Art. 63 Decreto di adesione della Repubblica e Cantone del Giura alla convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (CPDT-JUNE)
Art. 63 Decreto di adesione della Repubblica e Cantone del Giura alla convenzione intercantonale relativa alla protezione dei dati e alla trasparenza nei cantoni del Giura e di Neuchâtel (CPDT-JUNE)
Le autorità giudiziarie comunicano informazioni sulle procedure in corso nella misura in cui l'interesse pubblico lo richiede, in particolare
a) quando è necessaria la collaborazione del pubblico per chiarire un crimine o un reato;
b) a causa della particolare gravità, carattere o notorietà di un caso;
c) quando si impone la necessità di prevenire o correggere informazioni errate che potrebbero inquietare l'opinione pubblica;
d) quando l'avvertimento al pubblico o la sua protezione lo richiede.
Nel fornire informazioni, le autorità giudiziarie si impegnano a rispettare gli interessi legittimi delle parti o di terzi, nonché a rispettare la presunzione di innocenza, tenendo conto degli interessi dell'indagine.
Le disposizioni particolari in materia di procedura sono riservate.