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Art. 44 Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab) - Regresso

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Art. 44 Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab · Regresso

1. Se terzi possono essere considerati responsabili del danno, i diritti di risarcimento dell'assicurato passano all'Assicurazione fabbricati, se essa ha versato un indennizzo.

2. Gli assicurati sono responsabili nei confronti dell'Assicurazione fabbricati per ogni azione che riduce questo diritto di regresso.

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