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173.411.02 CH-JU

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

Il presente decreto disciplina la commissione paritetica di valutazione e classificazione delle funzioni (di seguito: "la commissione").

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I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indistintamente alle donne e agli uomini.

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La commissione è composta da sei membri titolari nominati dal Governo, di cui tre su proposta della Coordinazione dei sindacati. Sono nominati cinque membri supplenti, di cui due su proposta della Coordinazione dei sindacati.

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La commissione si riunisce, su convocazione del presidente, ogni volta che è necessario, ma almeno due volte all'anno.

La commissione può deliberare validamente solo se sono presenti almeno quattro membri.

Il presidente partecipa al voto e decide in caso di parità.

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I membri della commissione sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 25 della legge del 22 settembre 2010 sul personale dello Stato.

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I membri della commissione che non sono dipendenti dello Stato sono indennizzati in conformità all'ordinanza dell'11 novembre 1980 riguardante la durata dei mandati e le indennità giornaliere e di trasferta dei membri delle commissioni cantonali.

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### La commissione

La commissione assicura la gestione del sistema di valutazione delle funzioni e propone al Governo le adattamenti resi necessari dall'evoluzione del mondo del lavoro. Tiene aggiornata la lista delle funzioni di riferimento dello Stato nonché delle mansioni particolari.

Essa fornisce un parere al Governo su ogni dossier relativo alle questioni di valutazione e classificazione delle funzioni, nonché in materia di retribuzione delle mansioni particolari.

Consiglia le istituzioni sovvenzionate dallo Stato in materia di valutazione e classificazione delle funzioni.

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La commissione può invitare i dipendenti a fornirle delle informazioni. Essi sono tenuti a collaborare.

In caso di nuova valutazione di una funzione, la commissione decide i titolari di funzione chiamati a partecipare alla valutazione.

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Sulla base dei pareri della commissione e del superiore gerarchico, il Governo indica al dipendente quale funzione e quale classificazione intende attribuirgli.

Il dipendente può chiedere di consultare il fascicolo e di essere ricevuto dalla commissione. Può formulare osservazioni finali prima che la decisione del Governo venga presa.

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Il regolamento del 4 febbraio 1986 relativo alla commissione di valutazione delle funzioni è abrogato.

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La presente ordinanza entra in vigore il 1º marzo 2014.

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