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1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

5 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Testo normativo (5 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

1 Gli ex membri del Governo che

svolgono mandati per conto della Repubblica e Canton Giura hanno diritto a un'indennità oraria calcolata sulla base del loro ultimo stipendio.

2 Questa indennità è loro corrisposta per il tempo dedicato allo studio dei

fascicoli, alle riunioni, nonché agli spostamenti che richiede l'esecuzione

del loro mandato.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Le spese di viaggio sono loro rimborsate conformemente all'ordinanza del 21 maggio 1991 riguardante il rimborso delle spese dei magistrati, funzionari e impiegati della Repubblica e Cantone del Giura.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Gli ex membri del Governo inviano la loro fattura

degli onorari e delle spese di viaggio, insieme ai documenti giustificativi

richiesti, al Governo per il pagamento.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Tali spese sono imputabili al bilancio del Governo o del servizio direttamente interessato, secondo decisione del Governo.

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

La presente ordinanza entra in vigore il 1º ottobre 1991.

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