173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 5 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 5 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)
1 Il Governo garantisce che nessuno sia discriminato in base al sesso o allo stile di vita, specialmente in materia di assunzione, promozione e remunerazione.
2 Il Servizio delle risorse umane propone al Governo soluzioni innovative nella gestione del personale al fine di favorire la condivisione di posti di lavoro, l'impiego a tempo parziale, nonché l'accesso delle donne a posizioni di responsabilità.
3 Il Servizio delle risorse umane valuta regolarmente l'efficacia delle misure volte a promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini.