1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
La presente ordinanza disciplina la retribuzione dei dipendenti la cui attività non è contemplata nel decreto del 5 aprile 2016 che stabilisce la classificazione delle funzioni e dei compiti particolari del personale dello Stato.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.
Le retribuzioni sono definite negli allegati I e II.
Sono espresse in salario lordo.
Le retribuzioni sono versate ogni mese. Restano riservate le situazioni particolari per le quali possono essere applicate altre scadenze.
L'adeguamento degli stipendi al costo della vita stabilito dal Governo in applicazione del decreto sugli stipendi del personale dello Stato non viene applicato automaticamente alle retribuzioni definite negli allegati.
**Articolo 4, lettere b e d, del decreto sui trattamenti del personale statale si applica per analogia. Se del caso, gli importi corrispondenti sono versati in aggiunta.**
Le direttive del 9 giugno 1981 riguardanti la retribuzione dei giovani e delle giovani assegnati, durante le loro vacanze, a lavori che vengono loro affidati da alcune scuole cantonali o da altri servizi dello Stato giurassiano sono abrogate.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º giugno 2020.