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Art. 94 Legge sul personale dello Stato (LPer)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
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Art. 94 Legge sul personale dello Stato (LPer)

1 Le decisioni sottoposte all'autorità di conciliazione possono essere impugnate dinanzi alla Camera amministrativa del Tribunale cantonale entro trenta giorni dalla concessione dell'autorizzazione a procedere.

2 Le disposizioni del Codice di procedura amministrativa si applicano nei casi in cui la procedura di conciliazione è esclusa.

3 La persona la cui candidatura per un posto è stata respinta non può richiedere che venga resa una decisione impugnabile. Restano riservate le disposizioni della legge federale sulla parità tra donne e uomini.

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