1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 174. Appalti pubblici (ÖBG-JU)
Indice delle disposizioni (29)
Testo normativo (29 Articoli)
La presente legge concretizza le disposizioni dell'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (di seguito: "AIMP").
I termini utilizzati nella presente legge per designare persone si applicano indifferentemente a donne e uomini.
Le obbligazioni imposte agli offerenti ai sensi della presente legge si applicano anche ai loro subappaltatori.
1 La Banca cantonale del Giura non è soggetta alla legislazione sugli appalti pubblici.
2 Lo stesso vale per la Cassa pensioni della Repubblica e Canton Giura, nei casi in cui gestisce il suo patrimonio finanziario.
1 L’aggiudicante può limitare o escludere, nel bando di gara o nei documenti di gara, il ricorso a subappaltatori per l’esecuzione di un contratto.
2 Se del caso, gli offerenti devono indicare, al momento della presentazione della loro offerta, il tipo e la parte delle prestazioni che intendono subappaltare, nonché il nome o la ragione sociale e il domicilio o la sede dei subappaltatori che potrebbero partecipare all’esecuzione del contratto.
3 Prima di iniziare l’esecuzione delle prestazioni subappaltate, l’aggiudicatario deve confermare, per iscritto, all’aggiudicante la partecipazione dei subappaltatori indicati nella sua offerta.
4 Nell’ambito di contratti relativi a lavori di costruzione, il ricorso al sub-subappalto è in linea di principio vietato. L’aggiudicante può comunque autorizzare il ricorso a un secondo livello di subappalto quando ciò sia giustificato da ragioni tecniche o organizzative, in particolare quando il contratto è aggiudicato a un’impresa generale o totale.
5 Il mancato rispetto di tali requisiti costituisce motivo di esclusione dell’offerente o di revoca dell’aggiudicazione.
L’aggiudicatore è autorizzato a stipulare un contratto a tempo indeterminato se ciò comporta un vantaggio economico rispetto a un contratto a tempo determinato o se la conclusione di un contratto a tempo indeterminato è consuetudinaria nel settore interessato.
Oltre all’eccezione prevista all’articolo 46, comma 4, AIMP per le prestazioni ampiamente standardizzate, l’aggiudicatore può, in caso di motivi debitamente giustificati, ridurre il termine minimo per la presentazione delle offerte previsto dal suddetto articolo fino a 10 giorni.
Nelle procedure selettive relative a mercati non soggetti ad accordi internazionali, il termine minimo per la presentazione delle domande di partecipazione è di 15 giorni.
1 I partecipanti devono soddisfare le condizioni di partecipazione e fornirne la prova.
2 Il mancato rispetto delle condizioni di partecipazione costituisce motivo di esclusione del partecipante o di revoca dell’aggiudicazione.
3 Indipendentemente dal tipo di procedura, i partecipanti devono, al momento della presentazione della loro offerta, fornire all’aggiudicatore una dichiarazione che confermi che tutte le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e che le prove richieste saranno trasmesse a quest'ultimo su semplice richiesta.
4 In linea generale, solo i partecipanti che hanno effettive possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto sono chiamati a fornire le prove richieste.
5 Il Governo può precisare le condizioni di partecipazione e i procedimenti di verifica.
1 I concorrenti devono rispettare le condizioni di lavoro derivanti dalle norme applicabili nel luogo della loro sede o del loro stabilimento in Svizzera e fornirne prova.
2 La prova del rispetto delle convenzioni collettive di lavoro avviene mediante la fornitura di un'attestazione ottenuta presso le commissioni paritetiche istituite dalle suddette convenzioni.
3 Con l’obiettivo di combattere il dumping salariale, i concorrenti che forniscono prestazioni nel Canton Giura sono tenuti a rispettare le condizioni di lavoro fissate nella legge sul salario minimo cantonale o in una convenzione collettiva prevista dall'articolo 3, capoverso 3, di detta legge se le norme di cui al capoverso 1 non garantiscono un trattamento equivalente. Lo stesso vale in assenza di tali norme.
4 Resta riservato l'articolo 2, capoverso 1, della legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati.
5 Il mancato rispetto delle condizioni di lavoro costituisce motivo di esclusione del concorrente o di revoca dell'aggiudicazione.
1 I partecipanti devono rispettare la parità salariale tra donne e uomini e fornirne la prova.
2 Quando il valore dell'appalto supera i 100 000 franchi, il committente invita ogni partecipante che ha possibilità oggettive di aggiudicarsi l'appalto e impiega almeno 20 lavoratori, escludendo dal calcolo gli apprendisti, a fornire un'analisi verificata della parità salariale, eseguita in applicazione degli articoli 13a e seguenti della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità tra donne e uomini, 5d o 5f della legge del 17 maggio 2020 concernente l'introduzione alla legge federale sulla parità tra donne e uomini.
3 Se il partecipante che ha possibilità oggettive di ottenere l'appalto, rispettivamente l'aggiudicatario, non produce l'analisi verificata dei salari prescritta al comma 2, il committente gli assegna un termine ragionevole per adempiere.
4 Se la situazione non è corretta entro il termine stabilito, il committente esclude il partecipante dall'appalto o revoca l'aggiudicazione.
Il ricorso da parte dell'aggiudicatario a lavoratori temporanei per l'esecuzione di un appalto deve essere comunicato all'aggiudicatore nel più breve tempo possibile.
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, dell'uguaglianza salariale tra donne e uomini, nonché del diritto ambientale, l'aggiudicatore include delle penali convenzionali nel contratto che stipula con l'aggiudicatario.
Il Governo può prevedere la tenuta di elenchi permanenti di offerenti la cui qualificazione è riconosciuta.
1 L'aggiudicatore determina i criteri di aggiudicazione nei limiti posti dall'articolo 29 AIMP.
2 Al di fuori dei casi in cui ciò non sarebbe pertinente, il criterio dello sviluppo sostenibile è sempre preso in considerazione.
3 …
1 L'aggiudicatore comunica le sue decisioni ai partecipanti coinvolti tramite notifica individuale, rispettando i requisiti dell'articolo 51 AIMP. Egli le comunica alle autorità competenti.
2 Le gare d'appalto e le decisioni di aggiudicazione diretta ai sensi dell'articolo 21, comma 2, AIMP, così come qualsiasi decisione il cui destinatario non è immediatamente identificabile, sono notificate tramite pubblicazione.
1 Nelle procedure aperte o selettive, i diversi atti soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, AIMP sono pubblicati in forma condensata nella Gazzetta ufficiale e nella loro interezza sulla piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai cantoni. Solo la pubblicazione su questa piattaforma fa fede.
2 Nelle procedure su invito e di trattativa privata, l'invito a presentare un'offerta avviene tramite comunicazione diretta.
3 Le decisioni di aggiudicazione di trattativa privata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, AIMP relative agli appalti non soggetti ad accordi internazionali sono oggetto esclusivamente di un comunicato pubblicato sulla piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai cantoni e contenente le indicazioni previste dall'articolo 48, comma 6, AIMP.
4 Quando il termine di pubblicazione non è regolato dall'AIMP, esso è in linea di principio di 30 giorni.
1 Il Governo assume la funzione di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 45, comma 4, AIMP.
2 L'aggiudicatore e l'aggiudicatario sono tenuti a collaborare durante la procedura di controllo.
1 Ogni aggiudicatore è tenuto a vigilare sull’esecuzione dei contratti che aggiudica.
2 Si assicura che l’aggiudicatario rispetti le condizioni di partecipazione e di aggiudicazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori, le condizioni di lavoro, la parità di trattamento tra donne e uomini così come la protezione dell'ambiente.
3 A tal fine, l’aggiudicatore può effettuare o far effettuare, presso le diverse autorità e istanze competenti, controlli in materia di diritto del lavoro, parità tra donne e uomini e diritto dell'ambiente.
4 Inoltre, l’aggiudicatore infligge le sanzioni e procede alle comunicazioni previste dall’articolo 45 AIMP.
Quando l'appaltatore riceve sovvenzioni, il Governo garantisce che l'appaltatore rispetti la legislazione applicabile in materia di appalti pubblici.
1 A eccezione della procedura negoziata prevista all'articolo 21, comma 1, AIMP, tutte le decisioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1, AIMP sono soggette a ricorso dinanzi alla Corte amministrativa del Tribunale cantonale, indipendentemente dal valore del contratto.
2 La procedura di opposizione è esclusa.
3 Per il resto, la procedura è disciplinata dal Codice di procedura amministrativa.
Se l'aggiudicatario stipula un contratto prima che la decisione emessa sul ricorso diventi esecutiva, perde ogni diritto a risarcimento danni nei confronti del ricorrente che avrebbe agito in maniera abusiva.
Le procedure di aggiudicazione che sono state avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolate dal precedente diritto fino alla loro conclusione.
**Articolo 11, paragrafi 2 a 4,** della presente legge si applicano solo a partire dal 1º luglio 2027 al contraente che impiega tra 20 e 99 lavoratori e la cui impresa ha la sede a Moutier al momento della data del trasferimento del comune di Moutier nel cantone del Giura.
Il Governo emana, tramite ordinanza, le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, in particolare su
a) le modalità di controllo del rispetto da parte dei partecipanti e dei loro subappaltatori delle condizioni di partecipazione e delle condizioni dell'aggiudicazione;
b) la tenuta di elenchi permanenti;
c) l'apertura delle offerte;
d) la durata di validità delle offerte;
e) la trasmissione di documenti;
f) le modalità di organizzazione dei concorsi di idee, dei concorsi di progetti, dei concorsi riguardanti studi e realizzazione nonché degli incarichi di studio paralleli;
g) l'elaborazione della statistica prevista all'articolo 50 AIMP.
La legge del 20 giugno 2001 sulle migliorie strutturali è modificata come segue
Articolo 22
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La legge del 21 ottobre 1998 riguardante gli appalti pubblici è abrogata.
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo fissa l'entrata in vigore della presente legge.