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Art. 62 Legge sul personale dello Stato (LPer)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
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Art. 62 Legge sul personale dello Stato (LPer)

L’impiegato può richiedere in qualsiasi momento

a) un certificato di lavoro riguardante la natura e la durata dei rapporti di servizio, nonché la qualità delle sue prestazioni, il suo comportamento e le sue attitudini;

b) un'attestazione di lavoro riguardante unicamente la natura e la durata dei rapporti di servizio.

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