1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
La presente ordinanza stabilisce le indennità versate al dipendente per obblighi che gli procurano inconvenienti particolari.
2 Salvo disposizioni contrarie, la presente ordinanza si applica ai dipendenti dello Stato comprendenti il personale dell'amministrazione cantonale e gli insegnanti, nonché ai magistrati.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
L'impiegato che lavora tra le 20:00 e le 6:00, di domenica, nei giorni festivi e nei ponti secondo la pianificazione oraria risultante dalle esigenze di servizio ha diritto a un punto per ogni minuto lavorato nella misura in cui è soggetto al sistema di registrazione del tempo di presenza.
2 Il numero di punti è arrotondato al minuto.
3 Un'indennità di 8 franchi è versata mensilmente all'impiegato per 60 punti registrati.
Con l'accordo del capo della sua unità amministrativa, l'impiegato può richiedere che i punti accumulati durante un anno siano trasformati, in tutto o in parte, in permessi retribuiti, al tasso di 1.920 punti per un giorno di permesso per un tasso di occupazione del 100%, oppure di 960 punti per una mezza giornata di permesso.
2 La richiesta di conversione dei punti in permessi per l'anno interessato deve essere inoltrata al Servizio delle risorse umane per la lavorazione entro il 30 novembre dell'anno precedente. La conversione è irrevocabile per l'anno interessato.
3 I permessi devono essere usufruiti, con l'accordo del superiore gerarchico, per giornate intere o per mezze giornate, entro il 31 luglio dell'anno successivo all’anno interessato, in caso contrario si considerano persi. Un saldo inferiore a 1.920 punti è riportato.
Il servizio di reperibilità è il periodo durante il quale il dipendente si mantiene, oltre al suo lavoro abituale, pronto a intervenire, qualora necessario, per porre rimedio a perturbazioni, fornire soccorso o prendere le misure necessarie in caso di emergenza, effettuare visite di controllo o affrontare altre situazioni particolari analoghe.
2 In funzione dell'urgenza dell'intervento, i turni di reperibilità sono definiti come segue
a) il turno di reperibilità A richiede un intervento immediato, ovvero entro trenta minuti dalla chiamata;
b) il turno di reperibilità B implica un intervento tra trenta minuti e dodici ore, secondo le necessità del servizio.
1 Un servizio di reperibilità è istituito nelle unità amministrative e nelle istanze giudiziarie quando possono verificarsi eventi che richiedono un intervento ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
2 Il Servizio delle risorse umane stabilisce, in collaborazione con le unità amministrative, rispettivamente con le istanze giudiziarie, se un servizio di reperibilità deve essere istituito e, se del caso, le sue modalità.
3 In caso di contestazione, il Governo decide per le unità amministrative e il Tribunale cantonale per le istanze giudiziarie.
4 Le unità amministrative e le istanze giudiziarie sono tenute a comunicare al Servizio delle risorse umane tutte le modifiche legate all'esercizio di un servizio di reperibilità.
Ogni periodo di piantonamento di durata compresa tra 10 e 24 ore svolto dall'impiegato è retribuito come segue
a) piantonamento A: versamento di un'indennità di 30 franchi;
b) piantonamento B: versamento di un'indennità di 20 franchi.
2 Per un periodo di piantonamento di durata inferiore, il Governo decide sull'assegnazione di un'indennità e sul suo importo.
3 Un medesimo impiegato non può cumulare, per lo stesso periodo, le diverse indennità di piantonamento. Viene indennizzato in ragione dell’indennità più elevata.
In caso di intervento, il dipendente soggetto al sistema di registrazione del tempo di presenza contabilizza il suo tempo di lavoro e, se del caso, il tempo di spostamento, andata e ritorno, dalla sua abitazione fino al luogo dell'intervento.
2 Se del caso, è dovuta l'indennità prevista nella sezione 2.
**L'impiegato dell'amministrazione cantonale che è convocato dal suo superiore gerarchico, al di fuori del suo orario di lavoro e del servizio di picchetto, per prendere immediatamente servizio in circostanze eccezionali ha diritto a un'indennità di 50 franchi.**
2 Sono considerate circostanze eccezionali gravi disordini dell'ordine pubblico (sommossa, evasione, incidente di grande portata) o perturbazioni di grande importanza (condizioni meteorologiche estreme o guasto di un numero d'emergenza).
Con "cambio del luogo di servizio", si intende il trasferimento della sede di un'unità amministrativa, lo spostamento del dipendente in un'altra unità amministrativa o in un'altra scuola, a seguito di una misura di riorganizzazione.
2 Le unità amministrative comprendono le unità amministrative collegate ai dipartimenti, nonché le unità dell'amministrazione della giustizia.
3 Le scuole interessate sono quelle appartenenti all'istruzione obbligatoria.
In caso di cambiamento del luogo di servizio, un'indennità di trasferta è corrisposta per un periodo di tre mesi a partire dal trasferimento effettivo.
2 L'impiegato è rimborsato forfettariamente sulla base di quattro viaggi giornalieri corrispondenti alla distanza che separa il suo domicilio dal nuovo luogo di servizio, detratti i tragitti effettuati precedentemente, e in proporzione alla sua percentuale di occupazione.
3 L'importo è calcolato secondo le regole dell'ordinanza del 21 maggio 1991 concernente il rimborso delle spese dei magistrati, funzionari e impiegati della Repubblica e Cantone del Giura.
Un'indennità di trasferimento viene corrisposta al dipendente che riceve l'assegnazione di una nuova sede di servizio.
2 L’indennità comprende
a) una partecipazione fino a un massimo di 800 franchi ai costi di trasloco secondo fattura;
b) un forfait di 500 franchi per i disagi legati al trasloco.
3 Il versamento avviene a condizione che il trasferimento avvenga entro due anni dall'effettivo spostamento della sede di servizio e che il nuovo domicilio sia più vicino alla nuova sede di servizio.
Se il cambiamento del luogo di servizio pone il dipendente in grandi difficoltà, il Servizio delle risorse umane può, dopo l'esame della situazione
a) autorizzare il versamento dell’indennità di trasferta per ulteriori tre mesi;
b) versare un importo forfettario di 1.000 franchi al mese al massimo per sei mesi.
Il tempo trascorso in un campo sportivo da un dipendente dell'Ufficio dello sport nell'ambito delle sue funzioni è considerato indipendentemente dal tasso di occupazione, per un totale di 8 ore e 12 minuti per ogni giornata intera e di 4 ore e 6 minuti per mezza giornata, a prescindere dal luogo in cui si svolge.
2 Il dipendente dell'Ufficio dello sport che partecipa a un campo sportivo ha diritto a un'indennità di 246 punti per ogni mezza giornata effettuata.
3 La conversione dei punti in denaro o in giorni di congedo segue le regole stabilite nella sezione 2.
L'impiegato che occupa un alloggio di servizio percepisce un'indennità di 300 franchi al mese, in cambio delle attività che gli spettano (apertura e chiusura delle porte, spegnimento delle luci, ecc.) e dei disagi subiti.
2 L'alloggio di servizio è definito in conformità con l'ordinanza del 26 ottobre 2004 riguardante l'occupazione di alloggi di servizio.
Il Governo può adeguare, mediante decreto, l'importo delle indennità al costo della vita.
2 Se l’adeguamento è concesso, esso interviene nel mese di gennaio, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo del mese di luglio precedente.
Le indennità previste dalla presente ordinanza sono soggette a contribuzioni sociali, conformemente alla legislazione federale e cantonale.
Salvo disposizioni contrarie, il dipartimento al quale è affiliato il Servizio delle risorse umane decide in caso di contestazione relativa all'applicazione della presente ordinanza.
Il personale stradale della Sezione di manutenzione delle strade del Servizio infrastrutture, gli impiegati della polizia cantonale, i guardiani dell'Ufficio dell'ambiente e gli agenti di detenzione che erano già al servizio dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento beneficiano della garanzia prevista dai commi seguenti, per una durata di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2 Durante i due anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio delle risorse umane determina il totale annuo del salario base ai sensi del decreto sui salari del personale dello Stato e delle diverse indennità basate sul presente regolamento, inclusa la valutazione dei punti registrati e presi in congedo, fatta eccezione per l'indennità in caso di cambiamento del luogo di servizio.
3 Lo confronta con il totale annuo del salario base e delle diverse indennità erogate secondo la legislazione e le decisioni precedenti, a eccezione dell'indennità in caso di cambiamento del luogo di servizio, di cui l’impiegato ha beneficiato durante l'anno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento.
4 Se il totale ai sensi del comma 2 è inferiore al totale ai sensi del comma 3, un'indennità destinata a compensare la differenza sarà versata entro il 31 marzo dell'anno successivo.
5 Oltre il periodo di due anni, agli impiegati coinvolti non viene accordata alcuna garanzia.
L'ordinanza del 26 ottobre 2004 relativa all'occupazione di alloggi di servizio è modificata come segue
Articolo 5
Abrogato
L'ordinanza del 2 marzo 2010 riguardante le ore straordinarie e le indennità degli ufficiali giudiziari è modificata come segue
TITOLO
Ordinanza riguardante l'abbigliamento degli ufficiali giudiziari
Articolo 1
...
Articolo 3
Abrogato
Articolo 5
Abrogato
L'ordinanza del 18 dicembre 1979 relativa alle indennità per spese speciali concesse ai membri della polizia cantonale e ai carcerieri è modificata come segue
TITOLO
Ordinanza sul rimborso delle spese speciali degli impiegati della polizia cantonale
Articolo primo
...
Articolo 2
Abrogato
Articolo 4
Abrogato
Articolo 5
...
Articolo 6
Abrogato
Articoli 8 e 9
Abrogati
CAPITOLO II: Indennità forfettaria per perquisizione
SEZIONE 1
Abrogata
Articolo 11
...
Articoli 12 e 12a
Abrogati
SEZIONE 2 (art. 13)
Abrogata
SEZIONE 3 (art. 15)
Abrogata
L'ordinanza del 29 giugno 2010 relativa alle indennità per spese speciali concesse alle guardie dell'Ufficio dell'ambiente è modificata come segue
Articolo 1
...
Articolo 2
...
L'ordinanza del 29 giugno 1993 relativa all'esecuzione della legge scolastica è modificata come segue
Articolo 196, comma 1
Abrogato
Sono abrogati
1. l'ordinanza del 25 gennaio 2000 riguardante le indennità versate in caso di cambiamento del luogo di servizio;
2. l'ordinanza del 2 dicembre 1980 riguardante il rimborso delle spese dei funzionari della Scuola di agricoltura e domestica rurale del Giura;
3. il decreto del 13 novembre 1979 che disciplina il lavoro straordinario svolto dal personale della sezione manutenzione del Servizio dei ponti e strade;
4. le direttive del 29 novembre 1988 riguardanti i congedi compensativi da concedere al personale dello Stato che partecipa alle operazioni di scrutinio spettanti agli uffici elettorali comunali.
2 Inoltre, le disposizioni, i decreti e le decisioni del Governo o di un organo inferiore esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che prevedono modalità di indennizzo o compensazione degli inconvenienti particolari subiti dalle persone menzionate all’articolo primo, comma 2, non sono più applicabili.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º agosto 2016.