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Art. 8 Ordinanza cantonale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OCEIA) - Valutazione dell'impatto ambientale

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Art. 8 OCEIA · Valutazione dell'impatto ambientale

1. L'Ufficio specialistico valuta il rapporto entro quattro mesi. Dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria per la valutazione, in particolare il rapporto completo e le prese di posizione degli uffici interessati, all'Ufficio specialistico restano ancora almeno due mesi di tempo per effettuare la valutazione. In caso di progetti complessi l'autorità decisionale può adeguatamente prorogare questi termini.

2. La valutazione dell'Ufficio specialistico contiene segnatamente

a) le dichiarazioni essenziali del rapporto e le indicazioni sulla sua completezza ed esattezza oggettiva;

b) i risultati delle prese di posizione inoltrate;

c) l'esposizione di eventuali divergenze d'opinione di diversi uffici;

d) le decisive basi legali;

e) le considerazioni se l'impianto corrisponde alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone.

3. L'Ufficio specialistico comunica il risultato della sua valutazione all'autorità decisionale; se necessario esso propone oneri e condizioni.

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