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173.111 VSTPOPEROPers CH-JU

Art. 96 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
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Art. 96 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)

1 I dipendenti dell'amministrazione cantonale e i magistrati hanno diritto a 20 giorni lavorativi di ferie all'anno.

2 La durata delle ferie è di 25 giorni lavorativi a partire dall'inizio dell'anno nel quale l'interessato compie cinquanta anni e di 30 giorni lavorativi a partire dall'inizio dell'anno nel quale l'interessato compie sessanta anni.

3 In caso di cessazione del rapporto di servizio nel corso di un anno, il diritto alle ferie per quell'anno è proporzionale al numero di mesi completi di attività.

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