Legislator Giurisprudenza & Legislazione
830.100 GebVGLAbGLAFab CH-GR

Art. 33 Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab) - Obblighi del danneggiato

Sinistro
Apri la fonte ufficiale Atto completo (56 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 33 Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab · Obblighi del danneggiato

1. Dopo la scoperta, i danni vanno notificati senza indugio all'Assicurazione fabbricati. Diritti notificati con ritardo vengono negati o ridotti, se così facendo si è compromesso l'accertamento del danno. I diritti non notificati entro due anni dal verificarsi del danno sono perenti.

2. I danneggiati sono tenuti a provvedere alla riduzione del danno. Se questo obbligo viene violato in modo colpevole, l'Assicurazione fabbricati può ridurre la prestazione assicurativa.

3. Senza il consenso dell'Assicurazione fabbricati, non è permesso procedere a modifiche importanti al fabbricato danneggiato. L'indennizzo è negato o ridotto se così facendo si compromette l'accertamento del danno.

← Art. 32 Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab) - Assicurazione fabbricati dei Grigioni Art. 34 Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →