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Art. 46 Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab) - Esecuzione

Disposizioni finali
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Art. 46 Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab · Esecuzione

1. L'Assicurazione fabbricati può emanare disposizioni complementari all'ordinanza del Governo nei settori finanziamento, delimitazione tra Assicurazione fabbricati e assicurazione per beni mobili, nonché prevenzione e liquidazione dei danni.

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