1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
Durante il servizio militare, il trattamento del personale dello Stato nominato a titolo permanente è versato come segue
1. Per i corsi di ripetizione ordinari, inclusi i corsi per quadri e i corsi introduttivi per il servizio femminile complementare..................................................... 100%
2. Per le scuole reclute completate come recluta, dal primo giorno di paga............................................... 50%
Durante la scuola reclute, l'apprendista riceve il suo salario integralmente.
3. Per i servizi di avanzamento e altri servizi obbligatori
Persone sposate ............................................................ 100%
Celibi, durante il primo anno di impegno, dal primo giorno di paga ..................................................... 75%
Celibi, durante il secondo e terzo anno di impegno, dopo sette giorni di paga .......................... 75%
Celibi, durante il quarto e quinto anno di impegno, dopo quattordici giorni di paga ................... 75%
Celibi, durante il sesto e settimo anno di impegno, dopo ventuno giorni di paga................. 75%
Celibi, a partire dall'ottavo anno di impegno, dopo ventotto giorni di paga ........................................... 75%
Per i giorni di paga anteriori, il trattamento è versato integralmente.
Per i celibi con carichi di mantenimento, la quota parte del trattamento è stabilita caso per caso.
Se nessun corso di ripetizione è svolto durante l'anno, il trattamento è versato integralmente, per la durata di un corso di ripetizione, durante l'espletamento di altri servizi.
Il trattamento integrale è altresì concesso per i giorni isolati di servizio militare che sono svolti senza che il lavoro ordinario ne risenta.
4. Durante i corsi di ripetizione, inclusi i corsi per quadri, il trattamento integrale è versato agli insegnanti degli istituti e scuole dello Stato.
Per tutti gli altri servizi militari, il trattamento è versato integralmente senza tenere conto dello stato civile degli interessati, per i giorni di paga che cadono durante le vacanze.
Le persone vedove o divorziate con un proprio nucleo familiare sono assimilate alle persone sposate; le persone vedove o divorziate senza un proprio nucleo familiare sono assimilate ai celibi.
Le percentuali previste all'articolo primo si calcolano sul trattamento lordo, comprese tutte le indennità.
Per il servizio militare svolto volontariamente o a titolo di punizione, i trattamenti dovuti ai sensi dell'articolo primo sono ridotti o soppressi.
I beneficiari di prestazioni in natura dallo Stato ricevono il trattamento fissato all'articolo primo. La bonifica per prestazioni in natura di cui l'agente non ha beneficiato durante il servizio militare interviene conformemente a un'ordinanza del Governo.
Per il personale soggetto al servizio, ma non impiegato a titolo permanente, l'articolo primo, numero 1, fa altresì norma per quanto concerne i corsi di ripetizione. Per tutti gli altri servizi militari, l'interessato ha diritto a un salario dopo un periodo ininterrotto di due mesi trascorso al servizio dello Stato se ritorna al suo posto una volta terminato il servizio militare. Il diritto al salario è regolato dall'articolo primo, numeri 2 e seguenti.
In caso di malattia e di infortunio in servizio militare, il trattamento è pagato come segue
1. Finché il paziente militare percepisce la paga, il trattamento è versato secondo l'articolo primo della presente ordinanza.
2. Non appena il paziente militare non percepisce più la paga, il trattamento è versato con la deduzione delle prestazioni assegnate all'interessato dall'assicurazione militare.
I casi di questo genere devono essere segnalati immediatamente ai dipartimenti, per l'attenzione del Dipartimento di Giustizia e dell'interno.
La seguente ordinanza si applica a tutti i funzionari e dipendenti dello Stato e degli istituti cantonali, agli ispettori scolastici, nonché agli insegnanti degli istituti e scuole statali.
Il servizio svolto nelle organizzazioni di protezione civile locale è equiparato al servizio militare.
Durante il servizio militare, il lavoro dell'interessato è, se possibile, distribuito tra il personale rimanente in modo tale da non dover ricorrere ad ausiliari e da evitare costi di sostituzione.
Ogni servizio militare, che dia luogo al pagamento integrale o parziale del trattamento, deve essere segnalato ai dipartimenti, per conto del Dipartimento della Giustizia e dell'Interno.
In ogni caso di servizio militare retribuito, gli interessati devono consegnare all'amministrazione la carta di avviso di salario. Lo stesso vale quando il servizio militare si svolge in giorni isolati o al di fuori degli orari ordinari di lavoro.
**1. Indennità legale per perdita di reddito**
L'indennità legale per perdita di reddito è acquisita dallo Stato, nella misura in cui essa viene compensata dal trattamento dell'interessato.
Il contributo AVS/AI/APG calcolato in eccesso sul trattamento per l'importo dell'indennità per perdita di reddito non viene restituito. In tutti i casi, il trattamento si considera ridotto di tale contributo AVS/AI/APG.
Quando il militare si fa indennizzare conformemente alle disposizioni della legge federale sulle indennità per perdita di guadagno in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, l'indennità per perdita di guadagno che sfugge allo Stato viene dedotta dal suo trattamento.
Il Governo stabilisce la data di entrata in vigore della presente ordinanza.