1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Testo normativo (5 Articoli)
1 Gli ex membri del Governo che
svolgono mandati per conto della Repubblica e Canton Giura hanno diritto a un'indennità oraria calcolata sulla base del loro ultimo stipendio.
2 Questa indennità è loro corrisposta per il tempo dedicato allo studio dei
fascicoli, alle riunioni, nonché agli spostamenti che richiede l'esecuzione
del loro mandato.
Le spese di viaggio sono loro rimborsate conformemente all'ordinanza del 21 maggio 1991 riguardante il rimborso delle spese dei magistrati, funzionari e impiegati della Repubblica e Cantone del Giura.
Gli ex membri del Governo inviano la loro fattura
degli onorari e delle spese di viaggio, insieme ai documenti giustificativi
richiesti, al Governo per il pagamento.
Tali spese sono imputabili al bilancio del Governo o del servizio direttamente interessato, secondo decisione del Governo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º ottobre 1991.