Art. 16 Decreto di adesione della Repubblica e Cantone del Giura all'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP)
Art. 16 Decreto di adesione della Repubblica e Cantone del Giura all'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP)
La procedura è scelta in funzione del valore del mercato e delle soglie indicate agli allegati 1 e 2. Dopo consultazione con il Consiglio federale, l'AiMp adatta periodicamente le soglie secondo gli impegni internazionali. La Confederazione garantisce la partecipazione dei cantoni a qualsiasi rinegoziazione degli impegni internazionali relativi alle soglie. Quando il valore totale di diversi lavori di costruzione indicati all'allegato 1, cifra 1, necessari per la realizzazione di uno stesso progetto raggiunge la soglia determinante per l'applicazione degli accordi internazionali, si applicano le disposizioni del presente accordo che regolano i mercati soggetti agli accordi internazionali. Invece, quando questi lavori di costruzione hanno ciascuno un valore inferiore a 2 milioni di franchi e il loro valore cumulativo non supera il 20% del valore totale dell'opera, essi sono soggetti alle disposizioni del presente accordo che regolano i mercati non soggetti agli accordi internazionali (clausola di minimis). Per i lavori di costruzione non soggetti agli accordi internazionali, la procedura applicabile è determinata sulla base del valore di ciascuno dei lavori.