173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 98 Legge sul personale dello Stato (LPS)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 98 Legge sul personale dello Stato (LPS)
Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare le risoluzioni, le indagini disciplinari e le sospensioni, rimangono soggette al vecchio diritto. Non può più essere pronunciata alcuna sanzione disciplinare dall'entrata in vigore della presente legge.