Art. 48 Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (OGE) - Rete di teleriscaldamento
Art. 48 OGE · Rete di teleriscaldamento
1. Sussidi secondo l'articolo 20 e l'articolo 22 della legge possono essere versati per la nuova realizzazione o l'ampliamento di reti di teleriscaldamento (impianto per la produzione di calore e rete di riscaldamento), se il calore distribuito viene impiegato per il riscaldamento di locali e per la produzione di acqua calda sanitaria in edifici esistenti.
2. Le reti di teleriscaldamento hanno diritto a sussidi se l'impianto per la produzione di calore fornisce una potenza nominale di almeno 70 kW. Nel caso di impianti per la produzione di calore con una potenza nominale fino a 100 kW, il 100 per cento del fabbisogno termico complessivo per il riscaldamento di locali e per l'acqua calda sanitaria deve essere prodotto con energia rinnovabile. Nel caso di impianti a partire da 100 kW, il 90 per cento del fabbisogno termico complessivo per il riscaldamento di locali e per l'acqua calda sanitaria deve essere prodotto con energia rinnovabile. La quantità di calore nella rete di riscaldamento prodotta con energia rinnovabile deve essere pari almeno al 75 per cento. Se la rete di teleriscaldamento viene alimentata tramite calore residuo di un termovalorizzatore, affinché possano essere versati sussidi la quantità di calore prodotta con energia rinnovabile deve essere pari almeno al 50 per cento.
3. Per il calcolo della potenza termica secondo il capoverso 2 è determinante il consumo di calore degli edifici esistenti nei quali grazie all'allacciamento alla rete di teleriscaldamento vengono sostituiti riscaldamenti esistenti a olio, a gas naturale oppure a resistenza elettrica.
4. Per allacciamenti fino a 70 kW di potenza nominale a reti di riscaldamento in funzione conformemente al capoverso 2 possono essere versati sussidi se in tal modo vengono sostituiti riscaldamenti esistenti a olio, a gas naturale oppure a resistenza elettrica e non si verifica un ampliamento della rete di teleriscaldamento ai sensi del capoverso 1. Nel caso di impianti bivalenti la combinazione con un sistema di riscaldamento rinnovabile ha diritto a sussidi promozionali.
4bis. Nel caso di allacciamenti a una rete di riscaldamento, il sussidio promozionale viene calcolato con una potenza nominale installata pari al massimo a 50 W per m² di superficie di riferimento energetico.
5. Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità e in aggiunta un sistema di gestione della qualità.