173.111
VSTPOPEROPers
CH-JU
Art. 166 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 166 Ordinanza sul personale dello Stato (OPer)
1 Tutte le controversie relative all'applicazione della legge sul personale dello Stato e delle sue disposizioni applicative, ad esclusione delle misure provvisorie e delle controversie relative alla retribuzione o a una procedura di valutazione delle funzioni, possono essere oggetto di una richiesta presso l'autorità di conciliazione.
2 Quando è stata emessa una decisione, la richiesta deve essere presentata all'autorità di conciliazione entro 30 giorni. In mancanza, la decisione diventa esecutiva e non può più essere contestata in seguito.
3 Nei casi in cui è aperta la via dell'azione amministrativa, la richiesta può essere presentata all'autorità di conciliazione finché la pretesa non è prescritta.
4 La procedura di opposizione è esclusa.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)
ADM 2019 106 · ju (art. 166 al. 2 OPer)
Employee Termination for Intoxication Upheld Despite Claim of Depression
Cited to establish the 30-day deadline for lodging a request with the conciliation authority in cases of extraordinary termination.
ADM 2016 105 · ju (Art. 166 al. 1 de l'ordonnance sur le personnel de l'État du 29 novembre 2011 (OPer))
Court Staff Reclassification Denied
Cited to establish that a request to the personnel conciliation authority is not a prerequisite for the admissibility of this appeal.