1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1 La presente ordinanza si applica alle persone che occupano un alloggio di servizio.
2 È considerato alloggio di servizio l'alloggio che comporta per l'occupante l'obbligo di svolgere determinate attività e di subire alcuni inconvenienti legati alla natura stessa dell'alloggio o all'attività svolta nell'edificio.
3 Il Governo stabilisce l'elenco degli alloggi di servizio.
I termini che designano le persone si applicano indifferentemente alle donne e agli uomini.
Nella misura del possibile, la persona che occupa un alloggio di servizio deve avere un legame con l'edificio in questione, sia perché vi è impiegata a titolo regolare, sia perché vi svolge lavori in maniera regolare.
Il canone di locazione è stabilito dal Servizio delle costruzioni e dei patrimoni immobiliari. Deve corrispondere ai canoni usuali della località, tenendo tuttavia conto delle sue specificità.
Il Servizio delle costruzioni e del territorio adatta i contratti in vigore alle disposizioni della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2005.