Art. 63 Legge sul personale dello Stato (LPer)
Art. 63 Legge sul personale dello Stato (LPer)
1 Lo Stato risponde del danno causato in modo illecito a un terzo da un dipendente nell'esercizio delle sue funzioni.
2 Il danneggiato non ha alcuna azione contro il dipendente.
3 L'azione per danni si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato o è cessato. In caso di morte o di lesioni personali, si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in venti anni dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato o è cessato.
4 Quando un terzo richiede il risarcimento dei danni, lo Stato ne informa immediatamente il dipendente.
5 Quando è obbligato a riparare il danno causato, lo Stato ha, anche dopo la conclusione del rapporto di servizio, un'azione di regresso contro il dipendente che ha commesso un errore in modo intenzionale o per negligenza grave. L'azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la responsabilità dello Stato è stata riconosciuta con sentenza, transazione, acquiescenza o in altro modo.