174.01
AIMP
CH-JU
Art. 11 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura all'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 174. Appalti pubblici
Art. 11 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura all'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP)
Durante l'aggiudicazione degli appalti pubblici, l'aggiudicatore osserva i seguenti principi
a) agisce in modo trasparente, obiettivo e imparziale;
b) adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti che influenzano la concorrenza e la corruzione;
c) assicura l'uguaglianza di trattamento dei concorrenti in tutte le fasi della procedura;
d) non avvia trattative relative al prezzo;
e) si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai concorrenti.
← Art. 10 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e Cantone del Giura all'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 174. Appalti pubblici
Art. 12 Decreto relativo all'adesione della Repubblica e del Cantone del Giura all'accordo intercantonale sugli appalti pubblici (AIMP) →
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)
ADM 2012 98 · ju (art. 11 AIMP)
Public Contract Award: Registration Timing and Bidder Eligibility
This provision guarantees non-discrimination, equal treatment, and effective competition, cited to support the argument that excluding new competitors is problematic.