Art. 13 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura all'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP)
Art. 13 Decreto concernente l'adesione della Repubblica e Cantone del Giura all'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP)
Non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione, da parte dell'aggiudicante o della giuria, le persone che
a) hanno un interesse personale nell'appalto;
b) sono legate da vincoli di matrimonio o di unione civile registrata, o conducono di fatto una vita di coppia con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
c) sono parenti o affini, in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale, di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;
d) rappresentano un offerente o hanno agito nella stessa questione per un offerente, oppure
e) non dispongono, per qualsiasi altro motivo, dell'indipendenza necessaria per partecipare alla procedura di affidamento di appalti pubblici.
La domanda di ricusazione deve essere presentata immediatamente dopo aver preso conoscenza del motivo di ricusazione.
L'aggiudicante o la giuria decide sulle domande di ricusazione in assenza della persona interessata.
L'aggiudicante può prescrivere nel bando di gara che gli offerenti che mantengono con un membro della giuria una relazione che giustifichi la ricusazione nei concorsi e negli incarichi di studio paralleli siano esclusi dalla procedura.