173.11
STPGLPERLPS
CH-JU
Art. 17 Legge sul personale dello Stato (LPer)
1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Art. 17 Legge sul personale dello Stato (LPer)
1 Gli impiegati dello Stato sono assunti mediante contratto di diritto amministrativo.
2 Il contratto specifica in particolare
a) la designazione dell’impiego;
b) il tasso di occupazione se l'impiego è a tempo parziale;
c) le condizioni di remunerazione;
d) la data di inizio dell'incarico;
e) eventualmente, gli obblighi particolari.