173.113.2
CH-JU
Ordinanza relativa alla delega di competenze dal Governo al Dipartimento dell'Economia e della Cooperazione riguardante l'assunzione di dipendenti statali finanziata totalmente dal Fondo di assicurazione contro la disoccupazione
2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
Testo normativo (2 Articoli)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. primo Ordinanza relativa alla delega di competenze dal Governo al Dipartimento dell'Economia e della Cooperazione riguardante l'assunzione di dipendenti statali finanziata totalmente dal Fondo di assicurazione contro la disoccupazione
Apri la fonte ufficiale
La competenza di assumere gli impiegati statali appartenenti al Servizio delle arti e mestieri e del lavoro il cui stipendio è interamente finanziato dal Fondo dell'assicurazione disoccupazione è delegata al Dipartimento dell'Economia e della Cooperazione.
La delega si estende alla conclusione e alla risoluzione dei contratti di lavoro, nonché all'esercizio di ogni altra competenza attribuita al datore di lavoro dal contratto o dal Codice delle obbligazioni.
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 2 Ordinanza relativa alla delega di competenze dal Governo al Dipartimento dell'Economia e della Cooperazione concernente l'assunzione di dipendenti statali finanziati integralmente dal Fondo di assicurazione contro la disoccupazione
Apri la fonte ufficiale
La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.