173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 94 Legge sul personale dello Stato (LPer)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 94 Legge sul personale dello Stato (LPer)
1 Le decisioni sottoposte all'autorità di conciliazione possono essere impugnate dinanzi alla Camera amministrativa del Tribunale cantonale entro trenta giorni dalla concessione dell'autorizzazione a procedere.
2 Le disposizioni del Codice di procedura amministrativa si applicano nei casi in cui la procedura di conciliazione è esclusa.
3 La persona la cui candidatura per un posto è stata respinta non può richiedere che venga resa una decisione impugnabile. Restano riservate le disposizioni della legge federale sulla parità tra donne e uomini.