1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
Il presente decreto stabilisce il trattamento dei membri del Governo.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
La retribuzione dei membri del Governo è fissata a quella dell'annualità massima della classe 25, aumentata del 20%.
1 Il Presidente del Governo riceve un supplemento annuale di 7.300 franchi.
2 Il Governo è autorizzato a indicizzare l'importo dell'indennità stabilita dal Parlamento, ogni volta che l'indice dei prezzi al consumo ha subito una variazione di oltre 5 punti (base 100 = dicembre 2005).
1 I membri del Governo hanno diritto a un'indennità annuale di 9.500 franchi per spese di rappresentanza e di viaggio all'interno del Cantone. Queste spese coprono i viaggi con veicolo privato, nonché le spese personali sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Il cancelliere ha diritto a una mezza indennità.
2 Il Governo è autorizzato a indicizzare l'importo dell'indennità stabilita dal Parlamento, ogni volta che l'indice dei prezzi al consumo è variato di oltre 5 punti (base 100 = dicembre 2005).
I membri del Governo hanno il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno al di fuori del Cantone conformemente alle disposizioni del decreto riguardante il rimborso delle spese del personale dello Stato.
Il versamento delle indennità e il rimborso delle spese avvengono ogni semestre.
1 I membri del Governo non possono far parte del consiglio di amministrazione o di direzione di una persona morale a scopo di lucro, salvo che si tratti di una società o di un ente dipendente dallo Stato o se l'interesse dello Stato è evidente.
2 Gli importi percepiti a tale titolo sono acquisiti dallo Stato.
Inoltre, si applicano gli articoli 6, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 37a del decreto sui trattamenti del personale dello Stato.
1 La differenza tra il precedente trattamento dei membri del Governo e quello definito all'articolo 3 è divisa in sei scaglioni di eguale valore.
2 Il trattamento dei membri del Governo è aumentato di uno scaglione ogni anno, la prima volta all'entrata in vigore del presente decreto, fino a che non raggiunga l'importo previsto all'articolo 3.
**Decreto 21 dicembre 2007 che stabilisce la retribuzione dei membri del Governo è abrogato.**
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto.