1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
La presente ordinanza costituisce il regolamento di attuazione del decreto sui trattamenti del personale dello Stato.
I termini utilizzati nel presente decreto per designare le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
1 L'attività può essere retribuita a ore, rispettivamente a periodo per il corpo docente, quando l'impegno è inferiore a tre mesi o a cento ore, rispettivamente a cento periodi di insegnamento.
2 Il salario orario, rispettivamente a periodo, è calcolato sulla base del trattamento annuo lordo, tredicesima mensilità compresa, diviso per il numero di ore di lavoro, rispettivamente di periodi, annuali. La parte per le vacanze e i giorni festivi viene pagata.
3 È fissato sulla base del minimo della classe di trattamento applicabile alla funzione. L'articolo 6 del presente ordinamento si applica in caso di mancanza di formazione o esperienza dell'interessato. L'importo orario è arrotondato al franco inferiore.
4 La retribuzione è versata al termine dell'attività, sulla base di un conteggio trasmesso al Servizio risorse umane, tramite il Servizio dell'insegnamento o il Centro giurassiano di insegnamento e formazione per il personale docente. In caso di impegno superiore a un mese, la retribuzione può essere versata mensilmente, sulla base del conteggio trasmesso nei dieci giorni che seguono il mese che dà diritto alla retribuzione.
5 L'attività cessa di essere retribuita a ore, rispettivamente a periodo, dal mese successivo alla decisione di prolungare l'impegno oltre la durata fissata al primo comma.
1 L'esercizio di un incarico particolare, secondo la lista stabilita dal Governo, dà diritto a una retribuzione complementare quando la valutazione di tale incarico, espressa in classe di trattamento, supera la classe salariale del titolare. L'ammontare equivale a una somma fissa, definita dal Governo, moltiplicata per la differenza di classi tra la funzione del titolare e la valutazione dell'incarico particolare.
2 Il pagamento avviene in linea di principio due volte all'anno, nei mesi di gennaio e luglio.
3 Sono riservate eventuali agevolazioni di programma.
4 L'esercizio di un incarico particolare la cui valutazione, espressa in classe di trattamento, è inferiore al trattamento dell'interessato non comporta una diminuzione del trattamento.
5 Per l'esercizio di determinati incarichi particolari, il Governo può derogare ai principi fissati nei commi 1 a 4 e concedere al suo titolare un aumento di trattamento di una o due classi.
1 Il Governo decide l’attribuzione, la revoca e il valore dell’incarico particolare di vice, su proposta del capo dell’unità amministrativa. Tale attribuzione può essere revocata previa osservanza di un termine di preavviso di tre mesi per la fine di un mese.
2 Il capo del dipartimento decide l’attribuzione e la revoca degli altri incarichi particolari, su proposta del capo dell'unità amministrativa. Tale attribuzione può essere revocata previa osservanza di un termine di preavviso di tre mesi per la fine di un mese.
3 In caso di revoca di un incarico particolare, il titolare non ha diritto al mantenimento della remunerazione supplementare legata a tale incarico. Non beneficia della garanzia salariale prevista all’articolo 22, comma 3, del decreto sui trattamenti del personale dello Stato.
1 L'annualità iniziale al momento dell'assunzione in qualità di dipendente statale è determinata tenendo conto dell'esperienza professionale e personale dell'interessato, ossia degli anni durante i quali quest'ultimo ha svolto attività che gli hanno permesso di acquisire o mettere in pratica competenze utili per la posizione.
2 Un anno svolto in un'attività simile dà diritto a un'annualità. Un anno svolto in un'altra attività utile è ponderato dall'autorità di assunzione in base ai suoi legami con la posizione. Un medesimo anno di esperienza può essere conteggiato una sola volta.
3 Gli anni di formazione ed esperienza richiesti nella descrizione della funzione e del posto non sono presi in considerazione.
4 Di regola, l'annualità iniziale non è superiore all'annualità 20.
1 Quando l'interessato non possiede la formazione specifica richiesta dalla descrizione della funzione e del posto, il suo trattamento iniziale è fissato alla classe attribuita alla funzione, con una riduzione di una classe per una formazione mancante fino a 500 ore, di due classi per una formazione mancante di durata compresa tra 501 e 1000 ore, rispettivamente di tre classi per una formazione mancante superiore a 1000 ore. Il periodo usuale di aggiornamento interno non viene considerato. La detrazione è applicata anche all'impiegato che accede ad una funzione che implica il seguimento di una formazione specifica dopo l'assunzione.
2 L'impiegato che non possiede la formazione di base richiesta che dà accesso alla formazione specifica menzionata al primo comma vede il suo trattamento ridurre di tre classi supplementari.
3 Quando l'interessato non possiede l'esperienza richiesta dalla descrizione della funzione e del posto, il suo trattamento iniziale è diminuito di una classe, a prescindere dal numero di anni mancanti.
4 Ove applicabile, le detrazioni previste per mancanza di formazione ed esperienza sono cumulative.
1 Quando il trattamento iniziale del dipendente è stato fissato a una classe inferiore a causa di un difetto di formazione, la riduzione salariale cessa il mese successivo alla comunicazione all'autorità di assunzione del completamento con successo della formazione. È responsabilità del dipendente fornire tutta la documentazione giustificativa utile.
2 Quando il trattamento iniziale del dipendente è stato fissato a una classe inferiore a causa di una mancanza di esperienza, la riduzione salariale cessa quando il titolare raggiunge il numero di anni di esperienza richiesti.
In caso di nuova valutazione o di cambiamento di funzione con effetto al 1° gennaio, la concessione dell'annualità avviene dopo l'assegnazione della nuova classe salariale.
Non viene concessa un'aumento annuale al dipendente che ha preso nell'anno trascorso un congedo non retribuito di più di sei mesi o che beneficia al 1° gennaio di un tale congedo.
1 Il Servizio Risorse Umane garantisce un utilizzo equo del premio tra i diversi servizi dello Stato.
2 Il premio è erogato indipendentemente da eventuali ore straordinarie, dall'esercizio di una supplenza, da un'assenza per ferie o da qualsiasi altro elemento non correlato con i criteri di attribuzione del premio.
1 Il superiore gerarchico del dipendente o del gruppo di dipendenti può presentare fino alla fine di dicembre una richiesta di premio presso il Servizio risorse umane, indicando i motivi, la natura e l'importo del premio proposto.
2 Il dipendente che ritiene di meritare un premio può anche presentare una richiesta presso il Servizio risorse umane. Quest'ultimo richiede il parere del superiore gerarchico.
3 Il Servizio risorse umane raccoglie le richieste e le trasmette al Governo con la sua determinazione.
1 La durata determinante per l'ottenimento di una gratificazione di fedeltà tiene conto dei rapporti di servizio svolti senza interruzione in qualità di dipendente dello Stato.
2 I periodi di incapacità al lavoro così come i congedi non retribuiti sono presi in considerazione.
3 Il tempo di formazione come allievo, stagista o apprendista non è preso in considerazione.
1 Se, alla data di entrata in vigore dell'articolo 6, comma 1, della presente ordinanza, un dipendente vede diminuire il proprio salario nominale rispetto al trattamento del mese precedente, l'interessato riceve un'indennità destinata a compensare la differenza tra il vecchio e il nuovo trattamento. L'indennità è ridotta progressivamente man mano che l'interessato avanza nelle annualità.
2 Questa disposizione non si applica ai nuovi contratti.
L'ordinanza del 29 novembre 2011 sul personale dello Stato è modificata come segue
Articolo 22, comma 1bis
...
Articolo 25
...
Articolo 25a
...
Art. 38, comma 3
...
Art. 95, comma 2
...
Articolo 101, comma 1bis
...
Articolo 102, comma 5
Abrogato
Art. 118
...
L'ordinanza del 29 giugno 1993 recante esecuzione della legge scolastica (ordinanza scolastica) è modificata come segue
Articolo 68
Abrogato
L'ordinanza del 15 novembre 2011 sul riconoscimento dei titoli di studio è modificata come segue
Articolo 6, comma 3
...
Sono abrogati
1. il decreto del 17 dicembre 1997 che stabilisce la scala salariale degli agenti di accusa assunti a salario fisso;
2. il decreto del 22 gennaio 2002 che stabilisce la retribuzione degli agenti di accusa assunti a cottimo;
3. il regolamento del 10 dicembre 1985 della commissione di conciliazione chiamata a risolvere le controversie derivanti dall'applicazione del decreto riguardante il trattamento di magistrati, funzionari e impiegati;
4. il regolamento del 6 maggio 1986 concernente le condizioni e la procedura applicabili alle modifiche dei trattamenti di magistrati, funzionari e impiegati della Repubblica e Cantone del Giura;
5. il decreto del 2 settembre 1980 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
6. il decreto del 6 gennaio 1981 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
7. il decreto dell'8 luglio 1981 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
8. il decreto del 25 gennaio 1982 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
9. il decreto del 13 luglio 1982 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
10. il decreto del 21 dicembre 1982 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
11. il decreto del 10 gennaio 1984 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
12. il decreto del 15 gennaio 1985 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
13. il decreto del 20 agosto 1985 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
14. il decreto del 22 settembre 1987 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
15. il decreto del 21 febbraio 1989 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
16. il decreto del 16 gennaio 1990 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
17. il decreto del 15 gennaio 1991 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
18. il decreto del 14 gennaio 1992 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
19. il decreto del 18 gennaio 1993 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
20. il decreto dell'11 gennaio 1994 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
21. il decreto del 7 febbraio 1996 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
22. il decreto del 29 gennaio 1997 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
23. il decreto del 7 aprile 1998 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
24. il decreto dell'11 gennaio 2000 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
25. il decreto del 16 gennaio 2001 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
26. il decreto del 22 gennaio 2002 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
27. il decreto del 14 gennaio 2003 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
28. il decreto del 13 gennaio 2004 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
29. il decreto dell'11 gennaio 2005 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
30. il decreto del 10 gennaio 2006 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
31. il decreto del 9 gennaio 2007 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
32. il decreto del 15 gennaio 2008 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
33. il decreto del 13 gennaio 2009 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
34. il decreto del 12 gennaio 2010 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
35. il decreto dell'11 gennaio 2011 riguardante l'adeguamento dei trattamenti al costo della vita;
36. l'ordinanza del 28 giugno 1995 sulla formazione pedagogica dei candidati all'insegnamento nelle scuole medie;
37. l'ordinanza del 6 dicembre 1983 che istituisce un concorso di ammissione all'Istituto pedagogico;
38. l'ordinanza del 6 ottobre 1992 concernente il passaggio di maestri elementari all'insegnamento secondario e viceversa e l'accesso delle maestre ACT all'insegnamento delle attività manuali;
39. l'ordinanza del 6 dicembre 1978 sulla retribuzione delle lezioni supplementari impartite da un maestro impiegato a tempo pieno e dell'insegnamento impartito in modo irregolare durante un intero semestre;
40. l'ordinanza del 6 dicembre 1978 concernente i trattamenti dei maestri nelle scuole superiori di commercio;
41. l'ordinanza del 3 maggio 1983 che stabilisce le indennità concesse ai maestri nel contesto della formazione pedagogica e pratica degli insegnanti;
42. l'ordinanza del 6 dicembre 1978 sui trattamenti dei maestri nominati a titolo provvisorio e l'eligibilità a titolo definitivo dei maestri a programma parziale;
43. l'ordinanza del 25 novembre 1986 riguardante la sostituzione degli insegnanti;
44. l'ordinanza del 6 dicembre 1978 riguardante i trattamenti assicurati delle maestre casalinghe e delle maestre di laboratorio.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2015.