173.111.1
CH-JU
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
2 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Giura
Testo normativo (2 Articoli)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 1 Decreto che fissa il termine di comunicazione ai sensi dell'articolo 98d, comma 1, della legge sul personale dello Stato
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1 I dipendenti del Cantone di Berna ai sensi della legislazione
bernese sul personale che desiderano beneficiare della garanzia di ripresa
prevista dagli articoli 98a a 98e della legge sul personale dello Stato (LPer)
devono annunciarsi al più tardi entro il 30 giugno 2025.
2 L’annuncio deve essere fatto per iscritto presso il Servizio delle risorse umane
della Repubblica e Cantone del Giura.
3 Alla scadenza di questo termine, la garanzia di ripresa è priva di effetto.
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 2 Decreto che stabilisce il termine di notifica secondo l'articolo 98d, comma 1, della legge sul personale dello Stato
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**Il presente decreto entra in vigore immediatamente.**