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Art. 82 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
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Art. 82 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)

1 Gli impiegati, che partecipano in qualità di istruttori per attività organizzate dall'Ufficio dello Sport (ad eccezione degli impiegati di tale ufficio) o per attività scolastiche sotto forma di campi annunciati a G+S, possono beneficiare di un congedo retribuito di una durata massima di 5 giorni lavorativi per anno civile.

2 Gli impiegati, che partecipano in qualità di istruttori per attività sostenute finanziariamente e riconosciute di importanza cantonale dall'Ufficio della Cultura, possono beneficiare di un congedo retribuito di una durata massima di 5 giorni lavorativi per anno civile.

3 Il Servizio delle risorse umane, il Servizio dell'istruzione o il Servizio della formazione post-obbligatoria adottano le decisioni necessarie.

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