Art. 2 Ordinanza relativa alla legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (O relativa alla legge sull'Assicurazione fabbricati, OLAFab) - Rischi non assicurati nell'assicurazione contro i danni della natura
Art. 2 O relativa alla legge sull'Assicurazione fabbricati, OLAFab · Rischi non assicurati nell'assicurazione contro i danni della natura
1. Non sono considerati danni della natura in particolare i danni da ricondurre a
a) * pressione della montagna, effetto dell'umidità, cattivo terreno di costruzione, scivolamento permanente, assestamento del terreno, scorrimento della neve;
b) * canalizzazioni di dimensioni insufficienti, ristagno nelle canalizzazioni all'interno e all'esterno del fabbricato, rotture di condotte all'interno e all'esterno del fabbricato, infiltrazioni di acqua attraverso tetti e pareti perimetrali, acque freatiche, riflussi di acqua, danni causati dal gelo, formazione di ghiaccio sui tetti;
c) movimenti del terreno provocati dall'intervento umano oppure altri effetti umani diretti o indiretti, lavoro o costruzione difettosi, fondamenta inadeguate, manutenzione lacunosa del fabbricato, scivolamento di neve e ghiaccio da tetti privi di appropriate strutture di trattenuta.