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173.111 VSTPOPEROPers CH-JU

Art. 46 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
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Art. 46 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)

1 La presenza al lavoro per i dipendenti non soggetti a un orario particolare è obbligatoria dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16. Il capo dell'unità amministrativa determina l'orario del dipendente impiegato a tempo parziale.

2 Quando il volume di lavoro o le esigenze degli amministrati lo richiedono, il capo dell'unità amministrativa può imporre a un dipendente una presenza al di fuori dell'orario bloccato.

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