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173.51 PKGJLCPJU CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati (PKGJ)

53 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (53)

Art. premier Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 2 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 3 Legge sulla Cassa Pensioni della Repubblica e Canton Giura (LCPJU) Art. 4 Legge sulla Cassa Pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 5 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 6 Legge sulla Cassa pensione della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 7 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 8 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 9 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 10 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 11 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e del Cantone del Giura (LCPJU) Art. 12 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 13 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 14 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 15 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 16 Legge sulla Cassa pensione della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 17 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 18 Legge sulla Cassa Pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 19 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 20 Legge sulla Cassa di previdenza della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 21 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 22 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Canton Giura (LCPJU) Art. 23 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 24 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 25 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 26 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Canton Giura (LCPJU) Art. 27 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 28 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPCJ) Art. 29 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 30 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 31 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 32 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 33 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 34 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 35 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 36 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 37 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 38 Legge sulla Cassa Pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 39 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 40 Legge sulla Cassa di previdenza della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 41 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 42 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 43 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 44 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Canton Giura (LCPJU) Art. 45 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 46 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 46A Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 46B Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e del Canton Giura (LCPJU) Art. 47 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 48 Legge sulla Cassa Pensioni della Repubblica e del Cantone del Giura (LCPJU) Art. 49 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e del Cantone del Giura (LCPJU) Art. 50 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU) Art. 51 Legge sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (LCPJU)

Testo normativo (53 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

La presente legge regola l'organizzazione della Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura (di seguito denominata: "la Cassa") e ne definisce i compiti e le competenze.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

La Cassa è un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

Ha la sua sede a Porrentruy.

È iscritta al registro della previdenza professionale.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Oltre alla sorveglianza esercitata dall'autorità di vigilanza LPP, la Cassa è soggetta, nei limiti stabiliti dal diritto federale, alla vigilanza superiore dello Stato.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

La Cassa ha lo scopo di assicurare il personale dello Stato e i datori di lavoro affiliati contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Oltre alla presente legge, la Cassa è disciplinata dalle disposizioni federali in materia di previdenza professionale, nonché dai suoi regolamenti.

Essa fornisce almeno le prestazioni previste dalla LPP.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

I termini utilizzati nella presente legge per designare persone si applicano indifferentemente a donne e uomini.

Nella presente legge

a) "consiglio" designa il consiglio di amministrazione della Cassa;

b) "assicurato" designa qualsiasi persona affiliata alla Cassa;

c) "pensionato" designa qualsiasi persona che riceve una pensione dalla Cassa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

**1. Stato e istituti cantonali autonomi di diritto pubblico**

Lo Stato e gli istituti cantonali autonomi di diritto pubblico sono affiliati d’ufficio alla Cassa.

Previo approvazione del Governo, il consiglio può accogliere la richiesta di altri datori di lavoro che desiderano affiliare il proprio personale alla Cassa.

I datori di lavoro affiliati ai sensi del comma 2 sono vincolati da convenzione alla Cassa, di cui accettano la legge e i regolamenti. Le modalità di affiliazione e di risoluzione della convenzione sono stabilite dal consiglio attraverso regolamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Ogni persona che svolge un'attività retribuita dallo Stato o da un datore di lavoro affiliato alla Cassa è assicurata da questa.

Non sono assicurati presso la Cassa

a) le persone che percepiscono una rendita intera dell'assicurazione invalidità federale;

b) i dipendenti assunti per un periodo limitato non superiore a tre mesi; è fatto salvo il comma 3;

c) gli apprendisti e gli stagisti, a meno che non ricevano dallo stesso datore di lavoro un salario annuo superiore a quello previsto dall'articolo 2 LPP;

d) le persone autorizzate dal consiglio a rimanere membri di un'altra cassa, se le disposizioni regolamentari di quest'ultima lo permettono e se il precedente datore di lavoro acconsente;

e) le persone che svolgono un'attività accessoria, se sono già soggette all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale o se esercitano un'attività indipendente a titolo principale.

I dipendenti la cui durata di impiego o di missione è limitata sono soggetti all'assicurazione, quando

a) i rapporti di lavoro sono prorogati oltre i tre mesi, senza che vi sia interruzione di detti rapporti; in tal caso, il dipendente è soggetto all'assicurazione dal momento in cui la proroga è stata concordata;

b) diversi incarichi presso un medesimo datore di lavoro o missioni per conto di un'azienda fornitrice di servizi durano complessivamente più di tre mesi e nessuna interruzione supera i tre mesi; in tal caso, il dipendente è soggetto all'assicurazione dall'inizio del quarto mese di lavoro; quando è stato concordato, prima dell'inizio del lavoro, che il dipendente è assunto per una durata totale superiore a tre mesi, l'assoggettamento inizia contemporaneamente ai rapporti di lavoro.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, lettera b, l'affiliazione alla Cassa avviene il giorno dell'entrata in servizio, ma non prima del 1° gennaio successivo al 17º anniversario dell’impiegato.

A partire da questa data, gli assicurati sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per i rischi di invalidità e decesso.

Dal 1° gennaio successivo al loro 21º anniversario, sono anche assicurati per la vecchiaia.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

La Cassa applica un regime a primato dei contributi.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Il trattamento del contribuente è pari al 90% del trattamento annuo ridotto di un importo di coordinamento corrispondente ai 2/3 della rendita semplice massima AVS.

Il trattamento annuo preso in considerazione corrisponde al salario determinante AVS. Il consiglio può, tramite regolamento, discostarsi da questo alle condizioni del diritto federale (art. 3 OPP 2).

L'importo di coordinamento ai sensi del comma 1 è determinato proporzionalmente al grado di occupazione.

Il trattamento del contribuente non può essere inferiore all'importo assicurato ai sensi dell'articolo 3a OPP 2.

Il trattamento del contribuente massimo corrisponde a quello calcolato, conformemente al primo comma, a partire da un salario determinante AVS il cui importo equivale alla rendita annua massima di vecchiaia per celibe ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, moltiplicato per otto e mezzo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

L'età di riferimento per la pensione è fissata a 62 anni.

Per i membri della polizia cantonale, l'età limite per la pensione è fissata a 60 anni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Ogni assicurato è tenuto a versare un contributo alla Cassa a partire dalla sua affiliazione e per tutto il tempo in cui rimane in servizio, ma non oltre il giorno in cui ottiene il beneficio della pensione di vecchiaia o di invalidità.

I contributi dell’assicurato corrispondono alle seguenti percentuali del trattamento contribuente

Età | a) | b) | Totale

--- | --- | --- | ---

Prima dei 22 anni | 0,0% | 1,2% | 1,2%

A partire dai 22 anni | 7,6% | 1,2% | 8,8%

A partire dai 27 anni | 8,0% | 1,2% | 9,2%

A partire dai 32 anni | 8,4% | 1,2% | 9,6%

A partire dai 37 anni | 8,8% | 1,2% | 10,0%

A partire dai 42 anni | 9,2% | 1,2% | 10,4%

A partire dall'età limite AVS | 9,2% | 0% | 9,2%

a) Contributo di risparmio

b) Contributo per il rischio di decesso e invalidità

Per la polizia cantonale, i contributi dell’assicurato corrispondono alle seguenti percentuali del trattamento contribuente

Età | a) | b) | c) | Totale

--- | --- | --- | --- | ---

Prima dei 22 anni | 0,0% | 1,2% | 0,0% | 1,2%

A partire dai 22 anni | 8,85% | 1,2% | 1,1% | 11,15%

A partire dai 27 anni | 9,25% | 1,2% | 1,1% | 11,55%

A partire dai 32 anni | 9,65% | 1,2% | 1,1% | 11,95%

A partire dai 37 anni | 10,05% | 1,2% | 1,1% | 12,35%

A partire dai 42 anni | 10,45% | 1,2% | 1,1% | 12,75%

A partire dall'età limite | 9,2% | 0,0% | 0,0% | 9,2%

a) Contributo di risparmio

b) Contributo per il rischio di decesso e invalidità

c) Contributo destinato al finanziamento della pensione ponte.

Fino al 1º gennaio successivo al compimento del loro 21º anno di età, gli assicurati versano solo il contributo per il rischio di decesso e invalidità.

I contributi dell'assicurato vengono trattenuti d'ufficio sul suo stipendio.

Il consiglio può prevedere che gli assicurati abbiano la possibilità di versare contributi più elevati rispetto a quelli fissati dal presente articolo, al fine di migliorare la loro previdenza professionale. In tal caso, ne fissa tramite regolamento le condizioni, gli effetti e le modalità. I datori di lavoro affiliati non sono tenuti a versare contributi a questo titolo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Le contribuzioni dei datori di lavoro corrispondono alle seguenti percentuali del salario contributivo

Età | a) | b) | Totale

--- | --- | --- | ---

Prima dei 22 anni | 0,0% | 1,8% | 1,8%

A partire dai 22 anni | 5,5% | 1,8% | 7,3%

A partire dai 27 anni | 6,8% | 1,8% | 8,6%

A partire dai 32 anni | 8,1% | 1,8% | 9,9%

A partire dai 37 anni | 9,4% | 1,8% | 11,2%

A partire dai 42 anni | 10,7% | 1,8% | 12,5%

A partire dai 47 anni | 12,4% | 1,8% | 14,2%

A partire dai 52 anni | 14,1% | 1,8% | 15,9%

A partire dai 57 anni | 15,8% | 1,8% | 17,6%

A partire dall'età termine AVS | 9,2% | 0,0% | 9,2%

a) Contributo di risparmio

b) Contributo di rischio decesso e invalidità

Per la polizia cantonale, le contribuzioni del datore di lavoro corrispondono alle seguenti percentuali del salario contributivo

Età | a) | b) | c) | Totale

--- | --- | --- | --- | ---

Prima dei 22 anni | 0,0% | 1,8% | 0,0% | 1,8%

A partire dai 22 anni | 6,75% | 1,8% | 1,1% | 9,65%

A partire dai 27 anni | 8,05% | 1,8% | 1,1% | 10,95%

A partire dai 32 anni | 9,35% | 1,8% | 1,1% | 12,25%

A partire dai 37 anni | 10,65% | 1,8% | 1,1% | 13,55%

A partire dai 42 anni | 11,95% | 1,8% | 1,1% | 14,85%

A partire dai 47 anni | 13,65% | 1,8% | 1,1% | 16,55%

A partire dai 52 anni | 15,35% | 1,8% | 1,1% | 18,25%

A partire dai 57 anni | 17,05% | 1,8% | 1,1% | 19,95%

A partire dall'età termine | 9,2% | 0,0% | 0,0% | 9,2%

a) Contributo di risparmio

b) Contributo di rischio decesso e invalidità

c) Contributo destinato al finanziamento della rendita ponte.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Gli altri aspetti del regime di previdenza e in particolare il piano di prestazioni sono stabiliti, nei limiti posti dalla legislazione federale in materia di previdenza professionale, dai regolamenti emanati dal consiglio.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Il patrimonio della Cassa è alimentato dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, dalle prestazioni di libero passaggio e dai riscatti, dai rendimenti degli investimenti, dalle contribuzioni volontarie, nonché da altri introiti.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Lo Stato garantisce la copertura delle prestazioni della Cassa conformemente all'articolo 72c LPP.

Tuttavia, se lo Stato deve versare degli importi a titolo della sua garanzia, ogni datore di lavoro affiliato è tenuto a rimborsarlo proporzionalmente agli impegni relativi ai suoi assicurati.

Se circostanze speciali lo giustificano, il Governo può decidere di rinunciare, totalmente o parzialmente, al rimborso da parte dei datori di lavoro affiliati.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, la Cassa applica un sistema di capitalizzazione parziale che soddisfa i requisiti degli articoli da 72a a 72e LPP.

Al 1º gennaio 2020, il tasso di copertura degli impegni totali dovrà raggiungere almeno il 60%.

Al 1º gennaio 2030, il tasso di copertura degli impegni totali dovrà raggiungere almeno il 75%.

Al 1º gennaio 2052, il tasso di copertura degli impegni totali dovrà raggiungere almeno l'80%.

Un piano di finanziamento ai sensi dell'articolo 72a LPP è redatto dal consiglio in accordo con l'esperto abilitato in previdenza professionale. È approvato dall'autorità di vigilanza. Il Governo ne è informato.

Una volta all'anno, il consiglio informa il Governo sull'esecuzione del piano di finanziamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Se la relazione dell’esperto autorizzato in previdenza professionale stabilisce che il piano di finanziamento della Cassa non può essere rispettato a lungo termine, il consiglio ne informa senza indugio il Governo e gli sottopone, a favore del Parlamento, le misure necessarie per migliorare tale situazione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

In caso di scoperto ai sensi dell'articolo 72e LPP attestato dall’esperto, la Cassa adotta in particolare le seguenti misure nel rispetto del diritto federale

a) prelievo di un contributo di risanamento massimo del 2% dei salari soggetti a contributo;

b) prelievo di un contributo dai pensionati.

La Cassa informa il Governo, l’autorità di sorveglianza, i datori di lavoro, gli assicurati e i pensionati dello scoperto, delle sue cause e delle misure adottate.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Gli organi della Cassa sono

a) il consiglio;

b) l'assemblea dei delegati;

c) la direzione.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Il consiglio è composto da sei o otto membri, di cui

a) la metà è designata dal Governo; quest'ultimo garantisce, nella misura del possibile, una rappresentanza equa dei datori di lavoro affiliati diversi dallo Stato;

b) l'altra metà è successivamente eletta dall'assemblea dei delegati.

Il consiglio si costituisce autonomamente, in particolare eleggendo il proprio presidente conformemente all’articolo 51, comma 3, LPP.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

La durata del mandato dei membri del consiglio corrisponde alla legislatura cantonale.

I membri del consiglio sono rieleggibili due volte.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Il consiglio assume le funzioni e le attribuzioni spettanti all'organo paritetico ai sensi dell'articolo 51a LPP.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

L'assemblea dei delegati è composta da trenta membri.

Il consiglio stabilisce mediante regolamento la procedura di designazione dei delegati e l'organizzazione dell'assemblea dei delegati. Lo sottopone per parere a quest'ultima.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

L'assemblea dei delegati nomina i propri rappresentanti nel consiglio garantendo una ripartizione equa degli assicurati conformemente all'articolo 51, comma 2, lettera b, LPP.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

**L'assemblea dei delegati riceve i rapporti annuali dell'organo di revisione e dell'esperto in materia di previdenza professionale. Prende conoscenza dei conti e delle operazioni della Cassa nonché del rapporto di gestione. Il suo parere accompagna il rapporto di gestione consegnato alle autorità cantonali.**

**Si pronuncia sugli oggetti che le vengono sottoposti dal consiglio.**

**Formula proposte all'intenzione del consiglio in tutti i settori di interesse della Cassa.**

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Il Consiglio definisce il capitolato d'oneri e le attribuzioni della direzione. Quest'ultima partecipa con voce consultiva alle sedute del consiglio.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

L'organo di revisione esegue i compiti che gli sono assegnati dalla LPP. Verifica in particolare ogni anno la legalità dei conti annuali, dei conti delle persone assicurate, della gestione e degli investimenti della Cassa.

Esso redige, per il consiglio, un rapporto scritto sui risultati delle sue verifiche.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

L’esperto abilitato ai sensi dell’articolo 52e LPP è incaricato di determinare periodicamente

a) se la Cassa offre in ogni momento la garanzia di poter adempiere ai suoi impegni;

b) se le disposizioni regolamentari di natura attuariale relative alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

Egli sottopone raccomandazioni al consiglio riguardanti in particolare

a) il livello del tasso di interesse tecnico e delle altre basi tecniche;

b) le misure da adottare in caso di scoperto.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Le decisioni del consiglio possono essere oggetto di un’azione di diritto amministrativo presso la Corte delle assicurazioni del Tribunale cantonale conformemente alle disposizioni dell'articolo 73 LPP. Per il resto, si applica il Codice di procedura amministrativa.

Prima dell’azione, la controversia può essere oggetto di opposizione conformemente alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Una contribuzione del 2% dello stipendio contributivo è percepita finché sia necessaria per l'esecuzione del piano di finanziamento della Cassa.

Su parere dell'esperto abilitato, il consiglio ne determina la durata previa validazione dell'autorità di vigilanza LPP.

È a carico dell'assicurato e del datore di lavoro in ragione della metà ciascuno.

Qualora necessario, i contributi dei datori di lavoro ai sensi del presente articolo sono destinati al finanziamento delle presenti disposizioni transitorie.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie qui di seguito, i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei membri che erano affiliati alla Cassa prima dell'entrata in vigore della presente legge sono determinati da quest'ultima a partire dal giorno della sua entrata in vigore.

I datori di lavoro affiliati prima dell'entrata in vigore della legge del 28 ottobre 2009 sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura rimangono affiliati anche senza l'approvazione del Governo ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Alla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa accredita sul conto di risparmio degli assicurati un importo pari alla loro prestazione di libero passaggio il giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

L’importo delle pensioni in corso alla data precedente l’entrata in vigore della presente legge è garantito in franchi ai loro beneficiari.

Tuttavia, questa garanzia non si applica quando

a) disposizioni legali o regolamentari eliminano o limitano il diritto stesso alla pensione di invalidità, del coniuge superstite, del partner registrato superstite o del figlio;

b) è previsto un contributo a carico dei pensionati, conformemente all’articolo 20, comma 1, lettera b.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Gli assicurati affiliati prima del 1º febbraio 2010, la cui pensione inizia al più tardi il 1º febbraio 2015, beneficiano delle condizioni stabilite all’articolo 87 della legge del 28 ottobre 2009 sulla Cassa pensioni.

Se richiedono di beneficiare di una parte della loro pensione sotto forma di capitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della vecchia legge sulla Cassa pensioni, la prestazione di libero passaggio di riferimento corrisponde a quella di cui l’assicurato beneficiava il giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Per gli assicurati riconosciuti invalidi dall'assicurazione invalidità federale entro e non oltre il 31 dicembre 2018, l'importo della pensione determinato il giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni della precedente legge sulla Cassa pensioni, è garantito in franchi.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

In caso di decesso di un assicurato al più tardi il 31 dicembre 2018, l'importo della pensione dovuta al coniuge superstite o al partner registrato superstite, determinato alla data precedente l'entrata in vigore della presente legge, è garantito in franchi, conformemente alle disposizioni della vecchia legge sulla Cassa pensioni.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

La Cassa accredita sul conto di risparmio degli assicurati nati nel 1951 e prima un importo correlato al cambiamento del tasso tecnico, al fine di garantire, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, la pensione di vecchiaia garantita in franchi in virtù della legge del 28 ottobre 2009 sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Al fine di attenuare gli effetti del cambiamento di supremazia, la Cassa assegna agli assicurati, in base al loro anno di nascita, un importo compensatorio.

Questo consente di mirare alla pensione di vecchiaia prevista a 62 anni (fatte salve le disposizioni per i membri della polizia cantonale regolati dal comma 4), secondo il vecchio diritto, nel giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge, ipotizzando che un tasso di interesse minimo del 2% venga versato annualmente sul conto risparmio degli assicurati.

Viene attribuito, in base all'anno di nascita dell'assicurato, secondo il seguente tasso

Anno di nascita | Tasso di attribuzione

--- | ---

1952 | 100%

1953 | 100%

1954 | 100%

1955 | 90%

1956 | 80%

1957 | 70%

1958 | 60%

1959 | 50%

1960 | 40%

1961 | 30%

1962 | 20%

1963 | 10%

Oltre | 0%

Per i membri della polizia cantonale, il tasso di attribuzione è il seguente

Anno di nascita | Tasso di attribuzione

--- | ---

1954 | 100%

1955 | 100%

1956 | 100%

1957 | 90%

1958 | 80%

1959 | 70%

1960 | 60%

1961 | 50%

1962 | 40%

1963 | 30%

1964 | 20%

1965 | 10%

Oltre | 0%

La quota dell'importo compensatorio ai sensi dei commi precedenti è concessa solo al momento del pensionamento dell'assicurato e nella misura in cui ciò rimanga compatibile con il comma 6.

In ogni caso, le prestazioni fornite dalla Cassa in virtù del regime transitorio instaurato dal presente articolo non possono superare quelle dovute ai sensi della legge del 28 ottobre 2009 sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura.

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Il consiglio definisce, mediante regolamento, le modalità di adattamento delle prestazioni che derivano dalla transizione tra il vecchio e il nuovo diritto.

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Al fine di permettere alla Cassa di soddisfare gli obblighi legali e i cambiamenti indispensabili e di finanziare le presenti disposizioni transitorie, la Cassa viene ricapitalizzata per un importo di 74 milioni di franchi.

Questo importo è dovuto alla Cassa dai datori di lavoro affiliati ai sensi dell'articolo 7 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Deve essere pagato entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure, se il datore di lavoro affiliato stipula un contratto di prestito con la Cassa, secondo le modalità dello stesso.

Un prestito ai sensi del comma 3 può essere stipulato per una durata massima di trent'anni ed è remunerato al tasso tecnico, ma al massimo al tasso del 3% annuo.

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Alla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato riconosce di dovere alla Cassa un importo di ricapitalizzazione in proporzione agli impegni relativi ai suoi assicurati.

Tale importo si situa tra 40 e 41 milioni di franchi. La cifra precisa è determinata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Esso è imputato sul patrimonio netto dello Stato senza incidenza sul suo conto economico.

La Cassa presta tale importo allo Stato conformemente all'articolo 42, commi 3 e 4.

Il Governo è autorizzato a impegnare le spese legate al riconoscimento del debito, al suo ammortamento e alla sua remunerazione.

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**Il saldo della ricapitalizzazione, dopo la detrazione della quota dello Stato, è dovuto alla Cassa dagli altri datori di lavoro affiliati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.**

È ripartito tra loro in proporzione agli impegni relativi ai loro assicurati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La Cassa notifica a ciascun datore di lavoro affiliato la quota a lui spettante, nella misura del possibile, entro il mese successivo al giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Gli importi notificati conformemente al comma 3 valgono come riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 della legge federale sull'esecuzione e fallimento.

Il datore di lavoro affiliato alla Cassa che risolve il suo contratto di affiliazione deve versare alla Cassa il saldo del suo debito.

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**L'articolo 1:**

Lo Stato versa alla Cassa un importo di due milioni di franchi a favore della previdenza professionale dei membri della polizia cantonale, al fine di consentire il passaggio dal sistema di primato delle prestazioni al sistema di primato dei contributi.

Questo importo è addebitato sui fondi propri dello Stato senza incidenza sul suo conto economico.

La Cassa ripartisce questo importo sui conti di risparmio dei membri della polizia cantonale. Il saldo è destinato al finanziamento della rendita-ponte.

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Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di permettere il rispetto del suo piano di finanziamento aggiornato, un importo di 44 milioni di franchi è dovuto alla Cassa dai datori di lavoro affiliati ai sensi dell'articolo 7. In questo contesto, lo Stato riconosce di dovere alla Cassa un importo di 34 milioni di franchi. Per il resto, gli articoli 42, commi 3 e 4 (la durata massima del prestito è comunque limitata a quindici anni) e 43, commi da 3 a 5, si applicano per analogia. Il saldo di 10 milioni di franchi è dovuto dagli altri datori di lavoro affiliati, in proporzione agli impegni relativi ai loro assicurati. Per il resto, gli articoli 42, commi 3 e 4 (la durata massima del prestito è comunque limitata a quindici anni) e 44, commi 3 e 5, si applicano per analogia. I comuni rimborsano un importo di 2,5 milioni di franchi allo Stato. Questo importo è ripartito tra i comuni in base alla loro popolazione residente. È pagabile in due tranche nel corso dei due anni che seguono l'entrata in vigore della presente disposizione. Il Governo decide sull'allocazione degli importi rimborsati dai comuni e da altre entità sulla parte assunta dallo Stato ai sensi del comma 2.

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Una disposizione di 8 milioni di franchi è costituita. Essa è imputata sui fondi propri dello Stato senza incidenza sul suo conto economico.

Essa è destinata al finanziamento futuro delle sovvenzioni di funzionamento a favore di istituzioni parastatali affiliate alla Cassa.

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Al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, il tasso dell'85% derivante dalla precedente formulazione dell'articolo 11, comma 1, aumenta dell'1% all'anno, la prima volta nel giorno dell'entrata in vigore della presente disposizione, poi al 1° gennaio di ogni anno successivo, fino a raggiungere il 90%.

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Il consiglio emana i regolamenti d'attuazione della presente legge.

I regolamenti del consiglio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono applicabili nella misura in cui sono compatibili con essa.

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Il consiglio regola, nello spirito della presente legge, i casi che non vi sono previsti.

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La legge del 28 ottobre 2009 sulla Cassa pensioni della Repubblica e Cantone del Giura è abrogata.

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La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

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La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

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