1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Testo normativo (5 Articoli)
L'ordinanza presente disciplina il rimborso delle spese speciali degli impiegati della polizia cantonale. Essa stabilisce inoltre l'indennità concessa alle persone che intervengono nell'ambito di una perquisizione, su richiesta della polizia cantonale o degli istituti di detenzione.
Per le spese di pensionamento dei cani poliziotto, un importo annuale di 3.000 franchi è versato.
1 Fatto salvo il paragrafo 2 qui di seguito, le disposizioni dell'ordinanza riguardanti il rimborso delle spese dei magistrati, funzionari e impiegati della Repubblica e Cantone del Giura sono applicabili.
2 Quando un agente è in servizio comandato per almeno quattro ore, tra le 20 e le 6, ha diritto a un'indennità di sostentamento notturno di 15 franchi.
La persona richiesta dalla polizia cantonale o dagli istituti di detenzione riceve un'indennità di 50 franchi per ogni perquisizione corporale che esegue, se non viene compensata, tramite contabilizzazione del suo tempo lavorativo o finanziariamente, dal suo datore di lavoro.
1 La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.
2 Essa abroga il decreto del 5 luglio 1979.