1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 174. Appalti pubblici (ÖBV-JU)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1 La presente ordinanza disciplina le disposizioni di esecuzione della legge sugli appalti pubblici (di seguito: "LMP-JU").
2 Rimangono riservate le disposizioni federali che disciplinano appalti pubblici particolari, in particolare la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.
1 Il valore dei mercati relativi a lavori di costruzione del grosso e del secondo opera non soggetti ad accordi internazionali è definito dall'insieme delle prestazioni comprese nel codice dei costi di costruzione (CFC) fino a tre cifre.
2 Sono esentati dall'obbligo fissato al paragrafo 1 i seguenti CFC
a) CFC 211.1, 212.1, 213.1, 214.5, 215.1, 224.4, 225.0, 226.0, 227.0, 271.2, 282.7, 283.0 e 285.0 (impalcature esterne);
b) CFC 281.0 (massetti);
c) CFC 281.6 (piastrelle);
d) CFC 281.7 (rivestimenti in legno per pavimenti);
e) CFC 281.9 (zoccolini).
1 Al fine di verificare che i concorrenti rispettino le condizioni di partecipazione e di valutare la loro idoneità, l'aggiudicatore può in particolare esigere determinati documenti menzionati nell'allegato 1 della presente ordinanza.
2 Egli sceglie e designa le prove da fornire in funzione della natura e dell'importanza del contratto.
3 L'aggiudicatore può rinunciare a esigere il deposito dei documenti di cui al comma 1 nell'ambito di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, dell'accordo intercantonale del 15 novembre 2019 sugli appalti pubblici (di seguito: "AIMP").
1 L'aggiudicatario comunica all'aggiudicatore, tramite lettera o email, quando ricorre a lavoratori temporanei per l'esecuzione di un appalto.
2 La comunicazione deve avvenire prima che i lavoratori temporanei siano presenti sul luogo di esecuzione.
3 Ogni volta che un nuovo lavoratore temporaneo viene impiegato, la comunicazione viene ripetuta.
Non sono tenuti elenchi permanenti di offerenti qualificati ai sensi dell'articolo 14 LMP-JU.
Quando la corretta esecuzione di un contratto lo richiede, l'aggiudicatore può esigere che le comunità di offerenti abbiano un preciso stato giuridico prima dell'aggiudicazione.
Oltre alle indicazioni previste all’articolo 36 AIMP, i documenti di gara d’appalto contengono
a) il metodo di attribuzione del punteggio al prezzo;
b) le modalità di determinazione e applicazione della pena convenzionale prevista all’articolo 13 LMP-JU;
c) le condizioni di pagamento, comprese le garanzie finanziarie richieste;
d) il termine e le modalità per ottenere informazioni complementari relative ai documenti di gara d’appalto (requisiti formali, luogo, ecc.).
1 L’aggiudicatore risponde alle domande relative ai documenti di gara d'appalto entro sette giorni dalla scadenza del termine fissato conformemente all’articolo 8, lettera d.
2 Le informazioni fornite a un offerente devono essere contemporaneamente comunicate agli altri offerenti, accompagnate dalle domande poste, in forma anonima.
1 In linea generale, l’apertura delle offerte non è pubblica.
2 Nelle procedure aperte, il verbale di apertura delle offerte è messo a disposizione di tutti i concorrenti entro un termine di 10 giorni dall’apertura delle offerte.
1 I documenti forniti dai partecipanti all'appalto, in particolare i segreti commerciali e di fabbricazione, sono trattati in modo confidenziale.
2 Il committente non può utilizzare o trasmettere questi documenti a terzi se non con il consenso dei partecipanti all'appalto interessati.
La pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei diversi atti previsti dall’articolo 48, comma 1, AIMP menziona le seguenti indicazioni
a) il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatore;
b) il tipo e l'oggetto del contratto, compresa, se del caso, l'indicazione della suddivisione in lotti;
c) il tipo di procedura;
d) il fatto che il contratto sia o meno soggetto agli accordi internazionali;
e) nel caso di bandi di gara, il termine per la presentazione delle offerte e la durata della loro validità;
f) nel caso delle decisioni di aggiudicazione, il nome dell’aggiudicatario e la data di aggiudicazione;
g) nel caso delle decisioni di interruzione della procedura, i motivi che hanno portato a tale decisione;
h) nel caso delle aggiudicazioni negoziate di contratti soggetti ad accordi internazionali, oltre alle indicazioni previste alla lettera f, la condizione prevista all’articolo 21, comma 2, AIMP che giustifica il ricorso a tale procedura.
1 Il Dipartimento dell'ambiente (di seguito: il Dipartimento) redige la statistica elettronica annuale sui mercati soggetti agli accordi internazionali.
2 Gli aggiudicatori collaborano a tal fine con il Dipartimento e comunicano i dati relativi ai loro mercati tramite la piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai cantoni.
3 Il Dipartimento trasmette la statistica annuale all'Autorità intercantonale per gli appalti pubblici destinata alla Segreteria di Stato dell'economia.
1 I concorsi e i mandati di studio paralleli possono essere organizzati per acquisire tutti i tipi di prestazioni menzionate nell'articolo 8, comma 2, AIMP. Servono in particolare a trovare soluzioni sostenibili e innovative.
2 L'aggiudicatore ha la facoltà di organizzare concorsi o mandati di studio paralleli quando la scelta di un progetto richiede una valutazione preliminare di diverse soluzioni, in particolare sotto l'aspetto concettuale, estetico, ecologico, economico, funzionale o tecnico.
1 I concorsi o i mandati di studio paralleli possono assumere una delle seguenti forme
a) concorsi o mandati di idee;
b) concorsi o mandati di progetti;
c) concorsi o mandati riguardanti gli studi e la realizzazione.
2 I concorsi sono organizzati per compiti che possono essere definiti in modo sufficiente o esaustivo in anticipo.
3 I mandati di studio paralleli sono organizzati per compiti che, a causa della loro complessità, possono essere precisati e completati solo nel corso della procedura e che richiedono un dialogo con gli offerenti in modo non anonimo.
**1** Quando il loro valore raggiunge almeno il valore-soglia determinante indicato nell'allegato 2 dell'AIMP, i concorsi e i mandati di studio paralleli sono organizzati secondo le regole della procedura aperta o selettiva.
**2** Quando il valore-soglia determinante indicato nell'allegato 2 dell'AIMP non è raggiunto, i concorsi e i mandati di studio paralleli possono essere organizzati secondo la procedura su invito.
**3** Il numero di partecipanti può essere ridotto nel corso della procedura se questa possibilità è stata menzionata nel programma del concorso o dei mandati di studio paralleli.
1 Il valore dei concorsi e dei mandati di studio paralleli si compone
a) nel caso del concorso di idee, della somma totale dei premi;
b) nel caso del concorso di progetti, della somma totale dei premi e del valore stimato, IVA esclusa, delle prestazioni di studio complementari definite nel programma del concorso;
c) nel caso del concorso relativo agli studi e alla realizzazione, della somma totale dei premi e del valore stimato, IVA esclusa, delle prestazioni che saranno aggiudicate all’esito di quest’ultimo;
d) nel caso dei mandati di idee, della somma totale delle indennità forfettarie versate ai partecipanti;
e) nel caso dei mandati di progetti e dei mandati relativi agli studi e alla realizzazione, della somma totale delle indennità e del valore stimato delle prestazioni complementari definite nel programma dei mandati di studio paralleli e che saranno aggiudicate all’esito di questi ultimi.
2 L’aggiudicatore stabilisce una somma ragionevole per il totale dei premi. A tal fine, tiene conto dell’importo dei premi e delle menzioni usualmente praticati, del tipo di concorso, delle prestazioni richieste ai partecipanti, del numero di partecipanti previsto, di eventuali indennità fisse destinate ai partecipanti nonché delle prestazioni di studio complementari o dell’aggiudicazione previste.
3 L’importo dell’indennità forfettaria è stabilito sulla base di una stima dei costi di tutte le prestazioni che i partecipanti devono fornire in tutti i settori interessati per elaborare le loro proposte ed è indicato nel programma dei mandati di studio paralleli.
1 Per preparare il concorso o gli incarichi di studio paralleli, l'aggiudicatore può avvalersi dei consigli di uno o più specialisti esterni.
2 Questi specialisti possono far parte della giuria purché non siano stati incaricati del eventuale esame preliminare previsto all’articolo 21.
1 L'offerta pubblica relativa a un concorso o a incarichi di studio paralleli deve contenere le indicazioni che guidano gli interessati a
a) richiedere il programma del concorso o degli incarichi di studio paralleli;
b) partecipare alla fase di selezione nel caso di una procedura selettiva;
c) iscriversi nel caso di una procedura aperta.
2 L'avviso di offerta pubblica e il programma del concorso o degli incarichi di studio paralleli contengono almeno le indicazioni menzionate nell'allegato 2 del presente regolamento.
1 I partecipanti ai concorsi presentano la loro proposta in forma anonima. In caso di mancato rispetto di questa condizione, sono esclusi dalla procedura.
2 L'aggiudicatore garantisce l'anonimato delle proposte presentate dai partecipanti ai concorsi fino a quando la giuria le abbia valutate e classificate, assegnato i premi e, se del caso, pronunciato una raccomandazione per il proseguimento della procedura.
3 L'anonimato deve essere garantito anche in caso di un eventuale grado di perfezionamento.
1 L’aggiudicatore o uno specialista da lui incaricato può procedere a un esame delle proposte presentate dai partecipanti prima di sottoporle alla giuria.
2 Questo esame preliminare riguarda il rispetto delle prescrizioni del programma del concorso o dei mandati di studio paralleli. Il suo risultato è riportato, senza giudizi di valore, in un verbale che viene successivamente portato a conoscenza dell’aggiudicatore e della giuria.
1 La giuria è composta
a) da professionisti qualificati nei settori del servizio oggetto del concorso o dei mandati di studio paralleli;
b) da altri membri designati liberamente dall’aggiudicatore.
2 La maggioranza dei membri della giuria deve essere formata da professionisti e almeno la metà di questi deve essere indipendente dall’aggiudicatore.
3 La giuria può avvalersi dei consigli di uno o più specialisti esterni per la valutazione di questioni particolari.
1 La giuria ha le seguenti attribuzioni
a) approva il programma del concorso o dei mandati di studio paralleli;
b) giudica le proposte presentate dai partecipanti;
c) decide la graduatoria e l’attribuzione dei premi;
d) emette una raccomandazione per la prosecuzione della procedura.
2 La giuria può anche attribuire delle menzioni se l'importo massimo e le condizioni di tali menzioni sono indicati nel programma del concorso o dei mandati di studio paralleli.
1 La giuria classifica le proposte dei partecipanti che corrispondono alle disposizioni del programma del concorso o dei mandati di studio paralleli e distribuisce i premi o le indennità. Un primo premio è sempre assegnato. Premi ex aequo non sono consentiti.
2 Proposte notevoli, che sono state escluse dalla distribuzione dei premi o delle indennità per aver contravvenuto alle disposizioni del programma del concorso o dei mandati di studio paralleli, possono essere oggetto di menzioni.
3 La giuria può integrare nella sua classifica le proposte che hanno ricevuto menzioni purché decida così all'unanimità e che questa possibilità sia menzionata nel programma del concorso o nei mandati di studio paralleli.
1 L'aggiudicatore è in linea di principio tenuto a seguire la raccomandazione della giuria.
2 Tuttavia, può liberarsi da tale obbligo mediante il versamento di un'indennità ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del presente regolamento.
1 Nei concorsi o nei mandati di studio paralleli, i partecipanti mantengono i loro diritti d'autore sulle proposte che hanno presentato, salvo diversa disposizione nel programma del concorso o dei mandati di studio paralleli.
2 L'insieme dei documenti presentati dai partecipanti diventa di proprietà dell'aggiudicante.
1 Il vincitore di un concorso o di mandati di studio paralleli
a) nel caso di un concorso o di mandati di idee, non ha diritto all’assegnazione di prestazioni complementari;
b) nel caso di un concorso o di mandati di progetti, può in linea di principio pretendere l’assegnazione delle prestazioni definite nel programma del concorso o dei mandati di studi paralleli che l’aggiudicatore decide di realizzare;
c) nel caso di un concorso o di mandati riguardanti gli studi e la realizzazione, può in linea di principio pretendere l’assegnazione delle prestazioni definite nel programma del concorso o dei mandati di studi paralleli che l’aggiudicatore decide di realizzare.
2 Un'indennità pari a un terzo della somma totale dei premi e delle segnalazioni deve essere versata
a) al vincitore, quando l’aggiudicatore, contrariamente alle raccomandazioni della giuria, assegna un mandato di studio complementare o il mercato a un terzo;
b) all’autore di una proposta, quando l’aggiudicatore utilizza quest’ultima senza assegnargli il mandato di studio complementare.
3 Le indennità sono cumulate se le due situazioni previste al comma 2 si verificano nel corso della stessa procedura.
4 Se l’aggiudicatore rinuncia, dopo il verdetto della giuria, a realizzare il progetto o ad attribuire un mandato complementare o un mercato, il diritto all’indennità ai sensi del comma 2 si estingue. Se l’aggiudicatore revoca la sua decisione entro dieci anni dopo il verdetto della giuria, il diritto all’indennità ai sensi del comma 2 può essere nuovamente rivendicato.
1 L'aggiudicatore comunica per iscritto la decisione della giuria a tutti i partecipanti.
2 Pubblica i risultati dei concorsi o dei mandati di studio paralleli in modo appropriato.
3 Presenta i progetti al pubblico non appena è comunicata la decisione e pubblicati i risultati.
L'ordinanza del 4 aprile 2006 concernente l'aggiudicazione degli appalti pubblici è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º maggio 2024.