, le spese sono riscosse dall'autorità e i costi incassati, salvo eventuali regolamenti interni con il cliente, dal difensore d'ufficio.
Nella misura in cui la parte avversa non è condannata alle spese e ai costi della parte ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, quest'ultima è tenuta a rimborsarli alla collettività pubblica e al difensore d'ufficio se acquisisce un patrimonio o un reddito sufficiente nei dieci anni dalla chiusura del procedimento. Nel dispositivo, la parte ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria è, salvo la riserva che precede, condannata alle spese della collettività pubblica, rispettivamente a quelle del difensore d'ufficio.
Per il resto, le disposizioni relative al rimborso dell'assistenza giudiziaria in materia civile si applicano per analogia.
La concessione del patrocinio a spese dello Stato non modifica la sorte delle spese e dei costi della parte avversa, così come disciplinato dagli articoli 215 e seguenti.
Il dispositivo della decisione o della sentenza indica l'importo delle spese di procedura e delle spese dovute dalle parti. Se solo questa parte della decisione o della sentenza è contestata, può essere impugnata separatamente presso l'autorità di ricorso competente nel merito. La stessa via si applica alle decisioni che fissano le spese e i costi quando una procedura diventa priva di oggetto (art. 221 e 228).
Per il resto, le disposizioni di legge sugli emolumenti e altre prescrizioni relative sono applicabili.
Le disposizioni del codice di procedura civile in materia di spese e oneri si applicano altresì per analogia.
I problemi della devoluzione amministrativa sono regolati dall'"Accordo quadro che disciplina gli accordi provvisori che stabiliscono le condizioni del trasferimento o dell'uso dei beni e le condizioni d'uso dell'infrastruttura attualmente comune", del 15 settembre 1978, e dagli accordi particolari da esso previsti, nonché dalle seguenti disposizioni.
Le autorità amministrative e giurisdizionali amministrative e costituzionali del cantone del Giura riconoscono le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità del cantone di Berna e passate in giudicato prima della data fissata all'articolo 7 dell'ordinanza del Consiglio federale sulla creazione del cantone del Giura (diritto transitorio), del 25 ottobre 1978.
Le procedure previste agli articoli 90, 91, 93, 108 a 112, 208 a 214 sono riservate. I termini prescritti all'articolo 209 sono calcolati a partire dalla data in cui sarebbero iniziati a decorrere secondo il diritto bernese.
**Articolo numerato**: Gli atti successivi alla data indicata nell'articolo 237, comma 1, nelle procedure amministrative di primo grado o contenziose trasmesse alle autorità giurassiane conformemente agli accordi conclusi a tale riguardo con il Cantone di Berna sono disciplinati dal presente Codice.
Salvo circostanze particolari e fatto salvo il pregiudizio delle opposizioni (reclami) e dei ricorsi aperti dalla procedura amministrativa giurassiana contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, gli atti compiuti dalle autorità bernesi competenti o da privati, conformemente al diritto bernese, si considerano acquisiti nelle procedure di cui al comma 1.
Gli atti di procedura provenienti da privati eseguiti per errore presso un'autorità bernese nei trenta giorni successivi alla data indicata nell'articolo 237 sono riconosciuti di piena efficacia se validi secondo il diritto bernese.
Il presente Codice si applica laddove preveda una possibilità di opposizione (reclamo) o di ricorso o un altro mezzo di diritto sconosciuto al diritto bernese; i termini sono quindi computati conformemente al comma 5.
I termini istituiti dal presente Codice si applicano alle procedure previste dal presente articolo, salvo termini più lunghi previsti dal diritto bernese. Essi sono computati a partire dalla data in cui sarebbero iniziati a decorrere secondo il diritto bernese.
Per le opposizioni (reclami) e i ricorsi il cui termine è scaduto prima della data indicata nell'articolo 237, comma 1, la qualità per agire e i motivi di ricorso si determinano secondo il diritto bernese. Alle opposizioni (reclami) e ai ricorsi che devono essere depositati in un termine che inizia a decorrere prima del 1º gennaio 1979 ma che scade dopo, si applicano le regole della legislazione più favorevole su questi punti.
Le autorità giurassiane competenti provvedono, se necessario, all'istruzione e alla conclusione delle procedure amministrative pendenti; esse applicano il diritto bernese nella misura in cui le opposizioni (reclami) o ricorsi invochino la violazione del diritto di procedura bernese da parte delle autorità bernesi.
Le regole stabilite al comma 7 si applicano alle procedure riguardanti le opposizioni (reclami) o i ricorsi presentati contro decisioni o sentenze delle autorità bernesi non in vigore alla data indicata al comma 1, e depositati dopo tale data davanti alle autorità giurassiane.
Anticipi, garanzie e costi non possono essere richiesti dalle autorità giurassiane se non nella misura in cui si riferiscano ad operazioni per le quali le autorità bernesi non abbiano già ricevuto una copertura sufficiente, nella stessa procedura. Le distribuzioni di questi importi tra il Cantone del Giura e il Cantone di Berna avvengono conformemente agli accordi conclusi tra loro a tal riguardo.
1. I fascicoli relativi alle procedure amministrative di primo grado trasmessi dalle autorità bernesi sono consegnati, salvo istruzioni contrarie del cancelliere, alla Cancelleria di Stato che li inoltra ai servizi competenti, secondo il diritto giurassiano, con indicazione della data di ricezione.
2. I fascicoli relativi alle procedure amministrative contenziose sono consegnati, salvo istruzioni contrarie del presidente del Tribunale amministrativo, alla cancelleria del Tribunale cantonale che li inoltra alle istanze competenti, secondo il diritto giurassiano, con indicazione della data di ricezione.
3. Quando la corrispondenza tra autorità bernesi e autorità giurassiane competenti è dubbia, o non può essere stabilita, il Governo, nelle questioni non contenziose, delibera su proposta del cancelliere o del Servizio giuridico. Nelle questioni contenziose, spetta al Tribunale amministrativo di esprimersi. Per il resto, si applicano i paragrafi 1 e 2.
Le seguenti decisioni prese secondo il vecchio diritto, per le quali il ricorso di diritto amministrativo era irricevibile, non sono soggette a ricorso presso il Governo, ma unicamente davanti al giudice amministrativo o alla Corte amministrativa (art. 158 e seguenti), anche se una disposizione precedente alla presente modifica prevede il contrario
a) articolo 162, lettere f (decisioni sul risultato degli esami) e g (decisioni sull'assegnazione o il rifiuto di autorizzazioni a costruire o a mettere in servizio impianti tecnici o veicoli);
b) articolo 163, lettera d in fine (in materia di istruzione, le decisioni relative all'ammissione a scuola e alla sua frequenza);
c) articolo 164, lettera d (misure di esecuzione – art. 111 – , eccetto le controversie relative all'obbligo di pagare le spese e al loro ammontare).
L'entrata in vigore del presente Codice abroga tutte le disposizioni contrarie della legislazione ricevuta nella Repubblica e Cantone del Giura.
Il presente Codice è sottoposto a votazione popolare.
Il Governo fissa la data di entrata in vigore del presente Codice.