172.11
LOGVLOGA
CH-JU
Art. 7 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA)
1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Art. 7 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA)
1 Fatte salve le competenze del Parlamento, il Governo emana le ordinanze di esecuzione del diritto federale, delle leggi e dei decreti cantonali e il diritto d'urgenza, conformemente agli articoli 90 e 91 della Costituzione.
2 Esso emana le ordinanze conformemente alle deleghe conferitegli dal legislatore (art. 59 CJU).
3 Il Governo può, tramite ordinanza, delegare in una materia determinata il suo potere regolamentare a un capo di dipartimento e al cancelliere, quando la delega riguarda punti secondari o di natura principalmente tecnica e non incide su un principio giuridico fondamentale.
4 È vietato ai capi di dipartimento e al cancelliere di delegare a loro volta il loro potere regolamentare.