Legislator Giurisprudenza & Legislazione
173.11 STPGLPERLPS CH-JU

Art. 17 Legge sul personale dello Stato (LPer)

1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, funzionari e impiegati
Apri la fonte ufficiale Atto completo (128 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 17 Legge sul personale dello Stato (LPer)

1 Gli impiegati dello Stato sono assunti mediante contratto di diritto amministrativo.

2 Il contratto specifica in particolare

a) la designazione dell’impiego;

b) il tasso di occupazione se l'impiego è a tempo parziale;

c) le condizioni di remunerazione;

d) la data di inizio dell'incarico;

e) eventualmente, gli obblighi particolari.

← Art. 16 Legge sul personale dello Stato (LPS) 1. État, peuple, Autorità » 17. Autorità » 173. Membri delle autorità, Funzionari e dipendenti Art. 18 Legge sul personale dello Stato (LPer) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →