830.100
GebVGLAbGLAFab
CH-GR
Art. 11 Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab) - 2. Assicurazione contro i danni della natura
Rischi assicurati
Art. 11 Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab · 2. Assicurazione contro i danni della natura
1. I fabbricati sono assicurati contro i danni dovuti a
a) tempesta;
b) grandine;
c) piene e inondazioni;
d) valanghe;
e) pressione della neve;
f) * caduta di massi, frane, sprofondamenti e smottamenti.
2. Non sono assicurati i danni
a) non riconducibili ad azioni di straordinaria violenza o riconducibili ad azioni ripetute;
b) prevedibili e la cui insorgenza avrebbe potuto essere evitata tramite misure tempestive tali da poter essere pretese.
3. Il Governo viene autorizzato a definire come assicurati danni riconducibili ad azioni ripetute conformemente al capoverso 2 lettera a, se i criteri generalmente riconosciuti per l'assunzione del danno sono soddisfatti e il sinistro è riassicurato.