173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 82 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 82 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)
1 Gli impiegati, che partecipano in qualità di istruttori per attività organizzate dall'Ufficio dello Sport (ad eccezione degli impiegati di tale ufficio) o per attività scolastiche sotto forma di campi annunciati a G+S, possono beneficiare di un congedo retribuito di una durata massima di 5 giorni lavorativi per anno civile.
2 Gli impiegati, che partecipano in qualità di istruttori per attività sostenute finanziariamente e riconosciute di importanza cantonale dall'Ufficio della Cultura, possono beneficiare di un congedo retribuito di una durata massima di 5 giorni lavorativi per anno civile.
3 Il Servizio delle risorse umane, il Servizio dell'istruzione o il Servizio della formazione post-obbligatoria adottano le decisioni necessarie.