Legislator Giurisprudenza & Legislazione
172.11 LOGVLOGA CH-JU

Art. 7 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA)

1. État, peuple, **Autorità** 17. **Autorità** 172. **Governo**, amministrazione e consigli consultivi
Apri la fonte ufficiale Atto completo (46 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA)

1 Fatte salve le competenze del Parlamento, il Governo emana le ordinanze di esecuzione del diritto federale, delle leggi e dei decreti cantonali e il diritto d'urgenza, conformemente agli articoli 90 e 91 della Costituzione.

2 Esso emana le ordinanze conformemente alle deleghe conferitegli dal legislatore (art. 59 CJU).

3 Il Governo può, tramite ordinanza, delegare in una materia determinata il suo potere regolamentare a un capo di dipartimento e al cancelliere, quando la delega riguarda punti secondari o di natura principalmente tecnica e non incide su un principio giuridico fondamentale.

4 È vietato ai capi di dipartimento e al cancelliere di delegare a loro volta il loro potere regolamentare.

← Art. 6 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) 1. État, peuple, autorità » 17. Autorità » 172. Governo, amministrazione e consigli consultivi Art. 8 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione cantonale (LOGA) →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →