173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 25 Legge sul personale dello Stato (LPer)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 25 Legge sul personale dello Stato (LPer)
1 È vietato all'impiegato divulgare fatti di cui è venuto a conoscenza nell'adempimento del suo lavoro e che devono rimanere segreti per loro natura, per le circostanze o per istruzioni speciali.
2 Nei medesimi limiti, gli è vietato comunicare a terzi o conservare presso di sé, oltre le necessità del servizio, documenti professionali in originale o in copia.
3 Tali obblighi sussistono anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio.