920.100
KWAGLCFO
CH-GR
Art. 2 Legge cantonale sulle foreste (LCFo) - Definizione di foresta
Disposizioni generali
Art. 2 LCFo · Definizione di foresta
1. Affinché un popolamento sia considerato foresta, devono essere adempiti i seguenti criteri minimi
a) un'estensione della superficie di 800 m²,
b) una larghezza minima di 12 m,
c) un'età di 20 anni.
2. Le superfici boscate con un'estensione superiore a 500 m² sono considerate foresta se adempiono a una funzione della foresta.
3. In caso di superfici boscate che svolgono importanti funzioni sociali e protettive è possibile rimanere al di sotto dei criteri minimi conformemente al capoverso 1.
4. Quali forme particolari di foresta sono considerati in particolare boschi pascolati e selve.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)
R 2005 49 · gr (Art. 2 Abs. 2 lit. a – c KWaG)
Administrative Appeal Regarding Forest Designation of Residential Land Strip
These articles setting minimum criteria for forest classification (area, width, age) are cited in the reasoning.
R 2005 49 · gr (Art. 2 Abs. 3 KWaG)
Administrative Appeal Regarding Forest Designation of Residential Land Strip
This article setting criteria for classifying areas between 500 and 800 m2 as forest is cited in the reasoning.