Art. 81 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)
Art. 81 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)
1 Gli impiegati che partecipano come allievi a un corso di base o a una formazione continua J+S o J+M possono beneficiare di un congedo retribuito della durata massima di 5 giorni lavorativi per anno civile.
2 Gli impiegati in possesso di un riconoscimento J+S o J+M corrispondente all’attività interessata possono beneficiare di un congedo retribuito della durata massima di 5 giorni lavorativi per anno civile per tenere un corso o partecipare a un campo dedicato alle scuole pubbliche giurassiane o a istituzioni che beneficiano di un contratto di prestazioni con lo Stato.
3 Nell’arco di un anno civile, un impiegato non può beneficiare cumulativamente di congedi ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
4 Le indennità per la perdita di guadagno o le compensazioni percepite spettano allo Stato.
5 Il Servizio delle risorse umane, il Servizio dell'istruzione o il Servizio della formazione post-obbligatoria emettono le decisioni necessarie.