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Art. 11 Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) - Riscaldamenti all'aperto

Misure cantonali - Requisiti energetici
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Art. 11 LGE · Riscaldamenti all'aperto

1. L'installazione di nuovi riscaldamenti fissi all'aperto, in particolare per terrazze, rampe, canali e panchine e la sostituzione di impianti esistenti sono ammesse unicamente se sono alimentati da energie rinnovabili o da calore residuo non altrimenti utilizzabile.

2. L'utilizzo di riscaldamenti mobili all'aperto per scopi commerciali, in particolare di diffusori di calore, è ammesso se le emissioni di CO2 provocate in tal modo vengono compensate. La relativa prova è considerata data se l'utilizzatore può dimostrare l'impiego di energie rinnovabili o presenta l'acquisizione di un certificato per la compensazione delle emissioni di CO2.

3. Il Governo fissa le eccezioni.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

R 2016 30 · gr (Art. 11 Abs. 1 BEG)
Building Permit Appeal Due to Steep Access Slope and Safety Concerns
The court orders the case to be returned to the municipality for re-examination, primarily to test the feasibility of installing a heating system on the access road as a proportionate measure.