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173.11 STPGLPERLPS CH-JU

Art. 98 Legge sul personale dello Stato (LPS)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
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Art. 98 Legge sul personale dello Stato (LPS)

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare le risoluzioni, le indagini disciplinari e le sospensioni, rimangono soggette al vecchio diritto. Non può più essere pronunciata alcuna sanzione disciplinare dall'entrata in vigore della presente legge.

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