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173.113.2 CH-JU

Ordinanza relativa alla delega di competenze dal Governo al Dipartimento dell'Economia e della Cooperazione riguardante l'assunzione di dipendenti statali finanziata totalmente dal Fondo di assicurazione contro la disoccupazione

2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
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Testo normativo (2 Articoli)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati

La competenza di assumere gli impiegati statali appartenenti al Servizio delle arti e mestieri e del lavoro il cui stipendio è interamente finanziato dal Fondo dell'assicurazione disoccupazione è delegata al Dipartimento dell'Economia e della Cooperazione.

La delega si estende alla conclusione e alla risoluzione dei contratti di lavoro, nonché all'esercizio di ogni altra competenza attribuita al datore di lavoro dal contratto o dal Codice delle obbligazioni.

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