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Art. 25 Legge sul personale dello Stato (LPer)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
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Art. 25 Legge sul personale dello Stato (LPer)

1 È vietato all'impiegato divulgare fatti di cui è venuto a conoscenza nell'adempimento del suo lavoro e che devono rimanere segreti per loro natura, per le circostanze o per istruzioni speciali.

2 Nei medesimi limiti, gli è vietato comunicare a terzi o conservare presso di sé, oltre le necessità del servizio, documenti professionali in originale o in copia.

3 Tali obblighi sussistono anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.

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