Art. 32 Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (OGE) - Convenzioni, gruppi
Art. 32 OGE · Convenzioni, gruppi
1. Nel quadro degli obiettivi fissati ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 della legge, l'autorità competente può stipulare delle convenzioni individuali o collettive con grandi consumatori nelle quali sono fissati gli obiettivi di consumo a medio e lungo termine. A questo scopo vengono presi in considerazione l'efficienza con la quale è impiegata l'energia al momento della definizione degli obiettivi, così come l'evoluzione tecnica ed economica prevedibile di questi consumatori. Per la durata della convenzione, questi grandi consumatori possono essere dispensati dal rispetto dell'articolo 9-articolo 12 della legge, come pure dell'articolo 11-articolo 13 e dell'articolo 15-articolo 26 della presente ordinanza. L'autorità competente può rescindere la convenzione qualora gli obiettivi di consumo non vengono rispettati.
2. I grandi consumatori possono costituirsi in gruppi. Essi si organizzano autonomamente e regolano le condizioni d'ammissione e di esclusione dei loro membri.