173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 88 Legge sul personale dello Stato (LPer)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 88 Legge sul personale dello Stato (LPer)
L'autorità non può avviare la procedura di licenziamento più di un anno dopo la scoperta dei fatti e, in ogni caso, non oltre dieci anni dopo il verificarsi dei fatti.