830.100
GebVGLAbGLAFab
CH-GR
Art. 33 Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab) - Obblighi del danneggiato
Sinistro
Art. 33 Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab · Obblighi del danneggiato
1. Dopo la scoperta, i danni vanno notificati senza indugio all'Assicurazione fabbricati. Diritti notificati con ritardo vengono negati o ridotti, se così facendo si è compromesso l'accertamento del danno. I diritti non notificati entro due anni dal verificarsi del danno sono perenti.
2. I danneggiati sono tenuti a provvedere alla riduzione del danno. Se questo obbligo viene violato in modo colpevole, l'Assicurazione fabbricati può ridurre la prestazione assicurativa.
3. Senza il consenso dell'Assicurazione fabbricati, non è permesso procedere a modifiche importanti al fabbricato danneggiato. L'indennizzo è negato o ridotto se così facendo si compromette l'accertamento del danno.