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Art. 11 Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab) - 2. Assicurazione contro i danni della natura

Rischi assicurati
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Art. 11 Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab · 2. Assicurazione contro i danni della natura

1. I fabbricati sono assicurati contro i danni dovuti a

a) tempesta;

b) grandine;

c) piene e inondazioni;

d) valanghe;

e) pressione della neve;

f) * caduta di massi, frane, sprofondamenti e smottamenti.

2. Non sono assicurati i danni

a) non riconducibili ad azioni di straordinaria violenza o riconducibili ad azioni ripetute;

b) prevedibili e la cui insorgenza avrebbe potuto essere evitata tramite misure tempestive tali da poter essere pretese.

3. Il Governo viene autorizzato a definire come assicurati danni riconducibili ad azioni ripetute conformemente al capoverso 2 lettera a, se i criteri generalmente riconosciuti per l'assunzione del danno sono soddisfatti e il sinistro è riassicurato.

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